Tante le violazioni riscontrate nell’attività di vigilanza: un comunicato firmato dal presidente Busìa ricorda a stazioni appaltanti e operatori gli adempimenti per non incorrere in sanzioni
Da fatture e bonifici prive dei codici identificativi delle gare (Cig) fino all’utilizzo di conti correnti non dedicati all’esecuzione del contratto. Sono alcune delle criticità riscontrate dall’Autorità Anticorruzione in merito agli obblighi di tracciabilità finanziaria degli appalti. Una situazione sollevata durante l’ordinaria attività di vigilanza che ha fatto drizzare le antenne sulla necessità di ribadire a stazioni appaltanti e imprese la necessità di rispettare i vincoli offrendo anche una guida agli adempimenti. Il tutto è contenuto in un comunicato, datato 26 marzo 2025 ma appena diffuso, firmato dal presidente Giuseppe Busìa con l’obiettivo di garantire trasparenza nella gestione del denaro pubblico e prevenire irregolarità, con particolare attenzione ai rapporti tra le imprese della filiera e i loro subcontraenti, specie in contesti sensibili come quelli legati agli appalti del Pnrr.
Le criticità emerse
Dall’attività di vigilanza dell’Anac è emerso che, mentre i pagamenti diretti dalle stazioni appaltanti alle imprese risultano tracciati correttamente grazie al sistema Siope+, permangono carenze significative nella tracciabilità dei movimenti finanziari tra appaltatori, subappaltatori e subcontraenti. Tra le irregolarità più frequenti figurano il mancato inserimento delle clausole di tracciabilità nei subcontratti, previsto a pena di nullità, l’omessa comunicazione degli estremi dei conti correnti dedicati alle stazioni appaltanti, ma anche fatture e bonifici privi dei codici Cig e Cup (Codice unico di progetto) e addirittura il ricorso a conti non dedicati per i pagamenti ai subcontraenti.
Gli obblighi
Alla luce delle anomalie riscontrate il comunicato ribadisce gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 – che prevede che tutti i movimenti finanziari relativi alle suddette commesse pubbliche siano effettuati tramite bonifico (bancario o postale), ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni – integrati dalle Linee guida emanate nel tempo dalla stessa Autorità.
Sul punto l’Anac allora ricorda che le stazioni appaltanti, oltre al vincolo di effettuare pagamenti esclusivamente su conti dedicati, indicando Cig e Cup, hanno anche l’obbligo di inserire nei contratti con gli appaltatori clausole di tracciabilità, sotto pena di nullità e devono verificare la presenza delle stesse clausole nei subcontratti. Per provare a spegnere sul nascere l’ipotesi di gestioni finanziarie anomale l’Anac raccomanda alle stazioni appaltanti di adottare misure proattive per verificare il rispetto delle regole. Tra queste figurano le indicazioni di richiedere copie delle fatture e dei bonifici ai subappaltatori, con l’evidenza dei codici identificativi, di acquisire dichiarazioni sostitutive dalle imprese della filiera per attestare la regolarità dei pagamenti e di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari, coinvolgendo anche il Rup il direttore lavori. In un’ottica più generalizzata, scrive l’Autorità, «si raccomanda alle Stazioni appaltanti di adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti ed incassi, minimizzando i rischi di violazione».
Come per le stazioni appaltanti anche per appaltatori e subcontraenti è ovviamente valido l’obbligo di utilizzare conti correnti dedicati per tutti i movimenti finanziari legati all’appalto e di effettuare pagamenti tramite bonifico tracciabile, con obbligo di riportare Cig e Cup. Rispetto alle amministrazioni le imprese devono inoltre comunicare entro 7 giorni gli estremi dei conti e i delegati autorizzati e segnalare immediatamente eventuali inadempienze delle controparti.
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi, ricordano dall’Autorità, può portare a sanzioni amministrative (art. 6 della legge 136/2010), applicate dal prefetto, e alla risoluzione del contratto in caso di pagamenti non tracciabili. Inoltre, l’assenza di controlli da parte delle stazioni appaltanti potrà essere valutata negativamente nella verifica dell’esecuzione contrattuale.
FONTI Mauro Salerno “Enti Locali & Edilizia”
