Il principio viene ribadito dal Tar Sicilia che promuove la scelta della stazione appaltante di riaggiudicare un servizio di pulizia al gestore uscente
Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, attraverso indagini di mercato o consultazione di elenchi, in quanto non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
A ribadire il principio è il Tar Sicilia, Catania, sez. III, n. 1926/2025. La questione nasce in seno a una procedura telematica negoziata per l’affidamento di un servizio di pulizia, all’esito della quale un candidato presenta ricorso al Tar eccependo la violazione del principio di rotazione sancito dall’art. 49 del Dlgs n. 36/2023: la stazione appaltante ha aggiudicato l’appalto al gestore uscente che non avrebbe dovuto essere invitato. Nel ricorso si punta sul fatto che l’ente avrebbe circoscritto la partecipazione agli operatori economici iscritti in quel momento all’albo telematico dei fornitori e non tramite indagine di mercato, senza porre limiti al numero degli operatori economici da invitare.
Secondo il Collegio, però l’amministrazione ha agito correttamente non applicando il principio di rotazione, poichè trattasi di una procedura di gara avente natura sostanzialmente aperta. Richiamando un orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del vecchio codice, il Tar afferma che il principio di rotazione non si applica quando vi è un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici . «È ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate – si legge nella sentenza -. L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che … prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare».
La rotazione, ricordano i giudici, non si applica «laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione». Da ciò discende che lo spazio di applicazione del principio di rotazione è circoscritto:
1) sul piano oggettivo «agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate nelle quali attraverso gli “inviti” la S.A. limiti la partecipazione alla procedura, scegliendo come partecipanti solo alcuni dei potenziali operatori economici …; in tal caso, infatti, l’ampia possibilità di partecipazione alla procedura garantisce un legittimo confronto competitivo precludendo in radice la creazione di indebite posizioni di rendita o, comunque, di distorsione del gioco della concorrenza»;
2) sul piano soggettivo «ai soli affidamenti diretti o alle procedure effettivamente negoziate in cui, come già evidenziato, si operi una selezione preventiva degli operatori precludendo, quindi, a tutti i soggetti operanti in un mercato o in un determinato ambito di partecipare al confronto per la migliore offerta e la conseguente aggiudicazione». Tale soluzione è stata recepita anche dall’art. 49, comma 5 del Dlgs n. 36/2023.
In conclusione il giudice rileva dunque che, nel caso di specie, la procedura era aperta a tutti gli operatori economici interessati ed è corretto che non trovi applicazione il principio di rotazione.
FONTI Silvana Siddi “Enti Locali & Edilizia”
