Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risposta a interpello n.446/2023
L’imposta di bollo sui contratti di appalto del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) anche in caso di presentazione alla registrazione, sia presso gli uffici, sia con modalità telematiche, è sempre dovuta in base agli scaglioni della tabella di cui all’allegato I.4 al nuovo codice ed è esclusa l’applicazione dell’imposta come per gli altri atti che non rientrano nella speciale disciplina. La risposta ad interpello 446 del 9 ottobre 2023 precisa che se il contratto rientra fra quelli disciplinati dall’articolo 18 del Dlgs 36/2023 in sede di eventuale registrazione non deve essere applicata l’imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della relativa formalità. È dovuta solo quella corrisposta dall’appaltatore in unica soluzione, con il modello F24Elide (provvedimento n. 240013/2023 e risoluzione 37/E/2023), in occasione della stipula, in base alla tabella per fasce del corrispettivo massimo al netto dell’Iva del contratto di appalto, con esenzione per i contratti con corrispettivo inferiore a 40mila euro (meglio se il ricorrere dell’agevolazione viene indicato nel testo). Come ricordato dalla risposta ad interpello in esame, la circolare 22/E/2023 aveva già chiarito che nel caso di contratto rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale, registrato con procedura telematica, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche ivi previste, unitamente agli altri tributi dovuti (articolo 3bis del Dlgs 463/1997); l’ammontare non sarà pari a 45 euro ma corrispondente alla nuova misura dello scaglione crescente.
L’allegato I.4 al Codice ha sostituito per tali contratti e procedimenti le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al Dpr 642/1972 per cui sostenere una differente tesi determinerebbe un fenomeno di doppia imposizione su tutti gli atti sottoposti a registrazione. Le nuove regole, come precisato dalla circolare 22/E/2023, si applicano solo ai contratti derivati dai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, per cui nei contratti di affidamento e appalto derivati dai procedimenti avviati fino al 30 giugno 2023 (in base al Dlgs 50/2016) l’imposta di bollo è dovuta solo con le regole ordinarie del Dpr 642/1972 a prescindere dalla formalità della registrazione. In sostanza, la formalità di registrazione del contratto di appalto, obbligatoria in termine fisso o facoltativa in caso d’uso, non incide sulla misura e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo che viene canalizzata in base alle eventuali regole ordinarie o speciali proprie della tipologia di contratto.
FONTI Marco Magrini e Benedetto Santacroce “Enti Locali & Edilizia”
