Procedure semplificate per gli appalti sotto i 40mila euro con il nuovo codice
Il nuovo Codice dei contratti (Dlgs 36/2023) con l’art. 52 prevede importanti semplificazioni per i cc.dd micro affidamenti. Più nel dettaglio, la previsione – come si legge nella relazione tecnica che accompagna l’impianto normativo -, «prevede una modalità di semplificazione per la verifica dei requisiti in riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro». Gli estensori, quindi, chiariscono immediatamente che le modalità semplificate in parola riguardano i soli affidamenti diretti – sia che questo avvenga senza alcun “confronto” (c.d. affidamento diretto “puro”), sia che avvenga con le modalità dell’interpello di più operatori (senza che ciò generi un’autentica procedura di gara).
La semplificazione – simile a quella già prevista nelle linee guida Anac n. 4 ma solo entro l’importo dei 20mila euro -, risponde alla esigenza di eliminare le «difficoltà» relative ad una verifica «sistematica» sul possesso dei requisiti, appunto, in caso di affidamenti per importi contenuti. Il codice, quindi, con la disposizione citata affranca il Rup dall’obbligo di una previa (prima dell’affidamento) e chirurgica verifica sul possesso dei requisiti generali (ed eventualmente, se richiesti, speciali) dell’operatore economico a cui viene richiesta la presentazione/produzione di una «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» che attesti la «sussistenza dei requisiti» generali e speciali (questi eventualmente richiesti dalla stazione appaltante).
La dichiarazione “innesta” un controllo successivo a campione (tramite sorteggio piuttosto che in modo sistematico per i vari affidatari). In modo singolare il primo comma dell’art. 52 prevede che le modalità del sorteggio vengano individuare «con modalità predeterminate ogni anno». Normalmente i controlli in parola vengono disciplinati dallo specifico regolamento adottato dalla stazione appaltante che, si ritiene, possa essere comunque applicato. Modalità semplificate, quindi, che sono espressione del principio di fiducia, verso gli operatori economici ma che risultano presidiate da specifica “sanzione” in caso – post verifica -, risultassero attestazioni false. In questo senso il comma 2 della disposizione già citata prevede che in caso di certificato mancato possesso dei requisiti il Rup dovrà procedere «obbligatoriamente alla risoluzione del contratto, all’escussione dell’eventuale cauzione definitiva, alla comunicazione all’Anac e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento» del sottosoglia «indette dalle medesime stazioni appaltanti, per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento» in parola.
Si allega una ipotesi di dichiarazione sostitutiva, adattabile/modificabile, che, in corsivo riporta anche i vari riferimenti normativi da applicare (in particolare in tema di requisiti generali e speciali e sulle correlate dichiarazioni che l’operatore economico deve rendere).
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
