Rispondendo al quesito di una stazione appaltante il Mit conferma che si applica la disciplina speciale
L’ufficio di supporto legale del Mit conferma ( con il parere n. 2189/2023 ) che agli appalti, finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc non si applica l’attuale dinamica di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista nel nuovo codice dei contratti (in particolare le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63). Da notare che la questione del “congelamento” delle disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti risulta anche dal comma 8 dell’articolo 5 del DL 215/2023 che ha prorogato, sempre in relazione agli appalti Pnrr/Pnc, le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1 (e comma 3) del Dl 32/2019 convertito con legge 55/2019, fino al 30 giugno 2024.
Questa proroga comporta che fino alla data ultima citata (del 30 giugno 2024) i comuni non capoluogo di provincia che intendessero avviare la procedura di affidamento di appalti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc (anche non nativi) devono delegare l’aggiudicazione alla stazione appaltante di un ente sovracomunale (ed in particolare dell’unione dei comuni, provincia, città metropolitana o del comune capoluogo di provincia) anche qualora quest’ultima non risultasse, quindi, qualificata. La particolarità della domanda posta all’ufficio legale è che il comune non capoluogo (interessato all’appalto) risultava già in possesso della qualificazione prevista con il nuovo codice mentre la Cuc (dell’unione dei comuni) non risultava qualificata.
Il quesito e il riscontro
In dettaglio, con il quesito – segnalata l’acquisizione della qualificazione “ottenuta da Anac” -, il comune non capoluogo richiede se l’appalto per aggiudicare il contratto di lavori finanziati dal Pnrr, di importo superiore ai 150 mila euro, dovesse comunque essere aggiudicato dalla stazione appaltante dell’unione dei comuni anche se non qualificata. In base all’attuale normativa, infatti, in relazione agli appalti Pnrr/Pnc, il comune non capoluogo può procedere autonomamente solo entro le micro soglie dei 139 mila euro (per beni e servii) ed entro i 150mila euro (per i lavori) come previsto dall’art. 10, comma, 1 del DL 176/2022, convertito con legge 6/2023 che ha integrato/modificato l’art. 1, comma 1 del Dl 32/2019.
La disposizione ultima richiamata, come anticipato, dovrà essere applicata fino al 30 giugno 2024 come stabilito dal recente Dl 215/2023 (il decreto Milleproroghe) con l’articolo 8, comma 5 (che, tra l’altro estende anche l’applicazione delle procedure di aggiudicazione stabilite negli artt. 1 e 2 – tranne il comma 4 – del DL 76/2020 sempre fino a tutto il mese di giugno del 2024).
Il Mit, quindi, con il parere in commento conferma che per gli appalti Pnrrnon si applica l’attuale sistema di qualificazione.
Rispondendo al quesito, il parere conferma che anche se il comune non capoluogo risultasse qualificato e la Cuc risultasse priva di qualificazione, in caso di contratti Pnrr/Pnc di importo pari o superiori alle soglie del DL 76/2020, l’aggiudicazione deve essere delegata alla stazione appaltante, in questo caso, dell’unione dei comuni anche se non risultasse qualificata (ai sensi del nuovo codice).
Oggettivamente un tale quadro di disciplina esprime un certo paradosso non solo in considerazione del fatto una stazione appaltante qualificata, a seconda del qualificazione, potrebbe aggiudicare (ed eseguire) gli appalti diversi dal Pnrr/Pnc, a prescindere anche dalle soglie ma anche in relazione al fatto che oramai la stessa giurisprudenza ammette l’applicazione generalizzata del nuovo codice (da ultimo, ad esempio, la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II-bis del 3 gennaio 2024 n.134).
La sentenza in parola ravvisa, addirittura, un contrasto tra la circolare del Mit del 12 luglio 2023 – esplicativa sulla disciplina applicabile agli appalti del Pnrr nonostante la vigenza ed efficacia del nuovo codice -, e l’articolo 226 del nuovo impianto normativo che ha abrogato il codice del 2016 (e con lo stesso articolo 225 che in realtà residualizza, per il Pnrr, l’applicazione del pregresso impianto normativo)
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
