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Ok agli incentivi per i componenti interni della struttura di supporto al Rup

I chiarimenti del Mit su costituzione e funzionamento dell’ufficio incaricato di aiutare il responsabile di progetto

 

Con il parere n. 2965 del 3 giugno 2025, l’ufficio di supporto fornisce alcune indicazioni sulla costituzione dell’ufficio di supporto al Rup chiarendo alcune dinamiche pratico/operative.

 

Gli argomenti trattati
La prima questione che viene posta all’attenzione dell’ufficio legale è se della struttura di supporto possano far parte anche componenti esterni (all’amministrazione) o solo soggetti/componenti interni. Il Mit ricorda, prima di entrare nel merito, che la struttura di supporto viene espressamente disciplinata nel comma 6 dell’articolo 15 – disposizione che riguarda il Rup-, e che l’allegato I.2 completa la disposizione (con l’articolo 3, prima parte) precisando che «la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del Rup e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche».

Da notare che l’allegato «sfuma» (fino ad eliminarla) una delle novità di maggior rilievo circa la struttura di supporto (prevista anche nel pregresso codice), visto che l’attuale disposizione (art. 15, comma 6), per espressa sottolineatura degli estensori, è stata resa più «snella/semplificata» eliminando la (davvero superflua) necessità di creare una struttura stabile (a tutto vantaggio degli enti che possono creare strutture di supporto in relazione alle necessità effettive) e soprattutto nel valorizzare la discrezionalità della stazione appaltante che può porre la struttura in argomento direttamente sotto il coordinamento dei Rup (si tratta infatti di un supporto servente rispetto ai compiti del Rup), decidendo le modalità tecnico/organizzative liberamente definite.

Della struttura di supporto, spiega il Mit, possono evidentemente far parte anche soggetti esterni individuati attraverso specifici incarichi (nel caso in cui l’ufficio di supporto risultasse carente d specifiche professionalità).

 

Il budget disponibile
Altra problematica posta all’ufficio del Mit riguarda le risorse finanziarie disponibili per la costituzione della struttura (pari all’1% dell’importo a base di gara) e quindi se queste debbano «essere destinate esclusivamente all’affidamento di incarichi di supporto esterni all’amministrazione o possono essere destinate anche ai dipendenti della medesima amministrazione che vengano nominati nell’ambito della struttura di supporto al Rup».

Evidentemente il riscontro conferma che i componenti interni che collaborano all’attività contrattuale (sempre che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 che sintetizza, in modo tassativo, le funzioni incentivabili) possono essere compensati solo con gli incentivi per funzioni tecniche e quindi con risorse ad hoc stabilite nei quadri economici ai sensi dell’articolo 45 del codice (sempre che ricorrano le rigide condizioni previste, ad esempio, per forniture e servizi, dall’articolo 32 dell’allegato II.14 in tema di nomina del direttore dell’esecuzione).

L’importo dell’1% di base di gara, quindi, riguarda una sorta di limite alla spendita per incarichi specifici esterni che si rendessero necessari per colmare lacune (di competenza/conoscenza) presenti all’interno della struttura di supporto.

Limite che, pur argomento non trattato nel quesito, si deve ritenere anche superabile in presenza di giustificate e motivate esigenze.

Questi incarichi, altra questione non trattata, vengono rimessi alla competenza del Rup che è tenuto ad utilizzare l’affidamento diretto. A tal riguardo, gli estensori, hanno evidenziato che la norma indica semplicemente una riserva di competenza nel senso che se il Rup non coincide con il responsabile del servizio è chiaro che il contratto verrà stipulato da quest’ultimo (e non dal Rup che non ha poteri gestionali) .

Ulteriore questione che deve essere analizzata, anch’essa non trattata nel parere, è che gli incarichi esterni relativi alla struttura di supporto non devono essere equiparati al supporto esterno al Rup che, ovviamente, non può avere un contingentamento di spesa (invece individuato nel comma 6 a proposito di incarichi specifici).

In generale, anzi, si potrebbe sostenere – ma non può ritenersi verità assoluta -, che l’incarico di supporto al Rup (quello tradizionale) dovrebbe (o potrebbe) far venir meno l’esigenza di avere una struttura di supporto (almeno in relazione a componenti esterni) stante le caratteristiche e la conoscenza/competenza che deve avere il soggetto che supporta il Rup.

 

 

 

FONTI       Stefano Usai     “Enti Locali & Edilizia”

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