Contro il rincaro dei materiali applicate le norme già previste per il primo e il secondo semestre 2021
Nuovo intervento sulle misure compensative dei rincari delle materie prime negli appalti di lavori pubblici. Su proposta del ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, sono state inserite nel decreto legge (articolo 26) approvato ieri alcune delle norme che erano state richieste dalle imprese per superare le criticità scatenate dall’aumento dei prezzi. C’è anzitutto l’estensione al primo semestre 2022 delle compensazioni per i contratti di appalto «in corso di esecuzione». Il decreto del ministero delle Infrastrutture che, sulla base delle rilevazioni Istat, determina le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione che abbiano avuto oscillazioni superiori all’8%, dovrà essere emanato, per il primo semestre, entro il 30 settembre 2022. In sostanza, viene applicata in continuità la norma già prevista per i due semestri del 2021, per altro con qualche correzione nelle modalità. Si dà copertura, in questo modo, alle opere in corso, anche del Pnrr, evitando di bloccarne i lavori. Positivo che le imprese appaltatrici sappiano già a inizio del periodo interessato perché riduce il rischio di rallentamenti.
Non era stato così per i due semestri del 2021, quando la disposizione era arrivata a periodo quasi concluso. Resta il nodo – non risolto – di alcuni materiali che stanno subendo aumenti fortissimi in questo periodo ma non sono ricompresi nell’elenco dei 56 materiali tenuti oggi sotto monitoraggio da Istat e Mims: per esempio, calcestruzzo, energia e gasolio. Dalle bozze circolate ieri sembra in arrivo anche una semplificazione delle procedure per ottenere dalla stazione appaltante il riconoscimento della compensazione. Non sono citati giustificativi e documenti che nelle precedenti norme dovevano essere presentati dall’appaltatore, ma si dispone che «la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi».
Se questa interpretazione venisse confermata, questa sarebbe una seconda richiesta delle imprese accolta, almeno parzialmente, dal governo. Un’altra novità arriva dalla norma che dispone 100 milioni nel 2022 per il Fondo adeguamento dei prezzi, istituito dal decreto legge 73/2021 con una dotazione di analoga somma di 100 milioni per il 2021. A questo Fondo le stazioni appaltanti potranno fare ricorso se non saranno sufficienti le risorse proprie dell’appalto (comprese le risorse accantonate) o della stazione appaltante. La norma approvata ieri consente alle amministrazioni appaltanti di utilizzare già in partenza la metà degli accantonamenti per imprevisti nel quadro economico del singolo intervento, le risorse provenienti da ribassi d’asta e «ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente».
FONTI Giorgio Santilli “Edilizia e Territorio”
