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Patente a crediti, Dvr e nomina Rspp in tutti i cantieri attivi

Obblighi formativi: la dichiarazione deve essere in linea con le norme vigenti alla data della dichiarazione. Le prime risposte alle faq dell’Ispettorato del Lavoro

 

«Qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i Rspp e redatto i relativi Dvr». Lo specifica l’Ispettorato del Lavoro nel documento in forma di risposta a faq pubblicato il 4 ottobre. Il quesito riguardava appunto il possesso del Dvr e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, cioè due dei sei requisiti necessari per poter effettuare l’autocertificazione via pec o la richiesta della patente attraverso il portale. Nel quesito si faceva osservare che «la norma indica al singolare sia il possesso del Dvr sia la nomina del Rspp» e si chiedeva pertanto «per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più Dvr e più Rspp, come deve interpretarsi la disposizione». Anche se la patente a crediti riguarda l’impresa, la risposta dell’Ispettorato riflette la ratio del legislatore secondo cui la qualificazione va declinata in ciascun cantiere.

In un’altra risposta si entra nel delicato tema della formazione, anche se il quesito posto non è tra quelli chi complicati che potrebbero riguardare questo argomento. Si prospetta il caso degli obblighi formativi che non possono essere ottemperati a causa di una mancata attuazione della norma primaria. In particolare, si cita la formazione del datore di lavoro che, come è noto, attende l’accordo della conferenza Stato-Regioni. L’Ispettorato tranquillizza l’istante, affermando che «la dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori».

Nelle altre due risposte l’Ispettorato conferma elementi già consolidati. Uno di questi riguarda il periodo transitorio fino al 31 ottobre. Tra il 1° e il 31 ottobre chi chiede la patente attraverso il portale non ha più bisogno di utilizzare il canale della autocertificazione via pec. Chi – a partire dal 24 ottobre – ha utilizzato il canale della pec può operare in cantiere ma deve fare richiesta al portale entro il 31 ottobre. Infine, «dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale». In ogni caso, si ricorda che «la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale».

L’ultima questione – anche questa già chiarita da parte dell’Ispettorato negli scorsi giorni – riguarda il possesso della Categoria Soa per la III classe di importo, che esenta l’impresa dal possesso della patente. L’Ispettorato ribadisce quanto specificato nella circolare n.4, e cioè che non c’è alcun collegamento tra la lavorazione effettuata in cantiere e la categoria Soa posseduta.

 

 

FONTI    M.Fr.    “Enti Locali & Edilizia”

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