Il richiamo dell’Autorità: in caso di criticità tecniche, la Stazione Appaltante deve garantire parità di trattamento e massima partecipazione, pubblicando la proroga con le stesse modalità previste per il bando
Quali tutele per gli operatori economici in caso di malfunzionamenti della piattaforma di gara? È sufficiente una semplice pubblicazione sul sito della stazione appaltante? E quali forme di pubblicità devono essere utilizzate per le modifiche ai termini di gara?
Malfunzionamenti piattaforma di gara: richiamo ANAC sulle garanzie di partecipazione
Con il parere di precontenzioso del 2 luglio 2025, n. 268, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta su un caso relativo a una gara per l’affidamento di un servizio a seguito dell’istanza presentata da un OE, che ha contestato la legittimità della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, disposta dalla stazione appaltante in modo irrituale e in violazione delle modalità di comunicazione previste dalla lex specialis.
La legge di gara prevedeva, a pena di inammissibilità, che l’offerta dovesse indicare i seguenti elementi:
- ribasso percentuale;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera;
- le motivazioni alla base dell’eventuale ribasso dei costi della manodopera.
Al momento della procedura, il sistema consentiva soltanto di indicare il ribasso percentuale offerto, risultando materialmente precluso il caricamento di ulteriori allegati sulla piattaforma di gara.
La SA aveva quindi disposto una proroga dei termini, comunicata solo sul sito istituzionale e aveva creato sulla piattaforma un’ulteriore casella per permettere il caricamento di tutta la documentazione, confermando di fatto la criticità della piattaforma di gara nella sua struttura originale.
L’OE aveva poi richiesto un’ulteriore proroga, ritenendo che la prima fosse stata comunicata in modo irrituale. Questa richiesta era stata respinta, sul presupposto che, la proroga e la relativa integrazione dell’offerta sulla piattaforma avrebbero “dato la possibilità e non l’obbligo alle ditte che avessero già presentato offerta, di integrare la documentazione economica” e che rimaneva onere delle ditte invitate monitorare l’andamento della gara attraverso la consultazione del portale e il controllo delle comunicazioni ricevute via mail”.
Il parere dell’Autorità
Il parere rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento consolidato dell’ANAC, secondo cui l’accesso paritario alle procedure di gara è condizione imprescindibile per il rispetto della concorrenza.
Nel valutare la questione, l’Autorità ha rilevato due profili fondamentali:
- il malfunzionamento della piattaforma MePA: inizialmente non era possibile caricare integralmente i documenti richiesti a pena di esclusione dal Capitolato d’Oneri, come i costi della manodopera o della sicurezza. Solo successivamente è stata aggiunta una funzione per il caricamento aggiuntivo;
- la proroga non è stata adeguatamente pubblicizzata: l’avviso di proroga, pubblicato unicamente sul sito istituzionale dell’ente il giorno stesso della scadenza originaria, non è stato accompagnato da comunicazioni tramite piattaforma “Acquistinretepa” né da PEC, come invece previsto dalla lex specialis.
Il parere richiama espressamente due norme del Codice Appalti:
- l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che obbliga le stazioni appaltanti a garantire la partecipazione anche in caso di malfunzionamenti della piattaforma, eventualmente sospendendo e prorogando i termini;
- l’art. 92, che consente la pubblicazione di rettifiche anche sul sito istituzionale, ma solo nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
Nel caso in esame, l’ANAC ha rilevato che la proroga costituiva una modifica sostanziale e, come tale, doveva seguire le stesse forme di pubblicità adottate per il bando iniziale (“principio del contrarius actus”). L’omessa comunicazione via piattaforma o PEC ha dunque generato una disparità di trattamento, violando i principi di concorrenza e massima partecipazione.
Inoltre, l’Autorità ha ritenuto infondato il rilievo della stazione appaltante secondo cui l’invio di una PEC sarebbe stato “un aggravio sproporzionato”, considerando il valore dell’appalto e il numero dei concorrenti.
Conclusioni
ANAC ha ritenuto pienamente legittima la richiesta dell’OE, chiudendo quindi il parere con un doppio richiamo:
- non conformità dell’operato della stazione appaltante, in quanto la proroga non è stata comunicata secondo le modalità previste dalla legge e dalla lex specialis;
- invito formale a disporre una nuova proroga “di durata ragionevole”, pubblicata con tutte le forme previste, fatto salvo il ricorso all’autotutela sull’intera procedura.
Si ribadisce così che, in caso di interventi tecnici sulle piattaforme digitali o di modifiche alla tempistica di gara, è necessario osservare scrupolosamente tutte le forme di pubblicità previste. Solo così si possono garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici e l’effettiva apertura del mercato alla concorrenza.
La semplice pubblicazione sul sito istituzionale non basta: la trasparenza non è una formalità, ma un presupposto essenziale della legittimità delle procedure.
FONTI “LavoriPubblici.it”
