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Prodotti da costruzione, arriva il «passaporto digitale» che dialoga con il Bim

 

Il nuovo Cpr europeo: nella dichiarazione di conformità tutti gli effetti sull’ambiente, dal cambiamento climatico al consumo di acqua. Il documento digitale dovrà dialogare con i programmi di modellazione e dare indicazioni sul riutilizzo

 

Prima della marcatura Ce, le prestazioni dei prodotti da costruzione devono essere valutate anche in base all’impatto sull’ambiente e descritte in funzione delle nuove caratteristiche essenziali di sostenibilità ambientale, entrando così a far parte, a pieno titolo, nella dichiarazione di conformità. La maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale dei prodotti, insieme alla digitalizzazione che prende forma principalmente attraverso l’istituzione di un sistema di passaporti digitali per i prodotti da costruzione, è una delle innovazioni di maggior peso contenute nel   nuovo regolamento Construction Products Regulation (Cpr) che ha ricevuto il via libera definitivo dal Parlamento lo scorso aprile e che ora deve solo ottenere l’approvazione formale del Consiglio prima di approdare sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue ed entrare in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione tenta anche di promuovere il riutilizzo dei prodotti e allarga il suo campo di applicazione a quelli realizzati tramite stampa 3d. Inoltre, la Commissione è delegata ad adottare nuove regole per orientare gli appalti verso la scelta dei prodotti più sostenibili. Il nuovo regolamento abrogherà solo parzialmente il precedente (n.305 del 2011): alcuni articoli resteranno in vigore insieme agli allegati che includono il modello della dichiarazione di prestazione e la valutazione e verifica della costanza della prestazione. Tali allegati (III e V) resteranno in vigore per altri 15 anni. Saranno valide finché non vengono ritirate, le norme armonizzate i cui riferimenti, alla data di applicazione del nuovo regolamento, risulteranno inclusi negli elenchi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ue. I documenti per la valutazione europea resteranno validi per cinque anni dall’applicazione del nuovo regolamento. Trascorsi dieci anni dall’applicazione del nuovo Cpr i prodotti non potranno essere immessi sul mercato sulla base delle valutazioni tecniche europee rilasciate in conformità ai vecchi documenti per la valutazione europea.

 

L’impatto sull’ambiente entra nelle dichiarazioni di prestazione
L’introduzione di una serie di misure che agevolano l’identificazione dei prodotti più rispettosi dell’ambiente è uno degli aspetti più importanti di innovazione del nuovo regolamento che getta le basi per lo sviluppo di un metodo di valutazione per il calcolo della sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione con riferimento al loro ciclo di vita. La dichiarazione di conformità dovrà anche comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto valutata in riferimento al suo ciclo di vita. Dunque, le specifiche tecniche armonizzate e i documenti per la valutazione europea, e di conseguenza anche le dichiarazioni di prestazione, dovranno interessarsi di coprire una serie caratteristiche ambientali dette «essenziali e predeterminate», che il regolamento elenca nel secondo allegato. In altre parole, la dichiarazione di conformità, descrivendo la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea, dovrà preoccuparsi anche dei pertinenti effetti sull’ambiente e descriverli. In pratica, sulle dichiarazioni dovrà essere specificato il comportamento del prodotto rispetto ad una serie di indicatori, tra cui rientrano: gli effetti sul cambiamento climatico, sulla riduzione dello strato di ozono, l’eutrofizzazione delle acque, il potenziale di acidificazione, ossia la capacità di alcune sostanze di abbassare il Ph dell’acqua, il consumo di acqua e l’impoverimento delle risorse abiotiche, ossia quelle non viventi che includono combustibili fossili, metalli e minerali.

Già dalla data di applicazione del regolamento le dichiarazioni di conformità dovranno dare indicazioni sull’impatto del prodotto sugli effetti dei cambiamenti climatici per poi, col tempo andare, a valutare le altre caratteristiche essenziali: nei successivi quattro anni le valutazioni dovranno allargarsi agli effetti sull’ozono, al potenziale di acidificazione, all’eutrofizzazione delle acque e terrestre, all’impoverimento abiotico e al consumo di acqua. Entro sei anni dalla data di applicazione del regolamento dovranno essere considerati, tra gli altri, gli impatti legati all’uso del suolo. La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà preoccuparsi anche dell’imballaggio che sarà usato e sarà calcolata usando un software messo a disposizione gratuitamente sul sito della Commissione. La valutazione di sostenibilità ambientale – come già detto – dovrà riferirsi a tutte le fasi della vita del prodotto, che, se è nuovo vanno dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al suo smaltimento finale. Per i prodotti usati e rifabbricati, il ciclo di vita inizia con la disinstallazione da un’opera di costruzione e include tutte le fasi successive fino allo smaltimento finale.

 

Appalti pubblici verdi, la Commissione dovrà stabilire le prestazioni minime di sostenibilità
La Commissione è chiamata a adottare atti delegati per definire i requisiti di prestazione minimi obbligatori in materia di sostenibilità ambientale che i prodotti da costruzione dovranno rispettare nell’ambito degli appalti pubblici. La Commissione dovrà decidere quali saranno le caratteristiche essenziali dei prodotti di cui bisognerà tenere conto negli appalti e come orientare la scelta delle stazioni appaltanti verso i prodotti più sostenibili. A seconda delle categorie di prodotto, i requisiti minimi di sostenibilità entreranno nelle gare sotto forma di uno o più dei seguenti elementi: specifiche tecniche, criteri di selezione, clausole di esecuzione dell’appalto o criteri di aggiudicazione.

Una volta che le nuove regole saranno in vigore, le stazioni appaltanti potranno non seguirle se il prodotto da costruzione richiesto può essere fornito solo da uno specifico produttore e non esistono alternative ragionevoli. Sarà possibile bypassare le nuove regole anche nel caso in cui non siano state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto. Le scelte “green” potranno, inoltre, essere tralasciate se i nuovi obblighi comporterebbero per l’amministrazione l’assunzione di costi sproporzionati o sarebbero causa di incompatibilità o di particolari difficoltà tecniche. I costi sono sproporzionati – afferma il nuovo regolamento – se comportano aumenti del valore stimato dell’appalto superiori al 10 per cento. Il marchio Ecolabel dell’Unione potrà essere utilizzato per dimostrare la conformità ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale stabiliti dalla Commissione.

 

Al via il sistema di passaporto digitale del prodotto
Il regolamento concede alcune deleghe alla Commissione per l’adozione di atti delegati, tra questi vi è il potere di istituire un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione, cui i fabbricanti dovranno adeguarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato, mettendo a disposizione il passaporto per i loro prodotti da costruzione soggetti al regolamento. L’obiettivo è aumentare la trasparenza, a vantaggio della sicurezza dei prodotti e della protezione dell’ambiente e della salute umana, attraverso la digitalizzazione e ampliando la disponibilità delle informazioni.

Ogni prodotto-tipo avrà il suo passaporto accessibile per via elettronica e consultabile gratuitamente da tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità. Includerà la dichiarazione di prestazione e di conformità, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza e tutta la documentazione tecnica che il fabbricante redige come base per la dichiarazione di prestazione, che comprende l’uso dichiarato, tutti gli elementi che sono serviti a dimostrare la prestazione e la conformità al regolamento, le procedure messe in atto affinché il prodotto mantenga la sua conformità e il calcolo delle caratteristiche ambientali essenziali. Conterrà, inoltre, l’etichetta di sostenibilità ambientale e l’eventuale documentazione richiesta da altre normative Ue. Alcune caratteristiche del passaporto sono già descritte nel regolamento. In particolare, il sistema del passaporto digitale dei prodotti da costruzione dovrà essere interoperabile con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici e dovrà contenere informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti. Inoltre, il sistema dovrà essere accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al prodotto-tipo. I passaporti dovranno anche facilitare la verifica della conformità da parte delle autorità nazionali e migliorare la tracciabilità dei prodotti.

 

Istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza
Il nuovo regolamento dà una maggiore importanza alle istruzioni per l’uso e alle informazioni sulla sicurezza, indispensabili per consentire a chi acquista i prodotti di pretendere decisioni consapevoli in relazione all’installazione, all’utilizzo, alla manutenzione, allo smantellamento, al riutilizzo e al riciclo del prodotto. Dunque, per ogni prodotto contemplato da una specifica tecnica armonizzata o da una valutazione tecnica europea, le istruzioni per l’uso e le informazioni per la sicurezza dovranno rispettare i contenuti del nuovo regolamento, specificando quali sono le condizioni d’uso, i principali materiali utilizzati, i rischi legati all’uso scorretto, le istruzioni per consentire il funzionamento e la manutenzione in condizioni di sicurezza, eventuali istruzioni per la formazione di installatori o operatori, la compatibilità con altri materiali e prodotti. Tra i contenuti devono esserci anche le istruzioni per mantenere le prestazioni del prodotto nel corso della sua durata di vita utile, come l’indicazione delle tipologie e della frequenza delle ispezioni e degli interventi di manutenzione utili a garantire la sicurezza e la durabilità, e le informazioni su eventuali parti soggette ad usura e sui relativi criteri di sostituzione.

 

La dichiarazione di prestazione fornita anche via web e con passaporto
La copia della dichiarazione di prestazione sarà fornita dal fabbricante per via elettronica a meno che non venga inclusa nel passaporto del prodotto. Se saranno rispettate diverse condizioni che il nuovo regolamento definisce in modo puntuale, allora il fabbricante potrà pubblicarla sul Web. Potrà farlo a condizione che la dichiarazione sia in un formato comunemente leggibile e non modificabile. Inoltre, il sito deve essere opportunamente sorvegliato in modo da garantire che le dichiarazioni siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione. Inoltre, dovrà essere fornito un collegamento tra il prodotto e la relativa dichiarazione di conformità attraverso il codice di identificazione unico del prodotto-tipo indicato con la marcatura Ce. Se la dichiarazione di prestazione e conformità sarà disponibile sul Web, conformemente ai precetti stabiliti dal nuovo regolamento, allora alcune delle informazioni che devono accompagnare la marcatura Ce, quali il codice di identificazione unico del prodotto-tipo, il codice di riferimento della dichiarazione di prestazione, potranno essere sostituite da un supporto dati, compreso un permalink. Le stesse informazioni potranno non trovarsi a seguito della marcatura anche nel caso in cui ci sia un supporto dati collegato al passaporto del prodotto.

 

Marcatura Ce con anno di disinstallazione per i prodotti usati
La marcatura Ce è seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta. E qui nulla di nuovo. Una nuova indicazione è prevista, però, per i prodotti usati, per i quali la marcatura sarà accompagnata dalle ultime due cifre dell’anno in cui il prodotto è stato disinstallato seguite dalle ultime due cifre dell’anno in cui la marcatura Ce è stata apposta sul prodotto usato.

 

I prodotti stampati rientrano tra i prodotti da costruzione
Il nuovo regolamento affronta anche il caso particolare dei prodotti realizzati tramite stampa 3d che entrano a pieno titolo nella definizione di prodotto da costruzione. Trattandosi di una tecnologia di produzione che coinvolge diversi attori che contribuiscono alla progettazione e alla fabbricazione, il regolamento si preoccupa di individuare la persona che assuma le responsabilità in esso previste. In particolare, viene considerato alla stregua del fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano, il soggetto (persona fisica o giuridica) che fabbrica un prodotto utilizzando la stampa 3d. Gli obblighi – viene specificato – riguardano, tra l’altro, l’uso di serie di dati (le serie di dati numerici che descrivono la forma dell’oggetto), che devono essere adeguate, l’uso di materiali conformi alle procedure del regolamento e la verifica di compatibilità della serie di dati 3d, dei materiali per la stampa e della tecnologia di stampa utilizzata.

 

 

 

FONTI        Mariagrazia Barletta         “Enti Locali & Edilizia”

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