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Prodotti da costruzione, dal 28 ottobre solo con «bollino» antincendio europeo

 

Si avvicina l’entrata in vigore delle regole sulle prestazioni di reazione al fuoco: non sarà più possibile installare prodotti con omologazione italiana per le 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

 

Stop ai prodotti da costruzione con prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane: dal prossimo 28 ottobre non sarà più possibile installare prodotti omologati nelle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Ad essere interessate al cambiamento sono le attività elencate nel regolamento di prevenzione incendi, il Dpr 151 del 2011. Elenco che include, ad esempio, i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri, gli uffici con oltre 300 presenze, le scuole con più di 100 occupanti, i locali per lo spettacolo e gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 persone o superficie lorda maggiore di 200 mq, gli alberghi e le strutture sanitarie con più di 25 posti letto, le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, le autorimesse che superano i 300 mq e tante attività produttive e industriali. In queste 80 attività, i prodotti da costruzione, dal 28 ottobre 2023, potranno essere installati solo se classificati secondo i metodi di prova del sistema europeo che dunque manda in soffitta, definitivamente, la vecchia omologazione italiana. L’omologazione e le classi italiane di reazione al fuoco restano attive per i soli materiali che non rientrano nel novero dei prodotti da costruzione, quali gli imbottiti, le tende, i bedding, etc..

Nulla cambia per i prodotti con marchio Ce, la cui classe di reazione al fuoco europea è riportata nella dichiarazione di prestazione. Le novità riguardano, invece, i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura finalizzata all’ottenimento della marcatura Ce, ossia quei prodotti per i quali non esiste ancora una norma armonizzata e non è stato emanato il cosiddetto documento di valutazione europea (Ead) per il rilascio delle valutazioni tecniche europee (Eta). È a questi materiali che i progettisti, i direttori dei lavori e le imprese devono prestare attenzione se intendono inserirli in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Questo passaggio, importante nel campo della prevenzione incendi, deriva dal decreto del ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022 che ha modificato le precedenti disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali. Più nel dettaglio, il passaggio completo al sistema europeo è stato definito per gradi attraverso l’organizzazione del periodo transitorio che termina trascorso un anno dall’entrata in vigore del decreto, ossia il 27 ottobre 2023.

 

La classificazione europea
Se si intende installare un prodotto da costruzione che non può essere marcato Ce in un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, dal 28 ottobre bisogna stare attenti perché il certificato di classificazione deve essere rilasciato conformemente ai metodi di prova della norma europea 13501-1 e la classe di reazione al fuoco deve essere identificata conformemente alle classi europee e non a quelle italiane (espresse per i materiali non imbottiti dai numeri da zero a cinque). Il sistema europeo – va ricordato – prevede sette classi principali identificate con una lettera, A1 indica i materiali incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non aiutano la combustione e non sprigionano gas infiammabili. Le lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con velocità di combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Vi è poi un’ulteriore classificazione dei materiali che alla classe principale ne associa altre complementari che danno indicazioni sulla produzione di fumo (s1, s2, s3), di fumi acidi (a1, a2, a3), di gocciolamento (d0, d1, d2) o sulle caratteristiche dei prodotti (elementi lineari, cavi elettrici o di segnalazione).

 

Attenzione anche alla data di commercializzazione
C’è anche un’altra data da ricordare: il 27 aprile 2023, perché ai fini dell’installazione nelle attività “soggette”, i prodotti da costruzione con omologazione e prestazioni di reazione al fuoco espresse in classi italiane potevano essere immessi sul mercato solo fino a tale data. Significa che, indipendentemente dalla scadenza del 28 ottobre, non è possibile installare un prodotto da costruzione con classe di reazione al fuoco italiana in un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi se è stato commercializzato dopo il 27 aprile.

 

Norme anticipate per gli involucri edilizi
Va ricordato che il Dm 14 ottobre 2022 ha anticipato il divieto di installazione dei prodotti da costruzione omologati in classi italiane negli involucri delle attività soggette. Tale divieto è infatti diventato operativo sin dal 27 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm 14 ottobre 2022).

 

I prodotti interessati dalla riforma
Sono svariate le categorie di prodotti per le quali si applica la transizione al regime europeo, tra l’altro non sempre individuabili con certezza. Vi rientrano, ad esempio, i canali di ventilazione, i pavimenti sopraelevati, le grandi lastre di ceramica per pavimentazioni dotate di una rete di rinforzo sul retro o altre particolari stratificazioni, i rivestimenti di pareti imbottite, tanti altri prodotti che derivano dall’accoppiamento di più materiali e, probabilmente, anche alcune tipologie di pannelli sandwich.

 

Le nuove regole per la dichiarazione di conformità
Per i prodotti per i quali non esistono specifiche tecniche armonizzate si segue la procedura di classificazione e certificazione contenuta nell’articolo 10 del Dm 26 giugno 1984, completamente riscritto dal Dm 14 ottobre 2022. Dunque, per i prodotti da costruzione per i quali non è possibile applicare la procedura ai fini della marcatura Ce, il produttore è tenuto a rilasciare un’apposita dichiarazione di conformità al prototipo certificato. In particolare, per i prodotti per i quali non si applica la marcatura Ce, il laboratorio legalmente autorizzato deve possedere la qualifica di organismo notificato ai sensi del regolamento Cpr (Regolamento Ue 305 del 2011). Inoltre, il fabbricante deve redigere la dichiarazione di conformità indicando il codice di riferimento al correlato certificato di classificazione. La certificazione del prodotto decade qualora il materiale subisca una qualsiasi modifica rispetto al prototipo certificato ed è valida fino a quando non cambia la normativa di prova o di classificazione vigente al momento del rilascio della certificazione stessa. Più nel dettaglio, ai fini della produzione, la validità della certificazione rilasciata per i prodotti non marcabili Ce decade al termine del periodo di coesistenza della norma armonizzata. La certificazione rimane utilizzabile, limitatamente ai prodotti già immessi sul mercato entro il termine di coesistenza, ai fini dell’impiego nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

 

 

 

FONTI       Mariagrazia Barletta     “Enti Locali & Edilizia”

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