Una SA non qualificata può comunque affidare la progettazione a un professionista esterno e approvare il progetto? Ecco la risposta del Supporto Giuridico
Quando un ente privo di qualificazione può affidare la progettazione a un professionista esterno e approvare il progetto? Cosa succede se i lavori superano la soglia di 500mila euro e si ricorre a una Centrale Unica di Committenza?
La complessità normativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti può essere foriera di dubbi applicativi, soprattutto negli enti di minori dimensioni che, a seguito dell’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), si trovano ad affrontare procedure sempre più articolate. Sul tema è intervenuto il MIT con il parere del 23 giugno 2025, n. 3619 che offre una risposta chiara e rigorosa a un quesito di rilevante interesse pratico.
Affidamento progettazione a professionista esterno: i limiti per le SA non qualificate
Il caso sottoposto al supporto giuridico riguarda un ente non qualificato per la fase di progettazione e affidamento dei lavori, che deve gestire un intervento di importo superiore a 500.000 euro avvalendosi di una Centrale Unica di Committenza. La domanda cruciale: può l’ente, pur non essendo qualificato, affidare la progettazione a un professionista esterno e approvare autonomamente il progetto?
Ricordiamo che il nuovo Codice dei Contratti ha introdotto un sistema di qualificazione che distingue nettamente le attività di:
- affidamento dei lavori (art. 4, Allegato II.4)
- affidamento dei servizi e forniture (art. 5, Allegato II.4)
Ogni stazione appaltante deve possedere la qualificazione idonea per ciascuna tipologia di prestazione e per le soglie di valore previste, con la conseguenza che la qualificazione per i lavori non si estende automaticamente alla fase di progettazione.
Il quadro normativo: articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti
La disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti trova la sua principale regolamentazione negli articoli 62 e 63 del d.Lgs. n. 36/2023.
L’articolo 62 definisce i presupposti, le modalità e i livelli di qualificazione, stabilendo che:
- le stazioni appaltanti possono operare solo se in possesso della qualificazione per le specifiche attività di progettazione, affidamento e gestione dei contratti;
- in mancanza, possono comunque procedere all’affidamento di lavori entro i limiti dei 500.000 euro o avvalersi di centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori qualificati;
- l’ANAC aggiorna e pubblica l’elenco delle amministrazioni qualificate.
L’articolo 63 disciplina le centrali di committenza, evidenziando che:
- le stazioni appaltanti non qualificate devono avvalersi di centrali di committenza per procedure di importo superiore alle soglie di affidamento diretto;
- le centrali di committenza esercitano le funzioni di committenza ausiliaria e possono supportare anche la fase di progettazione e validazione dei progetti;
- l’affidamento alla centrale non comporta trasferimento delle responsabilità sulla qualificazione per la fase di approvazione dei progetti, che resta in capo all’ente appaltante, salvo espressa delega.
I requisiti, i criteri e le modalità operative per il rilascio della qualificazione sono disciplinati nel dettaglio nell’Allegato II.4 al Codice.
Si tratta di un assetto organizzativo che attribuisce un ruolo strategico alle centrali di committenza, non solo come supporto per le gare, ma anche come presidio di legalità e competenza tecnica nella gestione delle procedure complesse.
Il parere del Supporto Giuridico
Alla luce di questi presupposti, il parere fornisce una risposta netta e negativa: la possibilità di affidare servizi di ingegneria e architettura di importo superiore alle soglie dell’affidamento diretto presuppone la qualificazione per i servizi o, in alternativa, la qualificazione per i lavori di importo corrispondente.
In sostanza, l’ente non qualificato può operare solo entro i limiti dell’affidamento diretto o deve ricorrere a un soggetto qualificato anche per la progettazione.
Sul punto, il MIT richiama esplicitamente:
- l’art. 62, comma 6, del Codice, che delimita le facoltà operative delle stazioni appaltanti non qualificate;
- l’Allegato II.4, che disciplina i requisiti distinti per le attività di progettazione e per quelle di affidamento;
- le soglie previste per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura, che restano il principale riferimento per valutare l’autonomia dell’ente.
Conclusioni operative
La logica della riforma risponde all’esigenza di garantire la qualità della progettazione e dell’esecuzione dei lavori pubblici. La separazione dei livelli di qualificazione rafforza il principio di competenza tecnica, ma comporta notevoli oneri organizzativi per gli enti più piccoli.
Per gli enti non qualificati si delineano tre alternative:
- limitare gli affidamenti di progettazione entro le soglie del diretto (senza però operare un frazionamento artificioso degli appalti);
- conseguire la qualificazione necessaria per i servizi;
- delegare integralmente la gestione a una Centrale Unica di Committenza qualificata anche per la progettazione.
In ogni caso, è essenziale che gli enti non qualificati definiscano con precisione il perimetro delle proprie competenze per evitare illegittimità procedurali e responsabilità amministrative.
FONTI “LavoriPubblici.it”
