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Pratiche edilizie, danno erariale al tecnico che non aggiorna il contributo sul costo di costruzione

L’obbligo grava direttamente sul Comune e, segnatamente, sull’ufficio tecnico competente, che è tenuto al relativo disimpegno senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi

 

L’aggiornamento annuale Istat del contributo sul costo di costruzione ex articolo 16 del Dpr 380/2001, da applicarsi ai fini del rilascio dei titoli edilizi, si configura quale obbligo giuridico vincolato che rappresenta una delle principali forme di compartecipazione del privato al carico urbanistico e infrastrutturale derivante dall’intervento edilizio.

L’obbligo in questione grava direttamente sul Comune e, segnatamente, sull’ufficio tecnico competente, che è tenuto al relativo disimpegno senza necessità di ulteriori provvedimenti autorizzativi, di modo che l’omesso aggiornamento del contributo in questione comporta la responsabilità per danno erariale a carico del soggetto inadempiente.

 

Il fatto

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, con la sentenza n. 99/2025, ha condannato un tecnico comunale a risarcire l’ente di appartenenza per le mancate entrate conseguenti all’omesso adeguamento del costo di costruzione, con riferimento alle annualità dal 2008 al 2011.

Il collegio ha quantificato il danno a carico del convenuto nell’importo pari alla somma delle differenze che il Comune avrebbe avuto titolo di incassare nel periodo suddetto, applicando la dovuta aliquota Istat, e quanto in realtà l’ente ha incassato, tenuto conto del fatto che gli introiti non riscossi nel periodo di cui sopra, riferibili alle pratiche edilizie di competenza del convenuto, non sono più recuperabili in quanto attinenti a crediti ormai prescritti.

Nel caso di specie, le indagini avevano accertato che il tecnico comunale aveva omesso l’adeguamento prescritto per un lungo arco temporale, dato che dopo la determinazione adottata nel gennaio 2007 non erano stati disposti ulteriori aggiornamenti fino al 2021, anno in cui il nuovo responsabile dell’area tecnica aveva provveduto all’aggiornamento Istat nella percentuale minima prevista dalla normativa vigente.

I giudici hanno rilevato che l’omessa adozione dell’atto di aggiornamento, protrattasi per oltre un decennio, integra «una violazione manifesta di un obbligo di servizio» e configura, quindi, una condotta antigiuridica inescusabile a carico del responsabile del servizio.

 

L’obbligo di servizio

La Sezione non ha accolto le deduzioni della difesa che puntavano a escludere la colpa grave dell’imputato a causa del difficile contesto lavorativo e organizzativo in cui lo stesso operava, caratterizzato da una cronica carenza di personale e dalla concentrazione di incarichi in capo a una sola figura organizzativa.

Infatti il collegio ha osservato che l’adempimento imposto dall’articolo 16 del Dpr 380/2001 non è subordinato ad atti di indirizzo politico o deliberazioni dell’organo consiliare e dà luogo a «un obbligo di servizio chiaro, routinario e privo di particolare complessità applicativa», la cui violazione non può che risultare connotata da macroscopica negligenza.

La Sezione quindi, pur accogliendo l’istanza di riduzione dell’addebito motivata dalle difficoltà operative del convenuto nello svolgimento delle proprie funzioni, ha concluso che «la semplicità del meccanismo di adeguamento, la sua cadenza annuale, la natura vincolata dell’obbligo, nonché la chiarezza della disciplina normativa di riferimento, concorrono a qualificare la condotta omissiva (…) come gravemente colposa, non potendo la stessa essere giustificata mediante un generico richiamo a criticità organizzative o al sovraccarico lavorativo».

 

 

 

FONTI         Michele Nico        “Enti Locali & Edilizia”

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