Il MIT (parere n. 3892/2025) chiarisce il ruolo del RUP e del Direttore dei lavori nella gestione delle varianti disciplinate dall’art. 120 del Codice dei Contratti
La perizia di variante è lo strumento attraverso cui si prende atto di circostanze sopravvenute, si valuta la necessità di modificare l’intervento e si ridefinisce l’equilibrio tecnico ed economico del contratto. Proprio per questo, il legislatore ha sempre guardato alle varianti con particolare attenzione, cercando di evitarne un uso improprio o strumentale e di ancorarle a presupposti oggettivi e verificabili.
Ma chi è legittimato a redigere una perizia di variante in un appalto pubblico? È possibile affidare questa attività a un professionista esterno che non ha partecipato né alla progettazione né alla direzione dei lavori?
Perizie di variante negli appalti di lavori: il MIT sulle competenze tecniche
Sono dubbi che possono sorgere nell’attività delle stazioni appaltanti, evidenziando come la gestione delle varianti rappresenti uno dei passaggi più delicati dell’esecuzione contrattuale, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello delle responsabilità.
Proprio per questo il Codice dei contratti pubblici ha delineato un sistema di ruoli e responsabilità molto più definito rispetto al passato, come dimostra l’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, dedicato alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione.
La norma non si limita a individuare i presupposti che legittimano la variante, ma delinea implicitamente anche il modello organizzativo e funzionale entro cui tale attività deve essere svolta.
Il Codice costruisce infatti la gestione delle varianti come un segmento fisiologico della fase esecutiva, strettamente collegato alla direzione dei lavori e al governo tecnico-amministrativo del contratto. L’accertamento delle condizioni che giustificano la modifica, la valutazione della loro necessità e la proposta delle soluzioni correttive presuppongono una conoscenza diretta dell’opera, del progetto e delle criticità emerse in corso d’esecuzione.
In questo assetto, il Direttore dei lavori assume un ruolo centrale nella proposta delle varianti, mentre il RUP esercita la funzione di coordinamento e di responsabilità procedimentale (comma 13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall’allegato II.149.
L’eventuale coinvolgimento del progettista si colloca sul piano delle modifiche progettuali sostanziali.
Ne deriva un sistema chiuso e coerente, che non lascia spazio a interventi estemporanei di soggetti estranei alle fasi di progettazione ed esecuzione, se non nei casi di formale sostituzione previsti dall’ordinamento.
Il parere del MIT
Ed è sulla base di questo impianto che il Supporto Giuridico del MIT, con il parere dell’11 dicembre 2025, n. 3892, ha affrontato in modo diretto la questione se un soggetto diverso dal RUP, dal progettista e dal direttore dei lavori possa redigere una perizia di variante.
Secondo l’interpretazione fornita, la redazione delle perizie di variante segue un iter procedurale preciso e non derogabile, che coinvolge esclusivamente le figure individuate dal Codice.
In particolare:
- il Direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio tecnico necessario per gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la variante e propone le modifiche;
- il RUP coordina il procedimento e assume la responsabilità delle determinazioni conseguenti;
- il Progettista originario può essere coinvolto nei casi in cui la variante comporti modifiche progettuali sostanziali.
L’analisi tecnica: perché non può intervenire un soggetto “terzo”
Secondo quanto specificato nel parere, un professionista che non ha partecipato alle fasi precedenti dell’appalto:
- non possiede una conoscenza diretta del progetto e delle sue specifiche tecniche;
- non ha consapevolezza delle problematiche emerse in corso d’opera, né del contesto esecutivo in cui la variante si inserisce;
- non garantisce quella continuità tecnica e amministrativa che è essenziale per valutare correttamente l’opportunità, la necessità e la proporzionalità delle modifiche;
- non è titolare delle responsabilità procedurali che il Codice attribuisce in modo puntuale alle figure della fase esecutiva.
Il nuovo Codice, infatti, costruisce un sistema coerente in cui la competenza tecnica non è astratta, ma strettamente collegata all’effettivo coinvolgimento nell’esecuzione del contratto.
La perizia di variante non è un atto “delegabile” a chiunque abbia competenze professionali, ma un passaggio che presuppone una responsabilità diretta e continuativa sull’opera.
Le possibili eccezioni: solo in caso di sostituzione formale
Il parere ammette una sola ipotesi residuale: l’impedimento o la sostituzione delle figure originarie.
Anche in questo caso, però:
- il nuovo soggetto deve essere formalmente incaricato dalla stazione appaltante;
- deve subentrare nel ruolo previsto dal Codice (direzione lavori o progettazione);
- deve assumere integralmente le relative responsabilità procedurali e tecniche.
Non è quindi configurabile un incarico “esterno” limitato alla sola redazione della perizia, sganciato dal ruolo e dalle responsabilità tipiche della fase esecutiva.
Conclusioni operative
In conclusione, la perizia di variante non può essere redatta da un soggetto estraneo al processo di progettazione ed esecuzione. Il Codice dei contratti pubblici attribuisce questa funzione a figure ben individuate, in primis al Direttore dei lavori, con il coordinamento del RUP e, se necessario, il coinvolgimento del progettista.
In termini pratici:
- la redazione delle varianti richiede continuità tecnica, non competenze occasionali;
- ogni soluzione “esterna” non formalizzata espone la procedura a criticità di legittimità;
- la corretta gestione delle varianti passa da una chiara assunzione di responsabilità, non da una frammentazione dei ruoli.
Un chiarimento che rafforza l’impianto del nuovo Codice e richiama le stazioni appaltanti a una gestione delle varianti rigorosa, coerente e pienamente tracciabile.
FONTI “LavoriPubblici.it”
