Il TAR Sicilia (sentenza n. 488/2026) distingue tra revisione prezzi in senso stretto e adeguamento automatico previsto dal Decreto Aiuti, chiarendo che l’assenza di discrezionalità esclude la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Quando si discute dell’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, siamo davanti a una controversia da giudice amministrativo oppure da giudice ordinario? Basta che si tratti di un appalto pubblico perché la causa rientri nella giurisdizione esclusiva del TAR? E cosa accade se la lite riguarda soltanto la quantificazione dell’importo da riconoscere all’impresa?
Non è una questione teorica ma un passaggio preliminare decisivo, capace di orientare l’intero contenzioso, perché il riparto di giurisdizione non è un dettaglio formale ma il primo vero snodo del processo.
Proprio su questo snodo si è pronunciato il TAR Sicilia, Sezione di Catania, con la sentenza 16 febbraio 2026, n. 488, che ha affrontato in modo diretto la distinzione tra revisione prezzi in senso stretto e meccanismo di adeguamento automatico previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, il cosiddetto Decreto Aiuti.
Il caso del TAR Sicilia sulla revisione prezzi
La controversia riguarda un appalto di lavori affidato diversi anni prima, con le opere già eseguite e la fase finale in corso di definizione. L’impresa aveva agito in giudizio chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla corretta quantificazione dell’adeguamento prezzi previsto dal citato art. 26 del D.L. n. 50/2022.
Nel merito, la società contestava il criterio utilizzato dalla stazione appaltante per il calcolo dell’importo dovuto, sostenendo che dovesse essere applicato il prezzario regionale, mentre l’amministrazione aveva fatto riferimento a un diverso parametro prezzario. Una parte dell’adeguamento era già stata contabilizzata e corrisposta, ma l’impresa riteneva che la quantificazione fosse inferiore rispetto a quanto spettante in base alla norma.
La stazione appaltante si era costituita eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, la tardività dell’azione, e il TAR ha ritenuto di dover affrontare in via prioritaria il tema della giurisdizione.
Il quadro normativo tra art. 133 c.p.a. e art. 26 D.L. 50/2022
Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado è necessario inquadrare il contesto normativo entro cui si colloca la controversia.
L’art. 133, comma 1, lettera e), n. 2, del codice del processo amministrativo attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una serie di controversie in materia di contratti pubblici, tra cui quelle relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi connessi alla sua attuazione.
La disposizione, tuttavia, non si limita a individuare una materia, ma presuppone che nella controversia sia in gioco l’esercizio di un potere da parte dell’amministrazione. La giurisdizione esclusiva trova infatti giustificazione quando l’amministrazione, nell’ambito del rapporto contrattuale, conserva una posizione che le consente di svolgere valutazioni e assumere determinazioni che incidono sul riconoscimento del beneficio.
Accanto a questo quadro si colloca l’art. 26 del D.L. 50/2022, che ha introdotto un meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori, disciplinando presupposti e criteri di quantificazione mediante il riferimento ai prezzari aggiornati e alle regole di calcolo fissate dal legislatore.
Il nodo interpretativo, quindi, non riguarda soltanto la riconducibilità della controversia all’ambito dei contratti pubblici, ma richiede di verificare quale sia la natura dell’istituto applicato e se, nella sua concreta attuazione, residui o meno uno spazio di valutazione in capo alla stazione appaltante.
Adeguamento prezzi e giurisdizione
Alla luce di questo quadro normativo, il TAR Sicilia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, affermando la competenza del giudice ordinario.
I giudici di primo grado hanno richiamato il principio secondo cui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi può essere affermata soltanto quando l’amministrazione conservi una posizione di potere tale da consentirle, in misura più o meno ampia, di riconoscere o negare il beneficio.
Se, invece, il beneficio è disciplinato compiutamente dalla legge e all’amministrazione non residua alcun margine valutativo, ma solo l’obbligo di riconoscerlo al ricorrere dei presupposti normativi, la pubblica amministrazione agisce in posizione paritetica e la controversia deve essere devoluta al giudice ordinario.
Con riferimento specifico all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, il TAR ha ritenuto che il meccanismo di adeguamento previsto dalla norma, quale misura straordinaria e obbligatoria introdotta per fronteggiare l’emergenza economica e l’aumento dei costi dei materiali e dell’energia, non lasci alcun margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante né sull’an né sul quantum del beneficio.
Il diritto all’adeguamento e la sua quantificazione risultano infatti ancorati a parametri fissati direttamente dal legislatore. Proprio per questo l’istituto non può essere ricondotto alla revisione dei prezzi in senso stretto, che presuppone invece l’avvio di un procedimento amministrativo e lo svolgimento di un’istruttoria finalizzata alla verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.
Nel caso concreto, inoltre, la controversia riguardava esclusivamente la quantificazione dell’importo dovuto e il parametro prezzario da applicare, circostanza che ha ulteriormente rafforzato la conclusione in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario.
Revisione prezzi e discrezionalità
Il passaggio centrale della decisione è molto chiaro e riguarda il criterio da utilizzare per individuare il giudice competente.
Il TAR ha ribadito che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non deriva automaticamente dal fatto che la controversia si inserisca nell’esecuzione di un contratto pubblico. Il dato decisivo è la presenza o meno di un potere in capo all’amministrazione.
Nel modello tradizionale della revisione prezzi, richiamato anche attraverso l’art. 115 del d.lgs. 163/2006, l’amministrazione è chiamata a svolgere un’istruttoria e a compiere valutazioni sul riconoscimento del compenso revisionale. È proprio questo spazio valutativo che giustifica la permanenza della giurisdizione amministrativa.
Diversamente, nel meccanismo delineato dall’art. 26 del D.L. 50/2022, secondo quanto affermato dal TAR, presupposti e criteri di quantificazione risultano predeterminati dal legislatore. All’amministrazione non resta una valutazione discrezionale, ma l’applicazione di parametri normativi.
Quando viene meno la discrezionalità, viene meno anche il presupposto della giurisdizione esclusiva e la controversia si colloca nell’ambito delle obbligazioni paritetiche.
La decisione si pone in linea con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 4 dicembre 2025, n. 9568, pur dando atto dell’esistenza di un diverso indirizzo giurisprudenziale (TAR Lazio, sez. IV ter, 24 dicembre 2025, n. 23690).
TAR o giudice ordinario?
In definitiva, il TAR Sicilia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, affermando la competenza del giudice ordinario.
Il principio che emerge è lineare. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non si radica per il solo fatto che la controversia riguardi un contratto pubblico, ma richiede la presenza di un potere in capo all’amministrazione.
Quando l’istituto applicato, come nel caso dell’adeguamento automatico previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, è integralmente disciplinato dalla legge e non lascia spazio a valutazioni discrezionali sull’an o sul quantum, la stazione appaltante non esercita un potere autoritativo ma applica parametri vincolati. In questa configurazione la controversia si colloca sul piano paritetico delle obbligazioni contrattuali e deve essere devoluta al giudice ordinario.
La distinzione tra revisione prezzi in senso stretto e adeguamento automatico diventa così il criterio dirimente per individuare il giudice competente e rappresenta il primo passaggio da affrontare prima ancora di entrare nel merito della pretesa economica.
FONTI “LavoriPubblici.it”
