Skip to content
Close
Hit enter to search or ESC to close

Presidenza «libera» nelle commissioni di gara anche a soggetti esterni alla stazione appaltante che bandisce la competizione

L’incarico può essere conferito anche tra i dipendenti di un’altro ente

Non è essenziale che il presidente della commissione di gara faccia parte dell’organico della stazione appaltante che gestisce la gara. È questa l’importante precisazione contenuta nella sentenza n. 677/2021 del Tar Marche.

La commissione di gara
Il giudice marchigiano ha affrontato il caso di un presidente di commissione di aggiudicazione, di una gara bandita da una stazione appaltante unica (della Regione Marche), che non faceva parte dell’organico di quest’ultima ma di uno degli enti beneficiari dell’appalto.

Secondo il ricorrente, in questo modo sono stati violati i disposti di cui agli articoli 77, 78 e 216 dell’attuale codice e degli stessi principi previsti dall’articolo 84 del decreto legislativo 163/2006 (ora abrogato).

Effettivamente il comma 3 della norma ultima citata prevedeva che la «commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente».

La decisione, esplicitata nella predisposizione del nuovo codice, di assegnare la fase della valutazione dell’offerta tecnica a un collegio esterno (con membri scelti dall’albo dei commissari a gestione Anac, ancora sospeso quanto ad entrata in vigore), ha, in realtà, definitivamente superato questo approccio.

Lo stesso articolo 77, comma 8, dell’attuale codice infatti ha previsto che «il presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati». Con riferimento, quindi, ai nominativi che avrebbero dovuto essere trasmessi alla stazione appaltante dall’Anac in caso di attivazione dell’albo dei commissari/esperti.

Il periodo transitorio, a ben vedere, disciplinato dal comma 12 dell’articolo 216 del codice (sostanzialmente simile alla norma transitoria della legge 55/2019) ha rimesso alla discrezionalità di ogni stazione appaltante la questione dell’individuazione e nomina dei componenti del collegio valutatore sempre nel rispetto, naturalmente, di criteri di trasparenza e competenza.

La sentenza
La censura, tra le altre, di illegittima individuazione del Presidente della commissione, in quanto non appartenente alla stazione appaltante che ha bandito la gara, non ha persuaso il giudice.

In sentenza è stato richiamato un precedente dello stesso tribunale (n. 583/2020) in cui, in relazione a un caso analogo di una gara d’appalto bandita da una centrale di committenza/stazione unica appaltante per conto di altre amministrazioni si è chiarito che «della commissione di gara possono far parte funzionari di queste amministrazioni, visto che la gara viene bandita nel loro interesse e che, dunque, è assicurata la finalità che la norma invocata da parte ricorrente intendeva perseguire».

Il giudice, altresì, ha sottolineato come questa decisione risulti anche logica vista l’esperienza delle stazioni appaltanti uniche che «dovendo per la propria mission istituzionale svolgere tendenzialmente un gran numero di gare e non essendo dotate di un grado di autonomia gestionale tale da consentire loro (salvo casi particolari) di assicurarsi un’adeguata provvista di personale, potrebbero trovarsi in grave difficoltà a completare le procedure avviate» se, evidentemente, risultassero obbligate a designare «quali presidenti delle commissioni di gara solo propri dirigenti o funzionari».

È interessante anche la riflessione espressa – per rispondere a un’ulteriore censura -, sull’intensità dell’obbligo motivazionale.

Più in particolare, se la stazione appaltante abbia anche l’obbligo di «una motivazione comparata». Ovvero se debba anche dire/spiegare il perché abbia scelto un dato commissario piuttosto che uno diverso.

Il giudice ha escluso la necessità di una motivazione comparata visto che la “giustificazione” sulla scelta «deve al massimo riguardare le ragioni per le quali la stazione appaltante ritiene che il soggetto individuato quale commissario sia in possesso tanto dei requisiti di ordine generale quanto delle competenze tecniche richiesti» per lo svolgimento della propria funzione.

 

 

FONTI  Stefano Usai  “Edilizia e Territorio”




 

 





























 






 

 

 

 











Categorized: News