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L’Anac censura l’accordo quadro «vago» e utilizzato in modo improprio

 

L’Authority: «Le prestazioni vanno chiaramente identificate negli atti di gara». La Regione Sicilia ha annullato le gare di progettazione pubblicate ad aprile e maggio 2022

 

No all’accordo quadro utilizzato in modo improprio e senza informazioni che identifichino le prestazioni richieste, in modo da consentire ai concorrenti di formulare una seria e attendibile offerta economica. L’Anac ha recentemente pubblicato la delibera n.2475/2022 (protocollo n.63468) con la quale – dando seguito a una segnalazione dell’Oice – ha avviato un’istruttoria su un importante bando della regione Sicilia. Si tratta del bando da 65,3 milioni di euro per affidare – con accordo quadro – la progettazione (più altri servizi tecnici) funzionali all’ammodernamento e alla nuova costruzione di strade comunali e provinciali. Il bando, suddiviso in nove lotti, è stato pubblicato lo scorso 15 aprile. Va subito detto che la Regione, nel corso dell’interlocuzione con l’Anac, ha deciso di annullare la procedura. L’annullamento, che risale al 28 giugno, allontana anche l’investimento nei successivi lavori che l’Anac ha stimato in circa 900 milioni di euro (100 milioni per ciascun lotto).

Ma non è tutto, perché subito dopo, il 1 luglio, la Regione ha annullato anche un altro bando, pubblicato a maggio, per affidare i servizi tecnici (inclusa progettazione) funzionali alla manutenzione degli alvei fluviali e opere connesse anche di nuova realizzazione. Valore del bando (anche questo in nove lotti) 19,2 milioni di euro. Anche in questo sfumano consistenti investimenti (oltre che opere necessarie a una migliore gestione del territorio).

 

I rilievi dell’Anac
L’Anac ha in particolare contestato alla stazione appaltante, l’utilizzo improprio dello strumento dell’accordo quadro. Quest’ultimo infatti, ricorda l’Autorità citando le indicazioni della commissione europea, «è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l’esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo». Nel caso degli appalti siciliani, l’elemento della ripetitività/standardizzazione è risultato assente. Dall’approfondimento dell’Anac, infatti, «è emerso che l’accordo quadro risulterebbe qui utilizzato per la progettazione di opere puntuali che, ancorché non identificate e non identificabili nei documenti di gara, appaiono avere elementi non standardizzabili, posto che ogni asse viario può presentare caratteristiche tecniche differenti, da sviluppare con separata progettazione che tenga conto dello stato dei luoghi e delle relative interferenze, nonché delle caratteristiche geologiche dei terreni; elementi questi non strettamente connaturati all’istituto dell’accordo quadro». A questo si aggiunga che le diverse caratteristiche geometriche che caratterizzano le strade comunali e provinciali «la cui progettazione inerisce a normative tecniche differenti, dovendosi ulteriormente rilevare, a titolo meramente esemplificativo, la differenza che sussiste tra la progettazione di strade situate in territori montani ovvero in piccoli comuni con la progettazione di strade in territori prossimi al mare ovvero situate in città metropolitane».

Quanto alla vaghezza dell’oggetto del servizio mandato in gara, l’Anac censura l’assenza del documento preliminare alla progettazione «quale elemento di base per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali da eseguire in attuazione dell’accordo quadro, teso a riportare gli approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare». Il bando, insomma, non rispetta il principio secondo cui «la progettazione del servizio non può comunque prescindere dalla preliminare individuazione dell’opera da progettare». Perde pertanto di significato anche il calcolo del valore dell’appalto (che viene indicato per ciascuno lotto esattamente in 7.255.312,79 euro), in quanto «non tiene conto della reale consistenza ed entità delle prestazioni da svolgere, non garantendo pertanto la congruenza tra corrispettivi e prestazioni e la corretta remunerazione delle attività proposte». Conclusione: «Non rileva l’evenienza che le sopradette mancanze siano riferibili ad un accordo quadro, tenuto conto che, anche il tal caso, sussiste la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate negli atti di gara al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa». Inoltre, «tali incertezze non consentono agli operatori economici di formulare un’offerta seria e attendibile con la conseguente violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio».

 

 

 

FONTI    Massimo Frontera      “Edilizia e Territorio”








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