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No alla richiesta di certificati di qualità come requisiti di partecipazione

L’alt dell’Anac in un parere reso su richiesta di una stazione appaltante

 

L’ Anac – con il parere di recente pubblicazione (contenuto nella deliberazione n. 345/2025) -, si sofferma sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 100 del codice in tema di previsione dei requisiti di partecipazione agli appalti di forniture e servizi.

 

Il quesito

In relazione ad un appalto di servizi per la gestione di «tutte le infrazioni al codice della strada e delle sanzioni amministrative di competenza del Comando di Polizia locale e attività di riscossione coattiva, in concessione, delle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative non pagate nei termini previsti dalla vigente normativa», l’istante ravvisa delle incongruenze relativamente alla richiesta di specifici requisiti di partecipazione limitanti la concorrenza.

Tra i requisiti di partecipazione, la stazione appaltante individuava, accanto a requisiti «esperienziali», la necessità di possedere una serie di certificazioni di qualità ritenuti pertinenti rispetto all’oggetto della gara (certificazioni di qualità ISO 9001, 27001, 37001, e 14001). Quest’ultima richiesta viene contestata in quanto limitativa della partecipazione/ concorrenza.

 

Il riscontro dell’Anac

L’Autorità rammenta che sul tema della corretta interpretazione dell’art. 100 del codice (che disciplina i requisiti di ordine speciale) è già intervenuta con pregressa deliberazione, sempre in sede di precontenzioso, n. 203/2025.

Anche con il pregresso parere si rimarca che se con l’art. 100 si riconosce una certa discrezionalità/facoltà alla stazione appaltante di prevedere requisiti di partecipazione è altresì chiaro però – per espressa disposizione contenuta nel comma 12 della disposizione -, che deve ritenersi escluso che il Rup nella scrittura della legge di gara «abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità» (cfr. atto del Presidente dell’11 ottobre 2023 – Fasc. 4314/2023 – URCP 63/2023)» (in termini cfr. anche Delibera Anac 414/2024 e Delibera n. 395/2024).

Mentre è possibile, si puntualizza, richiedere requisiti di capacità tecnica – e quindi esperienze pregresse maturate nell’esecuzione di prestazioni oggetto dell’appalto «negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara» e di «contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati».

L’introduzione di ulteriori requisiti, quindi, oltre a porsi in contrasto con il precetto richiamato ha l’effetto di limitare la concorrenza o comunque di renderne più complessa la partecipazione.

In questo senso, ad esempio, con la deliberazione n. 284 del 23 luglio 2025, in relazione ad un caso analogo, l’Anac «ha ritenuto illegittima la clausola del disciplinare di gara che prevedeva l’obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione».

Più in generale, l’Anac rimarca che un approccio eccessivo nel fissare condizioni di partecipazione limitative si pone anche in contrasto con il principio di risultato (art. 1), del principio di accesso al mercato (art. 3) e del naturale corollario che vieta l’introduzione di ulteriori cause di esclusione non tipizzate dal legislatore (art. 10). In questo quadro desumibile dall’ordinamento – conclude il parere -, la legge di gara non può prevedere/ contemplare «criteri ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal codice stesso o dalla normativa vigente, traducendosi in barriere di accesso alla gara ingiustificate e sproporzionate rispetto all’interesse pubblico da perseguire con l’affidamento».

Nel caso di specie, inoltre, le certificazioni di qualità «(attinenti alla qualità e l’efficacia dei processi (ISO 9001:2015), alla sicurezza delle informazioni (ISO 27001:2013), alla prevenzione di rischi corruttivi (ISO 37001:2016) e alla riduzione dell’impatto aziendale delle attività aziendali (ISO 14001)», ben avrebbero potuto «essere valorizzate dalla Stazione appaltante ai fini premiali, come ulteriori criteri di valutazione dell’offerta tecnica».

L’epilogo si sostanzia in un invito, alla stazione appaltante, ad annullare il bando nella parte interessata riformulando i requisiti di partecipazione.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai       “Enti Locali & Edilizia”

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