Non ci sono ragioni ostative all’applicazione della regola speciale della copertura a carico dell’amministrazione per responsabilità civile professionale del personale
Non permangono ragioni ostative all’applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell’amministrazione per responsabilità civile professionale del personale. Lo afferma la sezione regionale per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione n. 89/2023.
Il quesito
Un Comune ha chiesto alla sezione di sapere quale disciplina, alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, risulti applicabile in ordine alla possibilità di stipulare, con oneri a carico dell’ente, polizza assicurativa per responsabilità civile professionale per il dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione. Il busillis deriva dalla lettura combinata dei seguenti articoli:
2, comma 4, che impegna le stazioni appaltanti ad adottare azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale;
42, comma 5, secondo cui gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere;
45, comma 7, in base al quale una parte delle risorse destinate agli incentivi è utilizzata “per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale” (lettera c);
allegato I.7, che reca i contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, che parimenti contempla le spese per l’assicurazione.
Il Comune lamenta l’incertezza giuridica circa l’inclusione della polizza assicurativa per responsabilità civile e professionale del dipendente pubblico incaricato della verifica della progettazione fra le polizze obbligatorie da stipulare con oneri a carico dell’ente, dovendo anche tenere conto della regola generale della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti per i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle funzioni.
Le polizze
In prima battuta i magistrati contabili sgombrano il campo da fraintendimenti circa le polizze assicurative, che non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale, rispetto alle quali vige il divieto posto dall’articolo 3, comma 59, della legge 244/2007. Riguardano invece la tutela della responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti, nel caso di specie tenuti a verificare la rispondenza del progetto dei lavori alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente nonché ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nei progetti approvati. Alla regola generale della responsabilità diretta del dipendente chiamato a rispondere del danno cagionato a terzi con dolo o colpa grave infatti si affianca quella solidale dell’amministrazione di appartenenza, rispetto alla quale l’ente può assicurare solo quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.
Il nuovo codice
Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (Dlgs 36/2023) l’articolo 42 ha disciplinato le modalità di espletamento e i profili peculiari dell’attività di «verifica della progettazione», rinviando la regolamentazione di dettaglio all’allegato I.7 e prevedendo che «gli oneri conseguenti all’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere». Richiamando le norma segnalate dal Comune istante, la sezione Piemonte afferma che, nonostante la non troppo felice formulazione, è ragionevole ricondurre l’obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante. Tra queste vi è senza dubbio quella relativa all’attività di verifica della progettazione, per la quale «non permangono ragioni ostative all’applicazione della regola speciale della copertura assicurativa a carico dell’Amministrazione per responsabilità civile professionale del personale».
FONTI Amedeo Di Filippo “Enti Locali & Edilizia”
