Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (parere n. 3699/2025) chiarisce i limiti dell’art. 76, comma 4, lett. b) del Codice appalti relativo alle procedure negoziate senza bando
In quali casi una stazione appaltante può ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l’acquisto di forniture complementari? Esistono limiti quantitativi rispetto al contratto originario oppure il vincolo riguarda solo la durata temporale? E come deve essere motivata la scelta di mantenere lo stesso fornitore?
Procedura negoziata senza bando e forniture complementari: il parere del MIT
La procedura negoziata senza bando – disciplinata dall’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) – costituisce un’eccezione al principio della concorrenza e, come tale, va applicata con prudenza e motivazioni puntuali. Il legislatore, infatti, ha voluto ancorarne l’utilizzo al rispetto dei tre principi fondamentali del Codice:
Articolo 1 – Principio del risultato
Articolo 2 – Principio della fiducia
Articolo 3 – Principio dell’accesso al mercato
Tra i casi previsti, quello delle forniture complementari è uno dei più ricorrenti nella pratica: riguarda le ipotesi in cui, per garantire omogeneità e continuità nelle dotazioni già acquisite, l’amministrazione debba necessariamente rivolgersi allo stesso operatore economico.
Su questo punto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3699 del 2 ottobre 2025, ha chiarito la portata e i limiti applicativi dell’art. 76, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023.
Il dubbio nasce da un caso concreto: una stazione appaltante aveva acquistato un primo lotto di dieci beni e, dopo averne verificato l’utilità, voleva acquistarne venti ulteriori identici, sempre dallo stesso fornitore. L’ufficio aveva evidenziato che, in caso contrario, si sarebbero create problematiche di uniformità, con difficoltà sproporzionate sia nell’uso che nella manutenzione. La domanda posta al MIT era se esistessero limiti quantitativi (ad esempio una soglia percentuale rispetto al primo contratto) che impedissero l’acquisto integrativo.
Il parere del Ministero
Il MIT ha chiarito che l’art. 76, comma 4, lett. b), consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per le consegne complementari effettuate dal fornitore originario, purché destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti.
Il ricorso è legittimo solo se il cambio di fornitore comporterebbe:
- incompatibilità tecnica tra i beni già acquistati e quelli da acquisire, con perdita di uniformità;
- difficoltà di utilizzo sproporzionate, tali da compromettere l’efficienza operativa;
- difficoltà manutentive sproporzionate, che renderebbero più onerosa e complessa la gestione nel tempo.
Questi tre presupposti devono essere esplicitamente motivati e documentati negli atti della procedura.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 76 del Codice individua i casi in cui le stazioni appaltanti possono derogare alla pubblicazione del bando, sempre nel rispetto dei principi generali di trasparenza e proporzionalità. In particolare, il comma 4, lett. b):
- ammette l’affidamento delle forniture complementari al fornitore originario;
- limita la possibilità ai casi di rinnovo parziale o ampliamento di forniture/impianti;
- richiede la dimostrazione di incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate in caso di cambio di fornitore;
- fissa come unico limite quantitativo la durata massima triennale dei contratti (compresi i rinnovabili).
Non è dunque previsto alcun limite percentuale rispetto alla fornitura iniziale.
Analisi tecnica
Nel caso esaminato, il MIT ha evidenziato che l’acquisto di ulteriori venti beni identici ai dieci già forniti può essere effettuato con procedura negoziata senza bando, a condizione che sia provato il vincolo di complementarietà tecnica. In particolare:
- non rileva la proporzione numerica tra fornitura iniziale e nuova fornitura; ciò che conta è la coerenza funzionale del sistema complessivo;
- l’elemento dirimente non è quantitativo ma qualitativo, basato sulla necessità di uniformità e sulla prevenzione di difficoltà tecniche sproporzionate;
- fondamentale resta la motivazione tecnica, che deve dimostrare in maniera chiara perché il ricorso a un diverso operatore avrebbe compromesso l’efficienza e la manutenzione della fornitura.
Si tratta quindi di una valutazione di natura tecnico-funzionale, non matematica, che richiede un atto istruttorio accurato e ben documentato.
Conclusioni operative
In definitiva, il nuovo parere del MIT chiarisce la portata applicativa dell’art. 76, comma 4, del Codice dei contratti, confermando che:
- non esistono limiti percentuali rispetto al contratto originario;
- l’unico vincolo certo è la durata massima triennale dei contratti;
- la stazione appaltante deve dimostrare, con motivazioni puntuali, l’esistenza di incompatibilità o difficoltà sproporzionate in caso di cambio di fornitore;
- la scelta deve essere guidata da criteri tecnico-funzionali e non da mere ragioni economiche.
In sostanza, le amministrazioni possono ampliare in misura significativa le forniture già acquisite, ma solo se garantiscono il rispetto del limite temporale e giustificano in modo approfondito la necessità di uniformità tecnica. La motivazione negli atti diventa lo strumento decisivo per assicurare la legittimità della procedura ed evitare contestazioni.
FONTI “LavoriPubblici.it”
