Proroga dei termini nelle procedure di gara: il confine tra obbligo e discrezionalità alla luce di due sentenze della giustizia amministrativa (TAR Catanzaro n. 1501/2025 e TAR Cagliari n. 52/2025)
Le sentenze del TAR Calabria, sez. Catanzaro n. 1501 del 25 settembre 2025 e del TAR Sardegna, sez. Cagliari n. 52 del 30 gennaio 2025 offrono un’interessante prospettiva sulla questione della proroga dei termini per la presentazione delle offerte nelle procedure di affidamento. Queste decisioni aiutano a chiarire dove si trovi il confine tra i casi in cui la proroga è un obbligo e quelli in cui rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.
Proroga dei termini nelle gare pubbliche: obbligo, discrezionalità e limiti applicativi
Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, l’ente che aveva indetto la gara aveva fatto cambiamenti importanti ai documenti di gara. Questi cambiamenti hanno avuto un impatto diretto su aspetti fondamentali dell’offerta tecnica, in particolare sui luoghi di esecuzione dei servizi. Il regolamento della gara prevedeva criteri specifici per valutare questi aspetti.
Tuttavia, poiché questi cambiamenti sono stati apportati senza estendere il termine per la presentazione delle offerte, si è ritenuto che avessero compromesso la capacità delle imprese di presentare un’offerta informata e paragonabile. Ciò ha violato i principi di uguaglianza di trattamento e di massima partecipazione. In questo caso specifico, il giudice amministrativo ha stabilito che la proroga doveva essere obbligatoria. Se non fosse stata applicata, avrebbe avuto un impatto molto significativo sulla legittimità della procedura. Questo ha portato all’accoglimento del ricorso, anche se non c’era stata una formale partecipazione alla gara.
Ma esiste un caso opposto, esaminato dal Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari. In questo caso, la stazione appaltante ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle offerte a causa di una modifica di poco conto.
Questa modifica non ha avuto effetti negativi sulla concorrenza. La decisione è stata comunicata in modo adeguato a tutti gli operatori economici attraverso la piattaforma telematica di gara. In questa situazione, il Collegio ha stabilito che la proroga era legittima, rispettando i principi di parità di trattamento e trasparenza. Hanno anche sottolineato che, sebbene non rientrasse in una categoria specifica, la proroga era giustificata da esigenze oggettive ed era comunicata in modo tempestivo e appropriato.
TAR Calabria: quando la modifica dei documenti impone la riapertura dei termini
La sentenza n. 1501 del 25 settembre 2025 del TAR Catanzaro analizza una procedura di gara aperta per l’affidamento di un appalto di servizi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durante il processo, un operatore economico ha segnalato alla stazione appaltante significative incongruenze nei documenti di gara riguardanti i luoghi di esecuzione del servizio.
Queste discrepanze erano particolarmente rilevanti, poiché il disciplinare di gara richiedeva una valutazione dettagliata dell’offerta tecnica in relazione all’organizzazione del servizio, attribuendo a tali aspetti un punteggio considerevole. Dopo la segnalazione, la stazione appaltante ha modificato i documenti di gara, sostituendo completamente i riferimenti territoriali errati. Tuttavia, la modifica non è stata accompagnata da una proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. Di conseguenza, la procedura si è conclusa con l’aggiudicazione all’unico operatore economico rimasto in gara.
L’aggiudicazione è stata contestata davanti al TAR competente dall’operatore che aveva segnalato le difformità, sostenendo che la modifica sostanziale dei documenti, avvenuta senza una corrispondente proroga, aveva alterato le condizioni di competizione.
Il Collegio ha accolto il ricorso, riconoscendo la legittimazione e l’interesse ad agire del ricorrente, nonostante la mancata partecipazione formale alla procedura. Secondo il giudice amministrativo, la correzione delle incongruenze senza una riapertura dei termini ha compromesso la possibilità di presentare un’offerta consapevole in condizioni di reale parità.
La riapertura dei termini è stata effettuata, ma ha creato criticità per gli operatori economici interessati alla partecipazione.
La decisione si basa sull’art. 92 del decreto legislativo 36/2023, che disciplina la definizione dei termini per la presentazione delle offerte. Le stazioni appaltanti devono fissare termini proporzionati alla complessità dell’appalto, nel rispetto dei termini minimi previsti dal Codice, così da garantire condizioni di parità e tempi adeguati per la preparazione delle offerte.
Il comma 2 dell’articolo 92 individua i casi in cui la proroga dei termini è necessaria. In presenza di modifiche significative, la proroga diventa uno strumento essenziale per garantire trasparenza, par condicio e massima partecipazione. In tali casi, la stazione appaltante deve comunicare tempestivamente la proroga sul proprio sito istituzionale.
Questo assetto è coerente con l’Allegato I.3 del Codice dei contratti pubblici, che individua i termini massimi di conclusione delle procedure e rileva ai fini del silenzio-inadempimento e del rispetto dei principi di buona fede e correttezza amministrativa.
In materia di comunicazione delle proroghe, la Delibera ANAC n. 268 del 2 luglio 2025 ha chiarito che, in caso di modifiche sostanziali alla lex specialis, trova applicazione il principio del contrarius actus, imponendo l’utilizzo delle stesse forme di pubblicità del bando originario.
TAR Sardegna: proroga dei termini e parità di trattamento
La sentenza n. 52 del 30 gennaio 2025 del TAR di Cagliari ha valutato la legittimità della proroga del termine in una procedura interamente gestita tramite piattaforma telematica.
Il Collegio ha rilevato che la proroga era stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCAT, con comunicazione automatica a tutti gli operatori coinvolti. Il TAR ha quindi verificato la correttezza procedurale della proroga, ritenendo l’operato della stazione appaltante conforme ai principi di parità e non discriminazione.
La proroga ha inciso in modo limitato sulla data di scadenza e non ha prodotto effetti distorsivi. Gli operatori economici hanno avuto la possibilità di utilizzare il tempo aggiuntivo per eventuali adeguamenti dell’offerta.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha disposto il rigetto dei ricorsi, escludendo qualsiasi profilo di illegittimità nella scelta di prorogare i termini.
Conclusioni
Il confronto tra le due pronunce evidenzia che la distinzione tra proroga obbligatoria e discrezionale dipende dall’impatto delle modifiche sulla lex specialis.
Quando le variazioni incidono su elementi essenziali, la proroga è necessaria per il ripristino della par condicio e per garantire una competizione leale. Viceversa, in presenza di modifiche irrilevanti, la proroga può essere valutata discrezionalmente, purché nel rispetto dei principi di trasparenza e informazione uniforme.
Le due decisioni confermano che la proroga dei termini richiede una valutazione caso per caso, attenta all’equilibrio tra tutela della concorrenza, aspettative degli operatori economici e interesse pubblico alla celere conclusione delle procedure.
ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Nazionale del lavoro
Il presente contributo non implica l’amministrazione di appartenenza,
ma è frutto esclusivo del pensiero dell’autore
FONTI Francesca Levato * “LavoriPubblici.it”
*Ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Nazionale del lavoro
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