Il MIT (parere n. 3811/2025) chiarisce se e quando l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) è obbligatoria nelle procedure di somma urgenza di cui all’art. 140 del Codice dei contratti
Quando ci si trova davanti a un intervento di somma urgenza, è facile che la priorità diventi esclusivamente quella di mettere in sicurezza persone e cose. Ma cosa accade dopo? L’amministrazione deve comunque acquisire il CIG? Esiste una procedura semplificata per questi casi? E qual è il momento giusto per farlo, soprattutto quando si è già nella fase di liquidazione dell’esecutore?
Procedure di somma urgenza e obbligo di CIG: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3811 del 19 novembre 2025, offre un utilissimo chiarimento proprio a sciogliere un nodo particolarmente ricorrente in un Paese che vive costantemente in emergenza e in cui l’eccezionalità induce a pensare che alcuni adempimenti possano essere tralasciati.
In questo caso viene posto al Ministero un quesito relativamente ad una procedura di somma urgenza attivata da un’amministrazione ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). A lavori conclusi, era arrivata la fase di liquidazione dell’esecutore. È in questa fase che sono sorti i dubbi: la tracciabilità si applica anche qui? Il Codice Identificativo di Gara (CIG) va acquisito comunque? E, se sì, con quale procedura e attraverso quale piattaforma ANAC?
Domande legittime, perché non sempre l’urgenza si accompagna alla chiarezza sugli adempimenti amministrativi, che arrivano quando la parte emergenziale è già stata superata.
Quadro normativo di riferimento
Per orientarsi correttamente bisogna partire dal quadro normativo di riferimento e, in questo caso, proprio dall’art. 140 del Codice dei contratti, che disciplina in maniera puntuale le procedure da utilizzare quando un evento improvviso o imprevedibile impone un intervento immediato a tutela dell’incolumità pubblica o privata.
La norma offre un ventaglio di strumenti molto ampio: dalla possibilità di disporre l’immediata esecuzione dei lavori, anche superando la soglia dei 500.000 euro se indispensabile, alla deroga alle procedure ordinarie di affidamento, fino alla redazione del verbale di somma urgenza e della successiva perizia giustificativa da trasmettere alla stazione appaltante per la copertura della spesa.
Un aspetto importante, spesso sottovalutato, riguarda gli obblighi che restano invariati nonostante il carattere emergenziale. Tra questi, uno dei più rilevanti è proprio la tracciabilità dei flussi finanziari, che non viene meno neanche quando si interviene in deroga alle procedure ordinarie.
L’art. 140 del Codice, infatti, mentre attenua i tempi e le modalità di scelta dell’operatore, non sospende gli adempimenti amministrativi essenziali, compresi quelli nei confronti di ANAC.
Cosa chiarisce il MIT
Nel suo riscontro, il MIT chiarisce subito un punto: non è il soggetto competente a fornire indicazioni operative sull’acquisizione del CIG. Questa funzione spetta esclusivamente ad ANAC e ai relativi servizi informatici.
Tuttavia, il Supporto Giuridico, pur mantenendo questa distinzione, offre una precisazione molto netta: anche per gli affidamenti in somma urgenza è obbligatorio acquisire il CIG, ogni volta che l’importo supera i 5.000 euro.
Il chiarimento serve a evitare una delle interpretazioni più diffuse: l’idea che l’urgenza possa giustificare l’omissione di alcuni adempimenti. Non è così. La somma urgenza consente di intervenire immediatamente, ma ciò non elimina gli obblighi di trasparenza, di tracciabilità e di registrazione presso ANAC.
Analisi tecnica: perché il CIG è necessario anche in somma urgenza
Il cuore del parere sta in una distinzione che spesso passa inosservata, ma che in realtà è decisiva. La somma urgenza incide sulle modalità di selezione dell’operatore economico, consentendo affidamenti diretti e procedure abbreviate. Ma non tocca in alcun modo gli obblighi di controllo, pubblicità e tracciabilità che caratterizzano qualunque contratto pubblico.
L’acquisizione del CIG, infatti, serve a garantire:
- la corretta registrazione dell’affidamento nei sistemi ANAC;
- la trasparenza dei successivi passaggi amministrativi;
- la possibilità di procedere legittimamente alla liquidazione;
- la tracciabilità dei pagamenti, che non può mai essere sacrificata.
Non è un adempimento formale aggiuntivo, ma una condizione strutturale per poter pagare l’esecutore e chiudere correttamente il procedimento.
È evidente, quindi, che il CIG non può essere visto come un elemento “accessorio” da acquisire solo quando serve procedere con la liquidazione. L’obbligo esiste sin dal momento in cui si instaura il rapporto contrattuale, anche se l’affidamento è stato disposto con un verbale redatto sul posto dall’ingegnere o dal tecnico intervenuto per primo.
La piattaforma da utilizzare resta quella messa a disposizione da ANAC, seguendo la procedura prevista per gli affidamenti diretti, senza deroghe né percorsi alternativi.
Conclusioni operative
In definitiva, il parere del MIT offre un chiarimento semplice ma decisivo: la somma urgenza non elimina l’obbligo di acquisire il CIG per gli affidamenti sopra i 5.000 euro.
Di conseguenza, le amministrazioni devono:
- acquisire il CIG anche nelle procedure emergenziali;
- utilizzare la piattaforma ANAC ordinaria, scegliendo la procedura più coerente con l’affidamento diretto;
- indicare il CIG negli atti che seguono (verbale, perizia, determinazioni di approvazione e liquidazione);
- verificare i requisiti dell’operatore nei tempi previsti;
- pubblicare e trasmettere ad ANAC la documentazione dell’affidamento, come richiesto dall’art. 140.
Un passaggio che conferma come, anche nelle fasi più delicate e imprevedibili dell’attività amministrativa, la tracciabilità resti un presidio imprescindibile a tutela della legalità e della correttezza della spesa pubblica.
FONTI “LavoriPubblici.it”
