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Patente cantieri: come avere i crediti aggiuntivi?

In una nuova nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le istruzioni operative su requisiti, validità, rettifiche e controlli per l’attribuzione dei crediti oltre i 30 iniziali

 

Quali condizioni danno diritto a un incremento del punteggio della patente a crediti nei cantieri, come presentare correttamente la documentazione e quali sono le conseguenze di un requisito non più valido o non veritiero: sono numerosi i punti che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito con la nota del 15 luglio 2025, n. 288, fornendo le prime indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 5 del D.M. n. 132/2024, sull’attribuzione del punteggio aggiuntivo per la patente a crediti.

Si tratta di un passaggio importante nella concreta implementazione del sistema della patente a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024, e della relativa piattaforma digitale resa operativa il 10 luglio 2025.

 

Patente cantieri: la logica premiale del punteggio aggiuntivo
Il D.M. n. 132/2024, adottato in attuazione del nuovo art. 27 del d.lgs. 81/2008 (così come modificato dal D.L. n. 19/2024), ha previsto un sistema di accreditamento iniziale pari a 30 crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili. Tale punteggio può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti, attraverso il riconoscimento di una serie di requisiti aggiuntivi. Questi ultimi, elencati in una tabella allegata al decreto, premiano le imprese che adottano sistemi di gestione della sicurezza, che dimostrano stabilità organizzativa o che si avvalgono del supporto degli organismi paritetici.

Tuttavia, il sistema richiede una gestione puntuale e documentata: non si tratta di un’autoattribuzione automatica, ma di un processo che prevede verifiche, aggiornamenti e responsabilità dichiarative.

La nota INL, fornendo una guida operativa a chi intende beneficiare di questi crediti ulteriori, interviene su questi aspetti:

  • crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA;
  • sistemi di gestione e modelli organizzativi: ISO 45001 e MOG;
  • attestazione SOA classifica I e II;
  • attestazione da parte degli organismi paritetici;
  • rettifiche, sospensioni e responsabilità dichiarative;
  • delega e identificazione dei soggetti non italiani;
  • sottrazione crediti aggiuntivi.

Vediamoli nel dettaglio.

 

Crediti per anzianità di iscrizione alla CCIAA
Un primo elemento premiale riguarda la storicità dell’impresa. L’art. 5, comma 2 del D.M. 132/2024 prevede che in funzione degli anni di iscrizione alla CCIAA possano essere riconosciuti fino a 10 crediti aggiuntivi.

Non si tratta però di un’attribuzione automatica del punteggio massimo: la tabella allegata prevede una progressione incrementale. La nota INL chiarisce che, ad esempio, un’impresa iscritta da 10 anni riceve 3 crediti; se l’anno successivo l’anzianità sale a 11, i crediti salgono a 5.

Per le imprese italiane, il dato viene acquisito direttamente dalle banche dati camerali. Per le imprese straniere, invece, è richiesto che il legale rappresentante autodichiari l’anzianità. Particolare attenzione è dedicata ai professionisti operanti nei cantieri, che non sono obbligati all’iscrizione alla CCIAA: per questi soggetti, come gli archeologi, vale l’anzianità della partita IVA o l’iscrizione alla gestione separata.

Il principio cardine è la non cumulabilità dei crediti: se una nuova attestazione consente un punteggio superiore, questo sostituisce il precedente, non si somma.

 

Sistemi di gestione e modelli organizzativi: ISO 45001 e MOG (requisiti 5 e 6)
Due tra i requisiti più significativi e coerenti con la finalità prevenzionistica del sistema sono:

  • il possesso della certificazione di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) UNI EN ISO 45001;
  • l’adozione e asseverazione di un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) conforme all’art. 30 del d.lgs. 81/2008.

Nel primo caso, il certificato deve essere rilasciato da un organismo accreditato da ACCREDIA o da ente estero aderente al sistema IAF-MLA. È importante che il documento riporti data di inizio e fine validità, solitamente triennale. Un mese prima della scadenza, è possibile aggiornare il requisito con il nuovo certificato.

Nel caso dell’asseverazione del MOG, il riconoscimento avviene solo se l’attestazione è rilasciata da organismi paritetici iscritti al repertorio ex art. 51 e conforme alla norma UNI 11751-1, riferita alle costruzioni edili e all’ingegneria civile. Anche qui valgono le stesse regole: dichiarazione con date di validità, possibilità di aggiornamento un mese prima della scadenza e verifica incrociata da parte dell’INL con i dati trasmessi dagli organismi paritetici.

 

Attestazione SOA classifica I e II
Il D.M. riconosce crediti ulteriori alle imprese in possesso di attestazione SOA di classifica I o II.

Tenendo conto che l’attestazione SOA prevede 10 classifiche e 52 categorie e che le imprese hanno la possibilità di avere vari attestati SOA, la nota chiarisce che non rilevano classifiche superiori o più specializzate, né la presenza di più attestazioni: ciò che conta è la presenza della classifica, in corso di validità, correttamente dichiarata.

Anche in questo caso il legale rappresentante (o suo delegato) dovrà allegare l’attestazione con date di inizio e fine, e potrà aggiornarla un mese prima della scadenza.

 

Attestazione da parte degli organismi paritetici
Il D.M. attribuisce crediti anche alle imprese che richiedano e ricevano attestazioni di consulenza e monitoraggio con esito positivo da parte di organismi paritetici iscritti al repertorio ex art. 51. La nota INL valorizza questa funzione di supporto, richiamando l’art. 51, comma 3-bis, che attribuisce valore ai servizi resi da tali organismi, compresa l’asseverazione del MOG.

In termini pratici, l’impresa dovrà allegare l’attestazione ricevuta, indicando data di inizio e fine validità, con possibilità di aggiornamento. Resta fermo che l’attestazione deve riportare esito positivo del monitoraggio.

 

Rettifiche, sospensioni e responsabilità dichiarative
L’INL dedica particolare attenzione alle rettifiche dei requisiti inseriti, distinguendo tra correzioni effettuabili autonomamente (entro le 03:00) e rettifiche che richiedono intervento dell’Ufficio territoriale. In caso di errore, l’impresa deve inviare una PEC motivata, indicando il codice fiscale e gli estremi del requisito errato. L’Ufficio, dopo verifica, procederà alla cancellazione del requisito, annotando l’intervento nel sistema.

Molto rilevante è anche il tema della sospensione della validità dei requisiti: in caso, ad esempio, di sospensione della certificazione ISO 45001, l’impresa è tenuta a comunicarlo all’INL, al fine di evitare il mantenimento indebito dei crediti. In questi casi, la decurtazione è obbligatoria e deve essere richiesta allegando il provvedimento di sospensione.

Infine, nei casi di dichiarazioni non veritiere, gli ispettori possono proporre l’invalidazione del requisito, che sarà confermata dal dirigente e formalmente comunicata all’impresa.

 

Delega e identificazione dei soggetti non italiani
Il sistema digitale consente l’accesso alla piattaforma solo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. I soggetti non italiani privi di identità digitale (es. extracomunitari o comunitari senza eIDAS) dovranno contattare un Ufficio INL per attestarsi o delegare un soggetto dotato di identità digitale. Lo stesso vale per i professionisti non iscritti alla CCIAA.

Per le patenti già rilasciate a soggetti non presenti negli archivi camerali prima del 10 luglio 2025, l’INL sta effettuando verifiche di congruità. sistema digitale consente l’accesso alla piattaforma solo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. I soggetti non italiani privi di identità digitale (es. extracomunitari o comunitari senza eIDAS) dovranno contattare un Ufficio INL per attestarsi o delegare un soggetto dotato di identità digitale. Lo stesso vale per i professionisti non iscritti alla CCIAA.

 

Sottrazione crediti aggiuntivi
La sottrazione dei crediti aggiuntivi può avvenire in due casi distinti:

  • per sospensione della validità del requisito: se, ad esempio, una certificazione ISO 45001 o un’attestazione SOA viene sospesa, l’impresa ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente all’Ispettorato. L’Ufficio procederà alla sottrazione dei crediti relativi per il periodo in cui il requisito risulta non valido. L’omessa comunicazione è un comportamento sanzionabile e può essere rilevata in sede ispettiva;
  • per verifica ispettiva negativa (mancanza del requisito dichiarato).

Se, durante un controllo in cantiere o in azienda, emerge che un requisito dichiarato e già premiato con crediti non è effettivamente posseduto, il personale ispettivo:

  1. accede all’applicativo “Verifica Patente a Crediti”;
  2. propone l’invalidazione del requisito, motivandola nel verbale di primo accesso o in un verbale interlocutorio;
  3. la proposta deve essere validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’ispettore, o da un delegato formalmente incaricato;
  4. in caso di conferma, l’impresa riceve comunicazione formale della sottrazione dei crediti con apposito modello.

Possibilità di reintegro dei crediti
Una volta sottratti, i crediti possono essere riconosciuti nuovamente solo dopo che il requisito sia tornato in vigore (es. nuova certificazione o nuova attestazione) e correttamente dichiarato nella piattaforma, seguendo la procedura descritta nella nota.

 

 

 

FONTI       “LavoriPubblici.it”

Categorized: News