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Patente a crediti, verifica a carico del committente o del responsabile lavori

Il chiarimento contenuto in una nuova faq pubblicata dall’Ispettorato nazionale

 

Il committente o il responsabile dei lavori, ove nominato, deve verificare il possesso della patente a crediti (o dell’autocertificazione fino al 31 ottobre) ovvero dell’attestazione di qualificazione Soa, non solo delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi, cui ha affidato lavori in appalto, ma anche nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori.

Questo il chiarimento fornito in materia dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la risposta alla faq 12 pubblicata sul suo sito istituzionale.

Considerata tale responsabilità in capo al committente, la gestione delle verifiche appare ancora più delicata nei casi di subappalto, soprattutto in cantieri di grandi dimensioni con la presenza di molte aziende, facendo emergere per le imprese la necessità di predisporre procedure specifiche tese al controllo dell’ingresso di altre aziende nel cantiere e del possesso della patente da parte di tutti i soggetti che vi operano.

Del resto tale obbligo è indicato proprio dall’articolo 90, comma 9, lettera b-bis, del Dlgs 81/2008, dove si prevede espressamente che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione Soa.

Nessun obbligo a cascata, quindi, nelle catene di appalti. Sarà sempre il committente a rispondere della mancata verifica e non il sub-committente. Ciò significa, come è stato anche chiarito dalla circolare dell’Ispettorato nazionale 4/2024, che sarà il committente o il responsabile dei lavori destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per non aver effettuato le verifiche, secondo quanto previsto dall’articolo 157 del Dlgs 81/2008.

Peraltro, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento degli stessi, deve designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, comunicando il suo nominativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati.

Le considerazioni esposte non impegnano l’amministrazione di appartenenza

 

 

FONTI    Antonella Iacopini    “Enti Locali & Edilizia”

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