Ok alle modifiche chieste da Palazzo Spada e Garante Privacy. Più severità sulla formazione, più discrezionalità all’Inl sull’infortunio mortale per colpa grave
Arriva in Gazzetta il regolamento sulla patente a crediti. L’annunciata accelerazione del ministero del Lavoro ha consentito di arrivare alla pubblicazione ufficiale con dieci giorni di anticipo sul termine di legge del 1° ottobre. L’Ispettorato rilascerà al più presto la sua circolare e l’attenzione si sposterà pertanto sull’architettura informatica del portale dell’Inl che dovrà reggere all’assalto delle centinaia di migliaia di istanze. Sono state accolte tutte le osservazioni del Consiglio di Stato. Ci sono almeno tre novità importanti da segnalare rispetto alla precedente bozza di regolamento: obblighi formativi in capo all’impresa; accesso alla patente dell’impresa; azione dell’Ispettorato in caso di infortunio per colpa grave.
Revoca patente per omissione obblighi formativi
In caso di false dichiarazioni sull’adempimento degli obblighi formativi, sparisce il riferimento alla «omissione grave» che nella precedente bozza del regolamento era espressamente indicata come causa di revoca della patente (articolo 1 comma 8), distinguendola da una omissione non ritenuta grave. Il Consiglio di Stato ha chiesto di eliminare questa distinzione; pertanto il regolamento definitivo diventa decisamente più severo su questo punto: se l’impresa risulta inadempiente in qualche modo alla verifica degli obblighi formativi dovrà restare ferma un anno prima di chiedere nuovamente la patente.
Chi può vedere la patente delle imprese
Una seconda modifica riguarda la lista delle persone autorizzate ad accedere al portale Inl per vedere se l’impresa ha o meno la patente. La principale novità è che l’autorizzazione viene estesa anche “ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”, cioè i committenti, che erano stati dimenticati dalla prima bozza del regolamento. Confermati gli altri soggetti autorizzati: titolari della patente o loro delegati; pubbliche amministrazioni; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; organismi paritetici (iscritti nel Repertorio nazionale); responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Le modalità di “ostensione” delle informazioni dovranno essere definite dall’Ispettorato, previo parere del Garante per la privacy
Morte in cantiere per colpa grave
Il terzo punto importante è quello che riguarda l’eventualità di un infortunio in cantiere dove dovesse emergere una colpa grave in capo all’impresa. La prima versione del regolamento prevedeva l’obbligo dell’Ispettore di sospendere la patente, escludendo cioè qualsiasi discrezionalità nell’incidere sull’attività dell’impresa in tutta l’articolazione dei suoi cantieri. La versione definitiva del regolamento prevede invece che anche in questo caso l’Ispettorato potrà fare una «diversa valutazione, adeguatamente motivata». Viene così accolta l’osservazione del Consiglio di Stato volta a salvaguardare la discrezionalità degli ispettori chiamati a valutare le circostanze sul campo. In questo caso, la modifica rende meno severa e categorica l’iniziale disposizione. L’Ispettorato del lavoro fornirà ai suoi ispettori – attraverso una circolare – le indicazioni su come comportarsi nei vari casi di infortunio, proprio per aiutarli a gestire la discrezionalità che la legge gli attribuisce e che il regolamento sulla patente gli riconosce.
Tra le altre modifiche c’è il riordino del testo sul tema dei crediti e della loro attribuzione. Nel solo articolo cinque sono state elencate tutte le informazioni sui crediti aggiuntivi (oltre al punteggio base 30 crediti), sintetizzate in una apposita tabella. Nel solo articolo sei sono invece indicate le circostanze che daranno luogo alla sospensione dell’incremento dei crediti.
Parte ora un intenso ciclo di iniziative per l’informazione sulla novità. Iniziative che vedranno coinvolte le varie categorie di operatori – l’Ance ha prontamente annunciato un webinar il 24 settembre – perché l’impatto della novità è molto ampio. La ratio del legislatore è abbastanza chiara: tutti coloro che operano nel cantiere devono essere qualificati, siano essi imprese siano essi lavoratori autonomi.
Anche se forse – come sostiene l’Ance – è solo un primo passo verso una piena qualificazione degli operatori, è comunque un passo importante: dal 1° ottobre 2024 diventa molto più rischiosa l’attività delle imprese irregolari, improvvisate, impreparate e non strutturate; più rischiosa per l’impresa stessa, per i suoi addetti e anche per il committente (incluso l’impresa affidataria) che la ingaggia.
FONTI Massimo Frontera “Enti Locali & Edilizia”
