Lo ribadisce il ministero delle Infrastrutture (insieme a una comunicazione Anac) rispondendo alla richiesta di parere avanzata da una stazione appaltante
Con il parere n. 2196/2023, all’ufficio di supporto del Mit si richiede un chiarimento circa la possibilità – a far data dal 1° gennaio 2024 -, di affidare un servizio per un importo inferiore ai 5mila euro al di fuori del mercato elettronico (secondo quanto già previsto dalla legge 145/2018 art.1, comma 130). Più nel dettaglio nel quesito si spiega che «dovendo urgentemente affidare un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme», l’ente interessato chiede se «sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via Pec senza effettuare la procedura su Mepa o simili».
Nella richiesta di chiarimento si precisa, come già anticipato, che «l’importo è inferiore ai 5.000 euro, pertanto sarebbe rispettata normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra i 5.000 euro, inoltre la prestazione in oggetto è molto specifica e non presente su alcun catalogo Mepa o simili». Il quesito pone, implicitamente, la questione della perdurante vigenza (o meno) dell’eccezione prevista per i micro affidamenti senza la necessità di utilizzare le piattaforme.
Il riscontro
L’ufficio di supporto ricorda che dal 2019 le pubbliche amministrazioni risultano obbligate a ricorrere al Mepa o mercati dei soggetti aggregatori solo «per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro». Secondo l’ufficio legale di consulenza, però, questa dinamica semplificata – che consente di concludere l’affidamento direttamente attraverso lo scambio di comunicazioni con Pec senza necessità di perfezionare il procedimento sul mercato elettronico – sarebbe destinato ad essere superato e definitivamente, implicitamente, abrogato con il nuovo codice. Nel parere, infatti, si legge che per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 25 (efficace dal 1° gennaio 2024) si innesterebbe «l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici» nessuna esclusa.
L’articolo, quindi, obbliga il Rup – come noto -, all’utilizzo di «piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26».
Questa nuova dinamica procedimentale, quindi, anche nel caso di micro affidamenti (di importo inferiore ai 5mila euro) impone pertanto l’obbligo di concludere/perfezionare ogni procedura di acquisto utilizzando le piattaforme dei mercati elettronici con conseguente superamento delle modalità semplificate. Il parere del Mit, risulta in effetti anche confermato dalla recente comunicazione dell’Anac in cui si spiega che a far data dal «2 gennaio 2024 scatta la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti».
La digitalizzazione, e quindi l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento, puntualizza l’autorità, «si applica a tutti i contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali». Nel comunicato si ricorda altresì che al centro della digitalizzazione si colloca la Banca Dati Anac che interagirà «da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall’altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici».
La conseguenza, conclude il comunicato, è che le varie fasi dell’appalto e delle concessioni (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) «verranno gestite (…) mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi». Le piattaforme verranno utilizzate anche per gestire la nuova dinamica dell’accesso agli atti come riformulato negli artt. 35 e 36 del nuovo codice dei contratti. L’articolo, quindi, obbliga il Rup – come noto -, all’utilizzo di «piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
