Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Ordini professionali, alt Anac al vicepresidente Responsabile anticorruzione

L’Autorità riconosce le difficoltà degli enti più piccoli ma mette in guardia sul rischio commistione tra indirizzo e controllo: da evitare la sovrapposizione di ruoli

 

L’Autorità Anticorruzione alza l’asticella dell’attenzione sulla governance degli ordini professionali e sui delicati equilibri tra funzioni di indirizzo e presìdi di controllo. Con il parere anticorruzione approvato dal Consiglio Anac il 28 gennaio 2026, e appena reso pubblico, l’Autorità raccomanda ai consigli degli Ordini e Collegi professionali di evitare la nomina del vicepresidente quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), richiamando il rischio di un possibile conflitto di interessi strutturale.

Il parere – adottato in risposta a un quesito proveniente da un Ordine professionale della Puglia – si inserisce nel solco degli orientamenti già espressi dall’ Anac nei Piani nazionali anticorruzione e, in particolare, nelle indicazioni operative rivolte agli enti di ridotte dimensioni, spesso privi di personale dirigenziale. Ma, al tempo stesso, rafforza il principio di netta separazione tra chi esercita funzioni di indirizzo politico-istituzionale e chi è chiamato a svolgere attività di controllo, vigilanza e segnalazione delle criticità.

Secondo l’Autorità, infatti, il vicepresidente di un Ordine, per il solo fatto di far parte dell’organo di indirizzo, risulta «apparentemente privo del requisito dell’autonomia valutativa» necessario per l’effettivo svolgimento delle funzioni di Rpct. Un profilo che si accentua ulteriormente alla luce delle funzioni vicarie proprie della carica: in caso di assenza o impedimento del presidente, il vicepresidente può essere chiamato ad assumere temporaneamente compiti di rappresentanza e gestione attiva dell’ente, con un’evidente sovrapposizione di ruoli.

Il rischio segnalato da Anac è quello di una compromissione dell’indipendenza del Responsabile anticorruzione, chiamato per definizione a monitorare anche l’operato degli organi di vertice e a segnalare eventuali violazioni o disallineamenti rispetto alla normativa di settore. Da qui l’indicazione, definita «preferibile», di conferire l’incarico di Rpct a un soggetto diverso dal vicepresidente, proprio perché quest’ultimo può esercitare – anche solo potenzialmente – poteri gestionali.

Il parere richiama espressamente la gerarchia di criteri già delineata dall’Autorità negli anni precedenti: priorità a dirigenti o figure apicali con funzioni compatibili con il ruolo di Rpct; in assenza, possibilità di individuare personale non dirigenziale interno all’ente, purché dotato di adeguate competenze; solo in via residuale ed eccezionale, e con motivazione puntuale, l’incarico può coincidere con un consigliere dell’Ordine, a condizione che sia privo di deleghe gestionali. In questo perimetro, le figure di presidente, segretario e tesoriere sono da escludere, e «laddove possibile» anche quella di vicepresidente.

L’ Anac riconosce tuttavia le difficoltà organizzative di molti Ordini di piccole dimensioni e ribadisce che la scelta finale resta rimessa all’autonoma determinazione dell’ente. Ma proprio per questo, eventuali scostamenti dagli orientamenti dell’Autorità devono essere sorretti da una motivazione rafforzata e accompagnati dall’adozione di misure compensative idonee a garantire l’imparzialità dei controlli.

Tra queste, l’Autorità indica – a titolo esemplificativo – il coinvolgimento di altro personale nelle attività di verifica, la rendicontazione all’organo di indirizzo basata su elementi oggettivi, l’astensione del Rpct nei casi di potenziale conflitto e la devoluzione delle funzioni di monitoraggio ad altro soggetto. Un pacchetto di cautele che richiama esplicitamente le indicazioni già contenute nei Pna 2019 e 2022.

 

 

 

 

FONTI      Mauro Salerno      “Enti Locali & Edilizia”

Categorized: News