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Procedure negoziate e affidamenti diretti, contratti solo nelle forme semplificate del nuovo codice

Il Mit risponde negativamente all’ente che chiedeva di poter utilizzare ancora la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante oltre allo scambio di lettere

 

L’ufficio di supporto del Mit fornisce altri due importanti pareri in tema di forma del contratto – e quindi una interpretazione dell’articolo 18 del nuovo codice dei contratti -, con il parere n. 2341/2024 ed un chiarimento sulla possibilità (o meno) della stazione appaltante di disciplinare, con un proprio regolamento interno, ulteriori aspetti oltre a quelli indicati espressamente nell’allegato II. 1 o relativi alle procedure di aggiudicazione del sopra soglia comunitario (parere n. 2316/2024).

 

La forma del contratto
In relazione al nuovo articolo 18 – che massimizza la semplificazione sulle forme del contratto d’appalto -, il quesito riguarda il secondo periodo del primo comma dell’articolo. La disposizione prevede che «in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti» il contratto viene stipulato, «mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento Ue n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014».

Secondo la richiesta questa formulazione letterale non consentirebbe di comprendere se «per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipulazione del contratto mediante corrispondenza costituisca un obbligo o, al contrario, solo una facoltà rispetto alle forme» classiche – ferma restando la modalità elettronica -, della «forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata».

Da qui la richiesta se queste forme (classiche) di stipulazione dei contratti e «in particolare, la stipulazione in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante possano essere utilizzate anche per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti».

Il Mit risponde negativamente al quesito evidenziando come ciò emerga sia dalla finalità sottesa al nuovo codice «di semplificare le procedure sotto-soglia europea», sia dallo stesso tenore letterale del primo comma in cui si prevede – con il secondo periodo -, «una disciplina per la stipula del contratto appositamente dedicata alle negoziate e agli affidamenti diretti».

 

Il regolamento interno
Altra questione– con riscontro fornito con il parere n. 2316 -, viene posta in tema di potestà regolamentare, in materia contrattuale, degli enti locali. In primo luogo si chiede se la competenza, circa l’adozione del regolamento previsto nell’allegato II. 1 (per il sottosoglia), sia della giunta comunale o del consiglio.

L’ufficio di supporto precisa che i «regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 267/2000». L’ulteriore quesito, riguarda la possibilità (o meno) di disciplinare con un regolamento interno ulteriori materie oltre a quelle indicate nell’allegato II. 1 e aspetti delle procedure di aggiudicazione del sopra soglia. Più nel dettaglio, si richiede se, a titolo esemplificativo, il regolamento interno possa spingersi ad individuare «soglie più basse rispetto a quelle dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice per gli affidamenti diretti, o anche la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto prevedendo l’obbligo in capo al Rup di consultare almeno due o più operatori economici, ovvero i criteri di campionamento di cui all’art. 52, comma 1 del Codice».

Il Mit esclude che con questo regolamento si possano disciplinare aspetti degli appalti sopra soglia comunitaria. In relazione, invece, all’attività sottosoglia ritiene che la stazione appaltante ha di sicuro la facoltà di regolare «ad es. la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc. ossia tutto quello che può essere strumentale all’affidamento secondo le indicazioni del Codice».

È bene annotare che l’allegato II. 1 (rubricato «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»), contiene l’indicazione degli aspetti che, nel sottosoglia, possono essere oggetto di disciplina interna.

In particolare, l’articolo 1, comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

 

 

FONTI      Stefano Usai      “Enti Locali & Edilizia”

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