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Niente parapetto? Per la caduta dall’alto responsabile il datore di lavoro

 

La responsabilità può essere ascritta al lavoratore, ricorda la Corte di Cassazione, solo per un comportamento che si colloca in una sfera di rischio al di fuori quella governata dal titolare della posizione di garanzia

 

Dopo aver perso l’equilibrio, un lavoratore di una impresa di pulizie all’interno di una costruzione, è caduto da un’altezza di due metri da un punto in cui era assente il parapetto, fratturandosi alcune costole. Il datore di lavoro è stato condannato dal tribunale per violazioni al codice della sicurezza sul lavoro; e in particolare per non aver adottato «misure idonee a non esporre i lavoratori dipendenti al rischio di caduta nelle zone non protette come le scale fisse che conducevano ai piani superiori e ai pianerottoli, completamente privi, sui lati aperti, di parapetto normale, di ringhiera o di altra difesa equivalente». La condanna è stata confermata in appello e – da ultimo – anche dai giudici della Quarta sezione penale della Corte di Cassazione.

Nella pronuncia   n.46841/2023    depositata il 22 novembre, i giudici contestano la tesi del datore di lavoro che attribuisce al lavoratore la responsabilità dell’infortunio a causa del suo comportamento imprudente e – come è stato sostenuto dal ricorrente – contrario alle direttive di non operare in quel punto. Nel confermare in piena responsabilità del datore di lavoro, i giudici hanno ribadito che «non può esservi alcun esonero di responsabilità all’interno dell’area di rischio, nella quale si colloca l’obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore». Quanto poi alla configurazione di un comportamento «abnorme» del lavoratore nell’area di rischio, «deve ribadirsi – si legge nella sentenza- il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro».

In ogni caso, aggiungono i giudici, «perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un ”rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio del comportamento imprudente».

 

 

 

FONTI       Massimo Frontera     “Enti Locali & Edilizia”

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