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Manodopera, come individuare il Ccnl da indicare nel bando

Prima puntata della guida in tre step per stazioni appaltanti e imprese: dal codice Ateco ai sottosettori Cnel, il percorso istruttorio del Rup secondo l’art. 11 del codice e il bando tipo Anac

 

L’art.11 del codice sull’applicazione dei contratti collettivi, innovando rispetto al passato, stabilisce – con il secondo comma – che il Rup della stazione appaltante nella redazione della legge di gara (o nella decisione di affidamento nell’affidamento diretto) è tenuto ad indicare «il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01». Si tratta di disposizione ricalibrata con il Dlgs 209/2024, correttivo al codice, che ha precisato che l’obbligo della previa individuazione del Ccnl, riguarda anche l’affidamento diretto.

 

Il Ccnl nell’affidamento diretto
La differenza su questo punto, tra affidamento diretto e gara tradizionale – visto che l’affidamento diretto non integra una gara – è che in fase istruttoria il Rup (o un suo collaboratore) avrà chiarito, con l’operatore economico scelto discrezionalmente, quale Ccnl deve essere applicato ai dipendenti coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni. La previa indicazione riguarda anche il caso (comma 2-bis dell’art. 11) «di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento». La previsione in parola deve essere letta in correlazione con l’art. 57 del codice.

 

Il collegamento tra previsioni
In questo senso, nella relazione tecnica che accompagna il bando tipo n. 1 dell’ Anac nella sua nuova riformulazione (dovuta alla deliberazione dell’autorità anticorruzione n. 148/2026) si rileva che l’art. 11 costituisce «enunciazione di un principio generale e l’articolo 57» deve essere inteso come una declinazione pratica del principio in parola. L’art. 57 (rubricato «Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale»), nel suo primo comma enuncia l’ambito oggettivo di applicazione «escludendo» dall’obbligo della previa indicazione del Ccnl «i contratti di servizi aventi natura intellettuale». Altresì, il legislatore ha ritenuto opportuno anche escludere dall’ambito applicativo della norma le forniture senza posa in opera, «ciò anche in considerazione della difficoltà di individuare un Ccnl di riferimento».

 

La relazione tecnica del bando tipo
La relazione tecnica si sofferma anche sul compito istruttorio del Rup impegnato nell’individuazione del Ccnl tenuto ad ossequiare le indicazioni contenute nell’allegato I.01 art. 2, comma 1 lett. a). La prima operazione istruttoria di competenza del Rup (o di un suo collaboratore come ad esempio il responsabile di fase) è relativa alla individuazione del Ccnl «più attinente rispetto all’oggetto dell’appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere».

In prima battuta occorre, quindi, individuare il settore inciso (o i settori in caso di presenza di prestazioni scorporabili secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell’appalto, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, che facciano riferimento alla medesima categoria omogenea di attività) dalle prestazioni richieste e necessarie per la corretta esecuzione del contratto d’appalto assegnato.

Nella relazione tecnica del bando tipo si rimarca l’esigenza di identificare il «codice Ateco, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat (articolo 2, comma 2, lettera a) dell’Allegato I.01)» valorizzando, in pratica, la prima lettera del codice Ateco «quale risultante dalla Struttura della classificazione reperibile sul sito internet istituzionale dell’Istat» (a questo link).

Per l’associazione tra codice Ateco e Cpv risulta utile la tabella D dell’allegato II-2bis del codice. L’Anac ricorda che (già numerose) Pad consentono di individuare «quali codici Cpv corrispondono ad un certo codice Ateco e viceversa.» La seconda operazione è quella della individuazione dell’ambito di applicazione del Ccnl in correlazione ai sottosettori «con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Cnel (articolo 2, comma 2, lettera b) dell’Allegato I.01)».

Il Ccnl individuato deve avere stretta aderenza con le prestazioni declinate nell’appalto e deve essere stato stipulato «tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro».

Se le tabelle ministeriali non sono presenti, puntualizza l’Anac «la stazione appaltante richiede al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il Ccnl stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell’appalto». Utile, a tal fine – sempre si legge nella relazione tecnica – è la ricerca al   link dedicato alla pagina governativa dedicata a rapporti di lavoro e relazioni industriali.

 

 

 

FONTI          Stefano Usai         “Edilizia & Territorio”

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