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Le ultime pronunce sugli appalti pubblici

 

In caso di tardivo versamento del contributo Anac è ammesso il soccorso istruttorio

APPALTI – ANAC – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC – VERSAMENTO TARDIVO – SOCCORSO ISTRUTTORIO – AMMISSIBILE

Il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l’offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i concorrenti.

Secondo tale orientamento, infatti, il tardivo pagamento del contributo non inficerebbe ex se l’ammissibilità dell’offerta, atteso che si tratterebbe di un elemento “sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta”, tanto che una previsione della lex specialis di gara “che esclude[sse] la rilevanza anche del soccorso istruttorio e conferis[se] alla tempistica del pagamento un peso determinante [dovrebbe ritenersi] eccedente o contrastante con il disposto degli artt. 83, comma 8, del codice dei contratti e 1, comma 67, della legge n. 266/2005”, e perciò nulla (Cons. Stato, III, 3 febbraio 2023, n. 1175; V, 7 settembre 2023, n. 8198).

Tar Lazio – Roma – Sent. Sez. II – 19 settembre 2024 n. 16458 Appalti Pnrr e requisiti esperenziali: ammessa l’esperienza professionale, pur se non svolta quale professionista iscritto all’Albo

APPALTI – APPALTI PNRR – REQUISITI ESPERENZIALI – INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL’AVVISO – AMMESSA – ESPERIENZA QUALE PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL’ ALBO – AMMISSIBILITA’

Ammessa una interpretazione estensiva dell’avviso diretta ad includere ogni tipo di esperienza lavorativa nel capo della progettazione dei lavori pubblici, pur se non svolta quale professionista già iscritto nel relativo Albo.

La ratio che ispira gli interventi legati al PNRR individua, tra le c.d. condizionalità, anche l’impiego delle più giovani generazioni. Si vedano al riguardo i considerandi n. 10 e 16 nonché l’art. 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) a norma del quale tra i pilastri del suddetto intervento rientrano le “politiche per la prossima generazione … e i giovani”. Giovani i quali sarebbero piuttosto penalizzati da una interpretazione dell’avviso diretta ad includere soltanto esperienze professionali svolte nella qualità di iscritti al relativo albo professionale.

Consiglio di Stato – Roma, sez. V Sent. 30 settembre 2024 n. 7842

Le risposte ai quesiti non possono avere effetti distorsivi della regola di gara, ma solo esplicativi

APPALTI – PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – RISPOSTE AI QUESITI – VALORE ERMENEUTOCO DEI CHIARIMENTI – FORMAZIONE DELL’OFFERTA – CHIARIMENTI E MODIFICABILITA’ DELLA LEGGE DI GARA – ESCLUSIONE

In applicazione del principio dell’autovincolo (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 25 luglio 2023, n. 7293), la giurisprudenza è costante nel ritenere che le risposte ai quesiti non possono avere effetti distorsivi della regola di gara, ma solo esplicativi.

Il chiarimento non può comportare una illegittima e postuma modifica delle regole per la presentazione dell’offerta tecnica, dovendosi limitare l’Amministrazione a fornire agli operatori economici elementi ermeneutici della volontà della stazione appaltante in ordine alle modalità di formulazione della proposta contrattuale (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Sezione III, 16 agosto 2024, n. 7143, ibidem, 18 giugno 2024, n. 5456, e 28 maggio 2024, n. 4739).

Consiglio di Stato – Roma, sez. III Sent. 01 ottobre 2024 n. 7893

Sindacato sulla valutazione tecnica dell’offerta e professionalità dei commissari di gara

APPALTI – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – DISCREZIONALITA’ TECNICA – SINDACATO DINANZI AL G.A. – LIMITI – COMMISSIONE DI GARA – COMPOSIZIONE – MEMBRI ESPERTI – LIMITI

L’apprezzamento delle offerte e l’attribuzione alle stesse del punteggio rientra nella sfera della valutazione tecnico-discrezionale della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale se non manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria o fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

La legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto.

Il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.

Consiglio di Stato – Roma, Sez. V Sent. 1° ottobre 2024 n. 7877

È discutibile che possa trovare cittadinanza nel sistema un tertium genus di requisiti, ossia quelli di “di aggiudicazione”

APPALTI – REQUISITI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI DI ESECUZIONE – REQUISITI DI “AGGIUDICAZIONE” – ESCLUSIONE – PRINCIPIO DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

In via generale, al di là della distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione è quanto meno discutibile che possa trovare cittadinanza nel sistema un tertium genus di requisiti, ossia quelli di “di aggiudicazione”, ossia tale da non precludere in radice la partecipazione dell’operatore economico alla procedura, ma che devono essere acquisiti necessariamente prima dell’aggiudicazione, ciò implicando che l’ordinamento ammetterebbe che l’intera procedura possa svolgersi e concludersi anche in difetto di un requisito idoneo però a impedirne il provvedimento finale, ossia l’aggiudicazione (con l’effetto di caducare ex post l’intera procedura medesima), il che è contrario a elementari principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

Consiglio di Stato – Roma, Sez. III Sent. 7 ottobre 2024 n. 8046

Ammessa l’applicazione del ‘principio del risultato’ e del ‘principio della fiducia’ anche se la procedura sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016

APPALTI – PRINCIPI – D.LGS. N. 36 DEL 2023 – PRINCIPIO DEL RISULTATO – PRINCIPIO DELLA FIDUCIA – GARE INDETTE SOTTO LA VIGENZA DEL D.LGS. 50 DEL 2016 – APPLICABILITA’ DEI PRINCIPI DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA – AMMESSA

La giurisprudenza di settore, anche prima del d.lgs. n. 36 del 2023, ha affermato che il formalismo delle procedure di gara non può prevalere quando non viene in rilievo alcun profilo di limitazione dell’immissione degli operatori economici interessati alla gara, dovendosi dare rilievo alla correttezza sostanziale del modo di procedere della stazione committente (Cons. Stato, sez. III, 15.11.2023 n. 9812).

Il ‘principio del risultato’ e il ‘principio della fiducia’, sebbene non applicabili ratione temporis alla vicenda processuale in esame, costituiscono criteri immanenti nel sistema (Cons. Stato, sez. III, 15.11.2023, n. 9812; id. sez. III, 26.3.2024, n. 286) svolgendo una funzione regolatoria, pertanto devono guidare l’interprete nella lettura e nell’applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti, all’esito di un realizzato contesto partecipativo ispirato all’attuazione della massima concorrenzialità, altrimenti precluso dall’interpretazione formalistica ed escludente delle disposizioni della lex specialis come invocata dall’appellante.

L’operazione condotta dal nuovo codice è stata, in sostanza, quella di proclamare direttamente l’esistenza di regole aventi un valore particolare, in altre parole, principi già esistenti nel settore, cui è stato conferito un potente rilievo assiologico. Di conseguenza, i suddetti principi possono essere adottati dal giudice quale criterio orientativo anche i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure di appalto, come quella in esame, non regolamentata dal d.lgs. n. 36 del 2023.

È possibile valutare l’operato della Stazione appaltante conforme ai criteri a cui si ispira il ‘principio del risultato’ e il ‘principio della fiducia’, nonostante la procedura in esame fosse stata indetta nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. Stato, sez. V, 27.2.2024, n. 1924).

Consiglio di Stato – Roma, Sez. V Sent. 1° ottobre 2024 n. 7875

È del GA la giurisdizione sulla “decisione motivata” di individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi di un accordo quadro

APPALTI – APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO – ATTO ESECUTIVO DI UN ACCORDO QUADRO – CONTROVERSIE – RIPARTO DI GIURISDIZIONE – 133, COMMA 1, LETT. E), C.P.A. – GIURISDIZIONE DEL GA

La controversia relativa all’aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche qualora l’affidamento del servizio non consegua ad una procedura di evidenza pubblica, ma sia atto esecutivo di un accordo quadro, poiché l’aggiudicatario – scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla stipulazione del suddetto accordo – ottiene gli appalti in virtù di affidamenti diretti la cui illegittimità, per contrarietà alle norme dell’accordo quadro su cui sono basati, può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (che ha replicato l’art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006), esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo” (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2022, n. 35335).

La giurisprudenza amministrativa non nutre particolari dubbi circa il persistente spessore pubblicistico degli atti esecutivi degli accordi quadro: sempre con recente pronuncia, il Consiglio di Stato ha infatti affermato che “la “decisione motivata” di individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di poteri autoritativi, a fronte dei quali la posizione degli operatori economici, parti dell’accordo quadro, è di interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo” (Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10989, in termini analoghi si allinea la giurisprudenza di primo grado, v. ad es. T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 11 luglio 2023, n.708 “sulle questioni attinenti alla fase intercorrente tra la stipulazione dell’Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative sussiste la giurisdizione amministrativa perché la « decisione motivata » in ordine alla individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di poteri autoritativi, a fronte dei quali la posizione degli operatori economici, parti dell’accordo quadro, è di interesse legittimo”).

Consiglio di Stato – Roma, Sez. III Sent. 2 ottobre 2024 n. 7896

La scelta di avvalersi dell’ausilio tecnico della commissione di gara per la verifica dell’anomalia è facoltà del Rup, in alcun modo vincolato ad attivarsi in tal senso

APPALTI – VERIFICA DELL’ANOMALIA – COMPETENZA – R.U.P. – AUSILIO TECNICO – COMMISSIONE DI GARA – OBBLIGATORIETA’ DELL’AUSILIO TECNICO – ESCLUSIONE

La scelta di avvalersi dell’ausilio tecnico della Commissione di gara ai fini dell’espressione del giudizio di anomalia rientra nella facoltà del RUP, in alcun modo vincolato ad attivarsi in tal senso.

Deve infatti confermarsi il principio (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2012, n. 36; V, 24 luglio 2017, n. 3646) secondo cui anche nella vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016 il legislatore ha rimesso proprio al RUP ogni valutazione innanzitutto in ordine al soggetto cui affidare la verifica, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice anche per la fase de qua.

Consiglio di Stato – Roma, Sez. V Sent. 8 ottobre 2024 n. 8077

 

 

 

FONTI      Giovanni F. Nicodemo     “Enti Locali & Edilizia”

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