Il Consiglio di Stato spiega che l’annotazione non può derivare automaticamente dalla segnalazione di una stazione appaltante, ma deve essere il frutto di una valutazione ponderata sull’utilità dell’informazione
L’Autorità Anticorruzione, nell’esercizio del potere di gestione del casellario informatico ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (oggi analoga disciplina è prevista dall’articolo 222, comma 10 del Dlgs 36/2023), deve svolgere un’accurata valutazione sull’utilità concreta dell’annotazione delle notizie concernenti presunti gravi illeciti professionali degli operatori economici. Tale obbligo non si esaurisce nella mera ricezione della segnalazione proveniente dalla stazione appaltante, ma implica un apprezzamento sostanziale della rilevanza della notizia ai fini della verifica dell’affidabilità dell’operatore, secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza con la funzione informativa del casellario. L’Anac deve considerare le circostanze del caso concreto, le eventuali condotte ambigue o contraddittorie della stazione appaltante e gli elementi di straordinarietà che, in presenza di incertezze procedimentali o di errori imputabili alla stessa amministrazione, possano rendere non dovuta l’iscrizione. In tali casi, la notizia perde la sua utilità ai fini dell’orientamento delle successive valutazioni delle stazioni appaltanti circa l’integrità e l’affidabilità dell’operatore economico.
L’Autorità, pertanto, è tenuta a dimostrare e motivare la concreta utilità della sua iscrizione nel casellario. L’inosservanza di tale obbligo di motivazione, o l’omessa considerazione delle specifiche circostanze che rendono la notizia inidonea ad esprimere un giudizio affidabile sull’operatore, comporta l’illegittimità dell’annotazione. La funzione del casellario, infatti, non è sanzionatoria ma informativa e deve svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità, proporzionalità e tutela dell’immagine dell’operatore economico, costituendo l’iscrizione un atto idoneo a incidere sensibilmente sulla sua sfera giuridica.
Sono queste le indicazioni ricavabili dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8471 del 31 ottobre 2025. Il collegio precisa, inoltre, che, in presenza di condotte ondivaghe e contraddittorie della stazione appaltante nella gestione del rapporto contrattuale oggetto di segnalazione, tali da confondere l’operatore economico e da rendere incerta la stessa volontà della parte pubblica, l’Anac non può procedere ad una annotazione meccanica, ma deve tener conto della corresponsabilità dell’amministrazione nel fallimento del rapporto. L’utilità della notizia deve essere quindi verificata anche alla luce del comportamento complessivo delle parti e dell’eventuale anomalia del procedimento di risoluzione, potendo in tali ipotesi ravvisarsi un elemento di straordinarietà idoneo ad escludere l’annotazione stessa.
Il caso
La vicenda trae origine dalla procedura di affidamento di un servizio comunale di gestione dei parcheggi a pagamento, all’esito della quale la stazione appaltante aveva aggiudicato la gara a un raggruppamento temporaneo di imprese. Successivamente, il contratto veniva risolto per ritenuti gravi inadempimenti, consistenti nel rifiuto di sottoscrivere un atto modificativo considerato necessario per correggere errori del testo contrattuale originario, nel mancato avvio dell’esecuzione del servizio e nel mancato adeguamento della polizza fideiussoria. A seguito della risoluzione, la stazione appaltante segnalava la vicenda all’Anac, la quale, dopo apposita istruttoria, disponeva l’annotazione della risoluzione nel casellario informatico, qualificando la condotta come grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016.
L’impresa interessata impugnava il provvedimento davanti al giudice amministrativo, sostenendo che l’annotazione era illegittima in quanto la vicenda contrattuale era stata viziata da errori e contraddizioni della stessa Amministrazione, che aveva prima prospettato la nullità parziale del contratto salvo poi richiederne l’esecuzione. Il Tar accoglieva il ricorso, riconoscendo la presenza di elementi di straordinarietà tali da rendere non utile, ai fini del casellario, la notizia della risoluzione contrattuale.
La stazione appaltante proponeva appello al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della sentenza. L’Autorità si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità dell’annotazione, mentre l’impresa resisteva eccependo, tra l’altro, la tardività dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riaffermando i principi che governano l’esercizio dei poteri dell’Anac in materia di annotazione nel casellario informatico. Il giudice d’appello ha ricordato che l’art. 213, comma 10, del codice dei contratti pubblici allora vigente (oggi analoga disciplina è prevista dall’articolo 222, comma 10 del Dlgs 36/2023) attribuisce all’Autorità un potere funzionalmente connesso alla finalità informativa dello strumento, volto a consentire alle stazioni appaltanti di disporre di un quadro conoscitivo completo del comportamento pregresso degli operatori economici. Tuttavia, tale potere non è discrezionale in ordine alla qualificazione dei fatti segnalati come illeciti professionali, ma è vincolato all’osservanza del principio di utilità dell’informazione.
L’Anac, infatti, non deve compiere una valutazione autonoma sulla gravità del fatto, poiché questa attiene alla stazione appaltante che ha adottato il provvedimento di risoluzione o revoca, ma deve verificare l’effettiva utilità della notizia ai fini dell’interesse pubblico alla trasparenza e alla corretta selezione dei contraenti. Tale utilità va intesa in senso concreto: l’annotazione è legittima solo se la notizia risulta realmente utile alle Amministrazioni che dovranno valutare, in futuro, l’affidabilità dell’operatore. In caso contrario, l’annotazione si tradurrebbe in un pregiudizio ingiustificato per l’immagine dell’operatore, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che l’amministrazione aggiudicatrice aveva assunto un comportamento ondivago, contraddistinto da plurimi ripensamenti circa la validità e la sorte del contratto, nonché da richieste incoerenti relative all’adeguamento della garanzia fideiussoria. Tale condotta, caratterizzata da difetti di coordinamento e da carenze di chiarezza, aveva determinato uno stato di confusione nell’operatore economico, il quale si era trovato nell’impossibilità di comprendere la reale volontà della controparte pubblica.
Secondo il Collegio, in tali circostanze l’Anac avrebbe dovuto valutare attentamente la sussistenza di quegli elementi di straordinarietà che, incidendo sulla linearità del procedimento e sulla imputabilità dell’inadempimento, rendevano l’annotazione priva di utilità concreta per le future valutazioni di affidabilità. In presenza di tali elementi, la notizia perde la sua funzione informativa e l’annotazione diventa sproporzionata rispetto alle finalità del sistema.
La decisione conferma, dunque, che l’Autorità non deve limitarsi a registrare le segnalazioni che le pervengono, ma deve attuare un’attività discernimento critico, volta ad assicurare che l’iscrizione nel casellario non si traduca in uno strumento punitivo o discriminatorio.
Considerazioni conclusive
La decisione del Consiglio di Stato delinea i confini dei poteri e degli obblighi dell’Anac in materia di iscrizioni nel casellario informatico. Il principio che ne emerge è che l’iscrizione non può derivare automaticamente dalla segnalazione di una stazione appaltante, ma deve essere il frutto di una valutazione ponderata sull’utilità dell’informazione ai fini della tutela dell’interesse pubblico alla corretta selezione dei contraenti.
Ciò comporta che l’Autorità, pur non potendo entrare nel merito della legittimità della risoluzione contrattuale o della revoca, deve valutare se l’episodio segnalato, alla luce del comportamento complessivo delle parti e del contesto in cui si è verificato, sia effettivamente idoneo a fornire alle future stazioni appaltanti un’informazione attendibile sull’affidabilità dell’operatore.
FONTI Filippo Bongiovanni “Enti Locali & Edilizia”
