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Manodopera, in attesa delle linee guida Mit sull’equivalenza tra contratti vale il bando tipo Anac

La risposta del ministero al quesito di una stazione appaltante

 

Il Mit, con il parere n. 3522/2025, rispondendo ad un quesito circa l’applicazione delle nuove disposizioni sulla valutazione della dichiarazione di equivalenza, prodotta dall’operatore economico che propone un contratto diverso da quello indicato dal Rup nella legge di gara, ritiene che in attesa del deputato Dm del Mit, il Rup debba riferirsi, ancora, alle indicazioni espresse nel bando tipo Anac n. 1/2023 (che ammette un minimo scostamento relativo ad un solo parametro delle tutele normative e delle tutele economiche).

 

Il quesito
All’ufficio di supporto viene posto un quesito sulle modalità concrete di verifica della dichiarazione di equivalenza presentata dall’operatore economico che intenda utilizzare – per il proprio personale coinvolto nell’esecuzione della prestazione -, un contratto alternativo rispetto a quello indicato e richiesto dal Rup nella legge di gara. Prerogativa, dell’operatore economico, consentita con l’articolo 11 del codice.

L’istante richiede in che modo i parametri indicati – nel dettaglio nell’art. 4 del nuovo allegato I.01 del codice -, «devono essere valutati» ed in particolare se debbano essere oggetto di considerazione/valutazione «in maniera precisa e puntuale tutti gli elementi» relativi alle garanzie normative dei contratti. Stesso quesito in relazione agli elementi/parametri indicati per valutare l’equivalenza economica.

Infine si chiede conferma se «con riferimento al concetto di scostamento marginale delle tutele normative» sia (o meno) «necessario attendere le linee guida che dovranno essere emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro» 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto correttivo (il decreto legislativo 209/2024) come previsto espressamente dall’articolo 5 del predetto allegato.

Articolo in cui si legge che «per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell’offerta ai sensi dell’articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all’articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell’offerta».

 

La risposta
L’ufficio di supporto conferma l’esigenza che il Rup, nella sua valutazione sulla adeguatezza/veridicità della dichiarazione di equivalenza (verifica che costituisce presupposto indefettibile prima di giungere all’aggiudicazione), confronti il contenuto della stessa con i parametri indicati nell’articolo 4 dell’allegato.

In relazione, poi, al momento – sicuramente di maggior delicatezza soprattutto quando si rinvengono scostamenti rispetto ai parametri predetti del contratto alternativo proposto dall’operatore economico -, dopo aver confermato il riferimento al predisponendo decreto del Mit, circa le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative/economiche, l’ufficio ritiene che «Nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali possono essere prese a riferimento e richiamate nel provvedimento le indicazioni fornite da Anacnella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023».

Si rinvia pertanto al documento che – sulla base della Circolare Inai 2/2020 -, ritiene che sia tollerabile uno scostamento in relazione a un solo elemento/parametro sia con riferimento alle tutele normative sia con riferimento alle tutele economiche.

È bene annotare che le indicazioni, desumibili dall’articolo 4 dell’allegato I.01, sembrano in realtà diverse esigendo – per giungere a una valutazione negativa (con conseguente esclusione) – almeno pari trattamento economico e meri scostamenti marginali circa le tutele normative del contratto alternativo.

 

 

 

FONTI     Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

 

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