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Revisione prezzi, il lodo di un Cct rompe il tabù negli accordi quadro ferroviari

Rinegoziazione obbligata e adeguamento all’80 per cento. A.I.FERR.: la decisione segna una svolta nei rapporti tra imprese e stazioni appaltanti nei contratti attuativi

 

Arriva da un Collegio consultivo tecnico (Cct), chiamato a dirimere una controversia nell’ambito di un accordo quadro per lavori ferroviari del valore di circa 10 milioni di euro una decisione destinata a lasciare il segno nei rapporti contrattuali tra imprese e stazioni appaltanti del settore ferroviario. Il motivo è che nella contesa sull’applicabilità della revisione prezzi il Cct ha dato ragione al Raggruppamento temporaneo di imprese riconoscendone l’applicabilità anche ai contratti attuativi e dichiarando nulla la clausola che ne prevedeva l’esclusione.

Un lodo che le imprese coinvolte e l’associazione che le rappresenta – l’A.I.FERR., che ha seguito e sostenuto il percorso di chiarimento tecnico-giuridico – non esitano a definire di portata quasi “rivoluzionaria”, perché incide su una prassi contrattuale consolidata nel comparto ferroviario, dove le committenze hanno spesso opposto resistenza al riconoscimento delle norme più favorevoli agli operatori economici in materia di adeguamento dei corrispettivi.

 

La vicenda
Il contenzioso nasce nell’ambito di un accordo quadro per la realizzazione di lavori ferroviari, affidato a un Raggruppamento temporaneo di imprese (guidato da Ferretti, con la partecipazione di Nuove Costruzioni e Notari) affiancato da un Raggruppamento temporaneo di progettisti (Rtp) incaricato delle attività di progettazione. Al centro del contendere, la possibilità di applicare i meccanismi di revisione dei prezzi previsti dalla normativa emergenziale e successivamente rafforzati dalla legge di bilancio anche alle prestazioni eseguite in forza dei singoli contratti attuativi.

Nel corso dell’esecuzione, il Rti ha sollevato una serie di quesiti interpretativi e applicativi, chiedendo l’intervento del Collegio consultivo tecnico. In particolare, le imprese hanno contestato la legittimità della clausola contrattuale che escludeva in radice la revisione prezzi e hanno rivendicato il diritto all’adeguamento dei corrispettivi alla luce dell’eccezionale aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni registrato negli ultimi anni.

Il primo e più rilevante quesito sottoposto al Cct riguarda dunque l’individuazione delle tariffe applicabili: se dovessero valere quelle vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’accordo quadro o quelle aggiornate al momento dell’avvio dei lavori e dell’esecuzione dei singoli contratti attuativi. Su questo punto, il Collegio assume una posizione netta.

La clausola che esclude la revisione prezzi viene bocciata, perché in contrasto con il quadro normativo e, in particolare, con l’articolo 60 del Dlgs 36/2023. Il Cct chiarisce che la revisione prezzi non è una facoltà rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, ma un istituto obbligatorio, funzionale alla tutela dell’equilibrio economico-finanziario del contratto e coerente con i principi di matrice unionale. Nel motivare la decisione, il Collegio evidenzia come l’esclusione generalizzata della revisione prezzi sia incompatibile sia con la normativa nazionale sia con i principi europei in materia di appalti pubblici.

La revisione dei prezzi viene qualificata come strumento essenziale per garantire la sostenibilità dei contratti di lunga durata, soprattutto in contesti caratterizzati da forti oscillazioni dei costi. A rafforzare la posizione del Cct interviene anche la legge di Bilancio, che ha introdotto una disciplina strutturale per attenuare gli effetti del caro-materiali. La norma prevede l’adeguamento del corrispettivo nella misura dell’80 per cento per i contratti in cui il termine finale di presentazione delle offerte ricade tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Si tratta di una delle prime applicazioni concrete di questa disposizione in sede di Collegio consultivo tecnico, con un effetto di grande rilevanza per l’intero comparto. Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto che i presupposti temporali e oggettivi per l’applicazione della norma fossero pienamente integrati, con la conseguenza di dover riconoscere alle imprese l’adeguamento dei prezzi anche in relazione alle prestazioni rese in esecuzione dei contratti attuativi.

Un passaggio che rafforza il principio, già affermato in più occasioni dalla giurisprudenza e ora ribadito in sede di lodo, secondo cui la revisione prezzi non ha natura eccezionale o discrezionale, ma costituisce un elemento fisiologico dei contratti pubblici di durata, soprattutto in fasi di mercato caratterizzate da shock esogeni.

La portata della decisione va ben oltre il singolo contenzioso. «Il lodo – confermano da A.I.FERR. – rappresenta un precedente significativo per l’intero settore infrastrutturale». Sia perché «conferma la centralità della revisione prezzi quale strumento di tutela dell’equilibrio contrattuale», sia perché «contribuisce a rafforzare i principi di equilibrio economico-finanziario e certezza del diritto nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici».

La decisione, insomma, viene letto dagli operatori del settore come un precedente destinato a fare giurisprudenza contrattuale, soprattutto nei rapporti con le committenze ferroviarie, storicamente restie a riconoscere l’applicazione delle normative tariffarie più favorevoli alle imprese. Il messaggio che arriva dal Cct è chiaro: la revisione prezzi non può essere compressa da clausole contrattuali standardizzate e deve trovare applicazione anche nei contratti attuativi degli accordi quadro, quando ricorrono i presupposti di legge.

Un principio che potrebbe aprire la strada a nuove iniziative da parte delle imprese impegnate nei cantieri ferroviari nel tentativo di recuperare l’esposizione pluriennale al vento del caro-materiali. Resta da vedere se e in che misura questa decisione verrà recepita dalle stazioni appaltanti nei futuri affidamenti e, soprattutto, nella gestione degli accordi quadro già in essere. Il segnale, però, è chiaro: la prassi del “diniego automatico” subisce una breccia. Un passaggio che, per molti operatori, era atteso da tempo e che ora trova una prima, significativa consacrazione.

 

 

 

 

FONTI    Mauro Salerno    “Enti Locali & Edilizia”

 

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