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Polizze calamità, l’obbligo parte fra tanti dubbi (e resta l’ipotesi rinvio)

Si sta studiando una nuova proroga, dopo quella che aveva già fatto slittare l’originaria data del 31 dicembre 2024

 

Il nuovo obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali da eventi naturali (in gergo, cat nat) – imposto a tutte le imprese italiane (e straniere stabilite in Italia) iscritte nel relativo registro – scatterà dal 31 marzo prossimo. Il termine potrebbe essere rinviato di pochi mesi, anche perché il mondo delle imprese è in pressing: si sta studiando una nuova proroga, dopo quella che aveva già fatto slittare l’originaria data del 31 dicembre 2024.

L’esigenza di cautelarsi dai rischi catastrofali, affidandone almeno in parte la copertura al sistema assicurativo privato e alleggerendo i costi per il sistema pubblico di protezione civile, era già da molto al centro dei dibattiti. Ma solo in tempi recenti si è avvertita forte la necessità di un’azione concreta, per la sempre maggiore esposizione dell’Italia a fenomeni naturali estremi (specie sismici o alluvionali). Il problema è sentito a livello internazionale, ma con particolare profondità nel nostro Paese, che da un lato è più esposto di altri e dall’altro ha una altissima quota di ricchezza investita in immobili senza un adeguato accesso a strumenti di copertura assicurativa da quei rischi.

La necessità
Si è scelto, dunque, di superare questa inerzia (in parte alimentata dalla convinzione di poter sempre contare su sostegni pubblici in caso di calamità), imponendo il nuovo obbligo assicurativo. La sua disciplina è stata introdotta dalla legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e poi completata dal Dm 18 del 30 gennaio 2025, con cui il ministero delle Imprese (Mimit) ha attuato l’articolo 1, comma 105 della norma primaria dettando la regolamentazione di dettaglio e operativa dei nuovi impegni di copertura.

Non è stato un percorso facile né è stato agevole trovare la quadratura regolamentare: la copertura assicurativa degli eventi catastrofali è operazione complessa, che pone svariati problemi di sostenibilità tecnica tipica dei rischi dimensionalmente straordinari. La dimensione, il più possibile ampia, della platea assicurata è ovviamente un elemento fondamentale per favorire un gioco mutualistico efficace ed efficiente. Ciò nonostante si è ritenuto preferibile non estendere, almeno in questa prima fase, l’obbligo a tutti i proprietari di immobili, ma di limitarlo alle imprese, tutelando la forza produttiva del Paese, tra l’altro più capace di ammortizzare i nuovi costi di copertura.

Il perimetro
Tutte le imprese? Nonostante alcune incertezze interpretative originate dalla non cristallina previsione dell’articolo 1, comma 101 della legge 213, la ratio legis va nella direzione di ampliare, piuttosto che restringere, il campo di applicazione degli obblighi assicurativi, da intendersi riferiti a tutte «le imprese per cui è normativamente prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità secondo il Codice civile, le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti» (in questo senso dispone la relazione illustrativa del Dm 18).

Non solo: sembra che quell’iscrizione valga di per sé a individuare i soggetti (enti, privati o pubblici, o persone fisiche) tenuti all’obbligo, a prescindere dalla qualifica dell’attività da loro in concreto svolta, che in taluni casi potrebbe essere poco assimilabile a una classica attività di impresa (come nel caso delle società tra professionisti e di quelle tra avvocati, Stp e Sta). Discorsi a parte per agricoltura e acquacoltura.

La mano pubblica
Il nuovo sistema di copertura, peraltro, prevede un’innovativa compartecipazione tra pubblico e mercato assicurativo, dando vita a un modello integrato che è lecito pensare si possa replicare in altri ambiti di rischio socialmente impattanti (come i nuovi rischi tecnologici, quelli correlati alla non autosufficienza e alcuni sanitari). La legge 213 prevede (articolo 1, commi 108 e 109) l’intervento riassicurativo della Sace, che concederà alle compagnie assicurative (che abbiano aderito a una convenzione a tal fine stipulata) una copertura massima del 50% degli indennizzi erogati per gli eventi catastrofali obbligatoriamente assicurati. Ciò nei limiti di 5.000 milioni di euro per anno e con il supporto di una garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

Modalità e incognite
Come di regola avviene quando viene imposto un obbligo di copertura, anche per le cat nat è il legislatore a stabilire le coordinate delle garanzie assicurative obbligatorie. Il suo contenuto si ricava dal Dm 18/2025, che disegna una sorta di contratto base, al cui rispetto dovranno conformarsi tanto le imprese assicurate quanto le compagnie che assicureranno quei rischi (in adempimento di un vero e proprio obbligo a contrarre, si veda a pagina 24) loro imposto in termini simili, ma non del tutto sovrapponibili, a quello previsto per gli assicuratori della Rc auto).

Senonchè il risultato finale, per quanto frutto di un profondo lavoro di elaborazione tecnica, lascia ancora aperte molte questioni applicative su cui tanto il comparto imprenditoriale quanto il mercato assicurativo si sta interrogando, soprattutto per quel che attiene al concreto perimetro di operatività dei nuovi impegni di garanzia.

Ciò crea, in questa fase di avvio, più di qualche difficoltà operativa di cui, in queste pagine proveremo, almeno in parte, a dare atto. Tenendo anche conto delle prime indicazioni operative giunte negli ultimi giorni con le faq pubblicate dall’Ania.

 

 

FONTI    Maurizio Hazan     “Enti Locali & Edilizia”

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