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Offerte, punteggi senza motivazione solo se il bando prevede criteri dettagliati

Il Tar Campania accoglie il ricorso di un’impresa ricordando che con variabili generiche la commissione deve giustificare l’attribuzione dei punti alle proposte tecnico-economiche

 

La previsione nella lex specialis di criteri di valutazione degli elementi dell’offerta tecnica sufficientemente dettagliati, comporta la validità della mera espressione numerica del giudizio. Il punteggio numerico inerente l’offerta tecnica, espresso sui singoli oggetti di valutazione, opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’analitica articolazione dei criteri e dei sotto-criteri di valutazione fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e da rendere comprensibile l’iter logico seguito.

Questo è quanto disposto con sentenza dal Tar della Campania, Salerno, sez. I, n. 796/2025, pronuncia che può essere confermata anche dopo le modifiche apportate dall’art. 36 del d.lgs. n. 209/2024 all’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023. In particolare, all’esito di una procedura di gara un concorrente presentava ricorso al Tar deducendo la violazione dell’art. 108 del codice appalti in quanto, a suo avviso, la stazione appaltante non avrebbe dato una sufficiente motivazione dei punteggi attribuiti non essendo i sotto-criteri di valutazione correlati a specifici punteggi attribuibili: il punteggio numerico potrebbe essere sufficientemente motivato solo quando la predeterminazione dei punteggi sia sufficientemente chiara, analitica e articolata.

Secondo la giurisprudenza prevalente quando i criteri di valutazione degli elementi dell’offerta tecnica sono adeguatamente dettagliati, è sufficiente la mera espressione numerica del giudizio: «il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici».

Il Collegio, dopo aver richiamato i commi 7 e 8 dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, afferma che “se” (il condizionale è d’obbligo) la lex specialis prevede, oltre i criteri generali di valutazione dell’offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o sub-punteggi, tale scelta «influisce sulla motivazione del punteggio» e tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica «nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi».

Occorre allora la motivazione se il giudizio della commissione non è delimitato nell’ambito di un minimo e un massimo? Certamente si, ciò è necessario al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, in particolar modo, quella tecnica.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, la Commissione non ha dunque agito correttamente: la genericità relativa dei criteri di valutazione, non accompagnati da sotto-criteri «oggettivamente delimitanti» la discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice, avrebbe richiesto una “motivata” (anche in forma sintetica) attribuzione dei punteggi da parte dei commissari. Il Collegio decide quindi di accogliere il ricorso con annullamento dell’aggiudicazione impugnata in quanto l’ illegittima attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti «vizia in maniera insanabile» la graduatoria definitiva, invalidando l’esito della gara.

 

 

 

FONTI     Silvana Siddi        “Enti Locali & Edilizia” 

Categorized: News