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Revisione prezzi non attivabile, resta la via della rinegoziazione

La domanda del lettore e la risposta dell’esperto

 

La domanda del lettore: In un appalto pubblico di lavori è prevista una clausola di revisione prezzi ai sensi dell’art. 60 del Codice. Se tale clausola non può essere attivata perché non è superata la soglia del 3% dell’importo contrattuale, è comunque possibile chiedere l’adeguamento dei prezzi per alcuni materiali interessati da forti rincari dovuti a eventi eccezionali?

 

La risposta dell’esperto: Quando la clausola di revisione prezzi non è applicabile, una possibile soluzione può essere individuata nella rinegoziazione, espressione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale previsto dall’art. 9 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

 

La rinegoziazione trova fondamento nel diritto civile, in particolare nel principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e nella disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). Diversamente da quest’ultima, che comporta lo scioglimento del rapporto, il principio di conservazione recepito nel settore dei contratti pubblici punta a mantenere il contratto in vita anche in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, ripristinando un equilibrio il più possibile vicino a quello originario. L’art. 9 del Codice individua i presupposti per attivare la rinegoziazione. Si tratta di condizioni cumulative, che devono essere provate dalla parte interessata: sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili; estraneità di tali circostanze alla normale alea contrattuale; alterazione significativa dell’equilibrio iniziale; mancata assunzione espressa del relativo rischio da parte del contraente svantaggiato. Rispetto alla revisione prezzi ordinaria, la rinegoziazione presenta differenze rilevanti. La revisione ex art. 60 si fonda su presupposti oggettivi e misurabili: scatta d’ufficio quando la variazione dei costi supera il 3% per i lavori o il 5% per servizi e forniture, con riferimento all’importo complessivo. La rinegoziazione, invece, non dipende da una soglia matematica, ma dalla presenza di una sopravvenienza straordinaria e imprevedibile. Ne deriva che la revisione copre le fisiologiche oscillazioni di mercato, nei limiti in cui siano rilevate dagli indici di riferimento, mentre la rinegoziazione richiede un evento eccezionale, estraneo alla normale alea del settore. Pur non essendo indicata nel quesito la causa del rincaro dei materiali, un contesto come quello bellico, con effetti su energia e derivati del petrolio, può integrare il requisito della straordinarietà. Le differenze riguardano anche gli effetti dei due strumenti. La revisione è automatica ed è applicata d’ufficio dalla stazione appaltante, che nei lavori deve monitorare l’indice sintetico revisionale e riconoscere l’adeguamento quando la variazione supera il 3%. La rinegoziazione, invece, attribuisce solo il diritto ad avviare una trattativa secondo buona fede e leale collaborazione, con esiti da valutare caso per caso. La stazione appaltante è comunque tenuta a partecipare al confronto in modo effettivo, evitando condotte meramente formali o dilatorie. Sul piano operativo, l’appaltatore dovrebbe accompagnare l’istanza con una documentazione idonea a provare l’effettivo e significativo rincaro, ad esempio mediante analisi dei prezzi, listini dei fornitori ed eventuali rilevazioni ufficiali. Revisione prezzi e rinegoziazione non sono strumenti alternativi, ma complementari. Se la revisione ex art. 60 non può operare, ad esempio perché l’aumento dell’indice sintetico non supera la soglia minima, oppure se l’importo riconosciuto non ristora integralmente l’appaltatore, quest’ultimo può comunque chiedere l’apertura di una rinegoziazione. In conclusione, i bandi devono prevedere obbligatoriamente la clausola di revisione prezzi ex art. 60, mentre la clausola di rinegoziazione è soltanto raccomandata dal Codice. L’istituto, tuttavia, è direttamente applicabile e può essere invocato dall’operatore anche se non previsto espressamente nella lex specialis (art. 120, comma 8). Se neppure la rinegoziazione consente di ristabilire l’equilibrio contrattuale, resta la soluzione estrema della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, come conferma l’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.2-bis al Codice, secondo cui, quando l’applicazione degli artt. 60 e 9 non assicura la conservazione dell’equilibrio contrattuale, le parti possono comunque invocare la risoluzione del contratto.

 

 

 

 

FONTI         Francesco Lombardo        “Edilizia & Territorio”

Categorized: News