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Polizza catastrofale obbligatoria per accedere al bando Inail Isi 2025

Per alcune linee di progetto serve anche la perizia asseverata dal professionista abilitato

 

Le imprese che sono ammesse, senza passare dal click day, al bando Inail Isi 2025 hanno tempo fino al 9 settembre per presentare i documenti idonei per le domande presenti negli elenchi Ncd (No click day), pena la decadenza. Le altre imprese devono invece partecipare al click day che si terrà il 24 giugno.

Tra i materiali da allegare all’istanza compare quest’anno, per la prima volta, la documentazione attestante il rispetto dell’obbligo di stipula della polizza contro i rischi catastrofali. Questa si affianca ai documenti probatori del rischio che può risultare dal documento di valutazione dei rischi (Dvr) o da apposita autocertificazione nei casi previsti. Tra la documentazione richiesta figura anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante dell’impresa dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

In base alle modalità operative stabilite dall’Inail, l’impresa deve inviare la domanda telematica generata direttamente dal sistema, nota come Modulo A, che deve recare la firma del titolare o del legale rappresentante dell’impresa.

A questa si affianca la perizia asseverata, identificata come Modulo B, la cui compilazione varia in base all’asse di finanziamento di riferimento. Per i progetti che rientrano negli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5, il professionista incaricato deve compilare la perizia online attraverso la procedura guidata sul sito dell’istituto, registrandola insieme ai relativi allegati e basandosi sulle linee guida e sugli elementi informativi ufficiali. La perizia asseverata deve essere redatta da un professionista abilitato. Al contrario, per le domande collegate all’Asse 1.2, la perizia è sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta anch’essa dal titolare o dal legale rappresentante aziendale.

Il quadro documentale si completa con tutti gli ulteriori atti e certificati specifici per la tipologia di progetto presentata, così come individuati nei diversi allegati tecnici in relazione ai parametri selezionati nella domanda iniziale. Tra questi spiccano i Moduli C, D ed E, per i quali è obbligatorio usare solo i modelli e i facsimili predisposti dall’Inail e scaricabili dal sito web.

Se previsto dall’asse di rischio, dovrà inoltre essere inviato il Dvr, che deve essere firmato dal datore di lavoro e presentare data certa o attestata, e dal quale deve emergere chiaramente il fattore di rischio legato al tipo di intervento scelto.

Nel caso di soggetti esonerati dalla redazione del Dvr, anche in forma standardizzata, l’obbligo può essere assolto trasmettendo una relazione firmata dal titolare o dal legale rappresentante che descriva dettagliatamente il ciclo produttivo, i locali di lavoro, la disposizione dei macchinari e i rischi connessi all’attività, così come le imprese del settore della pesca dovranno far emergere tale rischio specifico all’interno del proprio piano di sicurezza.

 

 

 

FONTI        Roberto Lenzi        “Edilizia e Territorio”

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