Cassazione: l’erogazione dei bonus per le attività tecniche postula l’esistenza di un’utilità concreta per la stazione appaltante
La Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 16584/2026 spiega che la sola attività di progettazione senza che l’opera sia messa a bando, non consente di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche. È necessaria una utilità concreta per la stazione appaltante.
La vicenda
Il ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello per non aver riconosciuto il preteso diritto agli incentivi per funzioni tecniche (risalenti nel tempo ed in specie soggette alla disciplina della legge 109/1994 peraltro coerente anche con l’attuale impianto normativo declinato nell’articolo 45 del nuovo Codice) per lo svolgimento di «attività connesse alla progettazione ed esecuzione di opere pubbliche nel periodo dal 2001 fino al collocamento in quiescenza» documentate dalle schede sottoscritte dal Rup.
La Corte d’appello, nel respingere la richiesta ha evidenziato che la pur svolta attività progettuale non avesse comunque «formato oggetto di bando di gara» e non risultasse intervento alcun appalto e, quindi, una concreta utilità per l’amministrazione. Lo stesso ente resistente evidenziava che l’incentivo non può essere riconosciuto per opere «solo» progettate ma non appaltante rimarcando, quale aspetto dirimente, il fatto che la stessa «entità del compenso dovuto ai dipendenti (…) è determinata in percentuale» proprio «rispetto all’importo posto a base di gara dell’opera o del lavoro».
Secondo il ricorrente, invece, l’incentivo per funzioni tecniche deve essere riconosciuto per il fatto che l’attività sia stata svolta pur in assenza di appalto e/o «qualora la realizzazione della stessa sia ancora in corso».
La decisione
Il Collegio non ha ritenuto persuasivo il ragionamento del ricorrente ritenendo, invece, legittima la decisione dei primi giudici e della stessa stazione appaltante. La richiesta del riconoscimento del compenso per la sola attività di progettazione senza che sia seguito l’appalto, spiega il giudice, non «è in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità oltre che con la ratio dell’istituto (che deroga al principio di onnicomprensività) e con le modalità di costituzione del fondo (il cui importo è rapportato all’ammontare dell’appalto)».
La stessa Cassazione, infatti, (cfr v. Cass. 24 febbraio 2026, n. 4125 che ha richiamato Cass. 27 dicembre 2023, n. 36041; Cass. 5 settembre 2024, n. 23849; Cass. 20 marzo 2025, 7412) ha chiarito che il compenso per la progettazione può ritenersi dovuto «solo se si inserisce nel quadro di un’aggiudicazione ed esuli dall’attività ordinaria, essendo preordinata a realizzare un quid novi riconducibile al concetto di opera pubblica».
Il diritto all’incentivo, in sostanza, si configura nel momento in cui si perfeziona l’obbligazione giuridica e, pertanto, se il complesso delle attività (che oggi sono disciplinare nell’allegato I.10 del nuovo Codice) «si risolva in una effettiva utilità per l’amministrazione come attività propedeutica alla realizzazione dell’opera pubblica, quale può essere l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera pubblica (Cass. n. 13937/2017 cit.)».
In definitiva, spiega la sentenza è «proprio l’utilità che svolge una funzione sistemica decisiva nel senso che serve a «contenere» la deroga all’onnicomprensività». Una «mera» attività di progettazione per opere a cui non sia seguita la gara e la stipula del contratto non è idonea ad integrare una «perdurante utilità» per la stazione appaltante.
Si tratta di un’ ordinanza che, oggettivamente, risulta valida anche in relazione all’attuale impianto normativo che nel riferimento all’utilità sembra anche richiamare il principio di risultato che, oggi, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del Codice governa anche la disciplina (e quindi l’erogazione) degli incentivi per le funzioni tecniche.
FONTI Stefano Usai “Edilizia & Territorio”
