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Iscrizione alle white list utile per guadagnare punti in gara

Legittimo l’operato della stazione appaltante che premia l’offerta delle imprese con certificazione antimafia. Ma per esibire il requisito non basta la domanda, serve l’ok finale della prefettura

 

Le stazioni appaltanti hanno tutto il diritto di premiare con punteggi aggiuntivi le offerte provenienti da imprese iscritte alle white list antimafia. E non è corretta l’interpretazione secondo la quale l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle prefetture dovrebbe servire soltanto a garantire la possibilità di partecipare alle gare per l’assegnazione di contratti nelle attività a maggior rischio di infiltrazione criminale (come il movimento terra, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo, la guardiania di cantieri, il noleggio di macchinari, la gestione dei rifiuti io i servizi di ristorazione e mense).

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10256/2024, approvando l’operato di un’amministrazione che ha deciso di premiare con due punti aggiuntivi le offerte proposte da imprese in possesso di certificazione antimafia, in una gara per la riqualificazione di un’area urbana finanziata con fondi Pnrr.

Secondo il Consiglio di Stato è sbagliato pensare che l’iscrizione alle white list debba essere valorizzata solo nelle gare relative alle lavorazioni per cui il possesso della certificazione è necessario a pena di esclusione. Perché la norma di riferimento (commi 52 -57 dell’art. 1 della legge . n. 190/2012) «non esclude che, in relazione a procedure selettive concernenti altre tipologie di lavorazioni, la lex specialis possa individuare il requisito in questione come elemento di valutazione dell’offerta». E dunque è legittimo l’operato della stazione appaltante che decide «di valorizzare, in chiave qualitativa, l’iscrizione nella white list».

Con la sentenza torna d’attualità l’antica questione relativa al divieto di commistione di requisiti di qualificazione e criteri di valutazione delle offerte, che però il Consiglio di stato punta a superare nel caso specifico. «Nell’ambito della propria discrezionalità tecnica – si legge infatti nella sentenza che riporta anche i precedenti con orientamenti simili – la stazione appaltante può, del resto, conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell’operatore economico, idonei a “illuminare” sulla qualità e affidabilità dell’offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 17/2/2022, n. 1186; 17/3/2020, n. 1916; Sez. III, 23/2/2023, n. 1887; 11/3/2019, n. 1635)».

A conferma dell’interpretazione, Palazzo Spada segnala anche con il nuovo codice degli appalti (art. 108, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023) «prevede, del resto, che l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia valutata sulla base di criteri oggettivi, basati, tra l’altro, su aspetti “sociali”, connessi all’oggetto dell’appalto. E non è dubbio che la richiesta di iscrizione nella white list abbia una valenza “sociale”, rispondendo all’esigenza che le commesse, ancorché differenti da quelle aventi a oggetto le attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, siano eseguite da operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, garantendo, in definitiva, una maggiore affidabilità degli stessi».

Non basta la richiesta, serve la conclusione della procedura
L’altra importante puntualizzazione della sentenza è che per poter conseguire la certificazione non basta esibire la domanda di iscrizione alle white list. Serve invece che il procedimento sia concluso positivamente con l’inserimento dell’impresa negli elenchi tenuti dalle prefetture. «Il requisito della iscrizione all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (“white list”) prevista dall’articolo 1, commi 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 si acquisisce solo in seguito alla conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la istanza dell’operatore», specifica il Consiglio di Stato. Pertanto, «la mera presentazione della domanda di iscrizione non ha valore equipollente alla iscrizione stessa ai fini della partecipazione alle procedure di gara».

 

 

 

FONTI        Mauro Salerno       “Enti Locali & Edilizia”

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