Tetto legale fisso al 49%, irrilevanti i finanziamenti europei a fondo perduto
Il nuovo Codice degli appalti ha ribadito che il contributo pubblico nel partenariato pubblico-privato è soggetto a limiti quantitativi, nulla prevedendo in merito alle modalità di erogazione. A tal riguardo, occorre riferirsi invece alle decisioni Eurostat richiamate da Manuale Esa e alla guida Epec, che ai fini della ricostruzione dell’equilibrio economico finanziario dettano le modalità operative per la corretta allocazione dei rischi di progetto nelle operazioni di Ppp. Qui assistiamo a due rivelazioni.
Quanto all’allocazione del rischio di costruzione, il Manuale Esa ammette che la contribuzione pubblica da parte della Pa possa avvenire in diverse fasi del progetto, anche all’inizio della costruzione.
Ma vi è di più: la Guida Epec consente in via esplicita che la Pa possa effettuare «un pagamento significativo poco dopo la sottoscrizione del contratto Ppp» allo scopo di coprire i costi dell’offerta e i costi di mobilitazione iniziali sostenuti dall’operatore.
La guida Epec pone al più l’accento sull’importo del contributo, precisando ad esempio che «un contributo pubblico da parte dell’Amministrazione pubblica […] in qualsiasi forma e di qualsiasi importo […] che ammonta al 10% o meno della spesa in conto capitale da sostenere per la costruzione dell’asset» costituisce aspetto di moderata importanza. Di conseguenza, la previsione di un contributo di importo inferiore a tale misura non potrà determinare una scorretta allocazione dei rischi e, quindi, la registrazione dell’operazione di Ppp on balance sheet.
Il secondo motivo di ritrosia delle Pa ad includere forme di anticipazione del contributo pubblico nelle operazioni di partenariato pubblico privato potrebbe risiedere nel fatto che il contratto standard del Mef nella sua più recente versione non ha incluso il pagamento «anticipato» di parte del contributo tra le sue clausole. E infatti nella relazione illustrativa si legge che «la corresponsione del contributo pubblico non può mai essere scollegata o prescindere dall’effettiva realizzazione dell’Opera o di parte di essa ovvero non proporzionata ai lavori realizzati in concreto».
Ferme restando le considerazioni di merito di cui alle decisioni Eurostat, di nuovo occorre ricordare che il Contratto Standard Mef è atto di soft regulation privo di valore normativo, come tra l’altro ribadito nella Delibera Anac del dicembre 2020 che approva proprio il Contratto Standard Mef.
Nel rispetto delle decisioni Eurostat, invece, le amministrazioni possono e devono integrare le clausole del Contratto Stardard Mef affinché vengano specificati, circostanziati e introdotti ex novo gli elementi caratterizzanti il rapporto concessorio specifico ritenuti necessari, opportuni o rilevanti proprio dalle singole amministrazioni.
FONTI O.Gr. “Enti Locali & Edilizia”
