La sentenza del CGARS: la clausola di revisione prezzi ex art. 29 D.L. 4/2022 è di inserimento obbligatorio nei contratti pubblici, con eterointegrazione automatica della lex specialis
La revisione dei prezzi è tornata al centro del dibattito normativo nel triennio 2021–2023, segnato dal caro materiali e dall’urgenza di garantire, tra le altre, la realizzazione delle opere del PNRR. Per anni il meccanismo è rimasto confinato in una dimensione “facoltativa”, con ampi margini di discrezionalità per le stazioni appaltanti.
Con il D.L. n. 4/2022 (“Decreto Sostegni ter”), convertito nella legge n. 25/2022, il legislatore ha imposto una svolta netta: le clausole di revisione prezzi diventano obbligatorie in tutti i bandi pubblicati dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.
Pochi mesi dopo, il D.L. 50/2022 (“Decreto Aiuti”) ha rafforzato ulteriormente il principio, introducendo anche un meccanismo di compensazione straordinaria per il caro materiali.
Cosa accade, però, se la stazione appaltante non inserisce la clausola revisionale, ritenendo di poterla sostituire con un generico meccanismo compensativo?
Clausola di revisione prezzi: il CGARS sull’obbligo di inserimento
A dare una risposta è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con la sentenza del 2 ottobre 2025, n. 728, ha affrontato una controversia di grande rilievo sistemico in materia di revisione prezzi e obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici.
La controversia nasce da una procedura bandita per la progettazione ed esecuzione di una tratta ferroviaria finanziata con risorse PNRR.
L’impresa aggiudicataria aveva chiesto l’inserimento della clausola di revisione prezzi di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 4/2022, e l’applicazione del prezzario 2023, ritenendo illegittimo l’uso di un prezzario non aggiornato.
La stazione appaltante aveva respinto la richiesta, limitandosi a riconoscere il solo meccanismo compensativo previsto dalla lettera b) della stessa norma.
L’appaltatore ha quindi proposto ricorso al TAR, poi accolto; da qui l’appello al CGARS da parte dell’amministrazione.
La decisione del CGARS
Il cuore della questione è l’applicazione dell’art. 29 del D.L. 4/2022 (“Sostegni ter”). La norma ha reso obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi in tutti i bandi pubblicati nel periodo 27 gennaio 2022 – 31 dicembre 2023, segnando il passaggio dalle compensazioni discrezionali del periodo emergenziale a un meccanismo strutturale di riequilibrio, stabilendo che «È obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. 50/2016».
Sulla base di questo dettato normativo, il CGARS ha confermato la sentenza del TAR, sottolineando in particolare:
- la natura imperativa ed eterointegrante della norma, che si inserisce automaticamente nei documenti di gara e nei contratti, anche in assenza di esplicita previsione;
- l’assenza di discrezionalità per le stazioni appaltanti, che devono inserire d’ufficio la clausola revisionale, senza poterla escludere per motivi di bilancio o opportunità.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 5667/2022; n. 2295/2015), il Collegio ha ribadito che la revisione dei prezzi, quando prevista da una norma imperativa:
- non dipende dalla volontà delle parti;
- discende automaticamente dagli artt. 1339 e 1419 c.c., rispettivamente in materia di eterointegrazione e nullità parziale delle clausole difformi;
- è auto-applicativa e vincolante per tutte le procedure bandite dopo il 27 gennaio 2022;
- deve ritenersi inserita di diritto anche nei contratti che richiamano prezzari non aggiornati.
La norma, infatti, opera come strumento di salvaguardia della sostenibilità economica dei contratti pubblici, garantendo l’effettiva esecuzione delle opere PNRR e la corretta gestione delle risorse pubbliche.
In questa prospettiva, la revisione prezzi non è un istituto “premiale” per l’appaltatore, ma una garanzia per l’amministrazione, che evita il blocco dei lavori e assicura la prosecuzione degli investimenti strategici.
No a questioni pregiudiziali
Il CGARS ha inoltre escluso qualsiasi contrasto con l’art. 89 della Direttiva 2014/25/UE, osservando che l’eterointegrazione non altera la concorrenza né modifica la sostanza dell’appalto, ma ristabilisce l’equilibrio economico-finanziario originario.
Da qui il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo che la disposizione nazionale persegua obiettivi di ordine pubblico economico e che la sua applicazione non incida sulle condizioni essenziali del contratto.
I giudici, piuttosto, hanno riconosciuto alla clausola di revisione prezzi un ruolo di garanzia dell’equilibrio contrattuale.
Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, con conferma della sentenza del TAR e dichiarazione dell’obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi nel contratto e nei documenti di gara.
Questi, in sintesi, i punti chiave della pronuncia:
- la clausola di revisione prezzi ex art. 29 D.L. 4/2022 è obbligatoria e auto-inserita per legge;
- le stazioni appaltanti non dispongono di margini di discrezionalità;
- la clausola è pienamente compatibile con il diritto UE e tutela l’interesse pubblico;
- la sua omissione comporta nullità parziale del contratto e violazione di norma imperativa.
La revisione prezzi viene così definitivamente inquadrata come clausola di equilibrio e responsabilità amministrativa, oggi recepita dall’art. 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
FONTI “LavoriPubblici.it”
