Presentato ufficialmente il documento previsto dall’art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023. Ecco le indicazioni operative per clausole revisionali, indici di riferimento e gestione dell’equilibrio contrattuale negli appalti di servizi e forniture.
Sono state presentate ufficialmente dal MIT le Linee guida per la corretta attuazione della revisione dei prezzi ordinaria negli appalti di servizi e forniture, previste dall’art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 209/2024).
Il documento, particolarmente atteso da stazioni appaltanti e operatori economici, interviene su uno degli istituti maggiormente innovati dal Correttivo, fornendo indicazioni interpretative e operative per la predisposizione delle clausole revisionali, la scelta degli indici di riferimento e la gestione delle variazioni dei costi nel corso dell’esecuzione contrattuale.
Revisione prezzi ordinaria: il MIT presenta ufficialmente le nuove Linee guida
Le Linee guida, illustrate alla presenza del viceministro Edoardo Rixi e del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rappresentano il risultato di un percorso di confronto istituzionale che ha coinvolto numerose amministrazioni centrali, enti territoriali, associazioni di categoria, operatori economici e l’ISTAT per gli aspetti statistici e metodologici.
Secondo quanto evidenziato dal MIT, il comparto dei servizi e delle forniture pubbliche supera gli 86 miliardi di euro annui e rappresenta circa il 40% dell’intero mercato dei contratti pubblici. Un settore particolarmente rilevante nel quale l’aumento del costo del lavoro, dell’energia e delle materie prime può incidere in misura significativa sulla sostenibilità economica dei rapporti contrattuali.
In questo contesto, la revisione prezzi viene individuata come uno strumento finalizzato a garantire continuità nell’esecuzione delle prestazioni, equilibrio contrattuale e maggiore stabilità nei rapporti tra amministrazioni e operatori economici.
Revisione prezzi ordinaria nei servizi e nelle forniture: cosa prevedono le Linee guida MIT
Le Linee guida si concentrano principalmente sulla revisione prezzi ordinaria disciplinata dall’art. 60, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023.
La disposizione, introdotta dal Correttivo, consente alle stazioni appaltanti di inserire nei contratti di servizi e forniture meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo collegati a specifici indici inflattivi convenzionalmente individuati dalle parti.
Secondo il MIT, la revisione prezzi deve essere interpretata alla luce dei principi fondamentali del Codice dei contratti pubblici e, in particolare, del principio del risultato e del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 36/2023. Non solo quindi un meccanismo di aggiornamento economico, ma uno strumento funzionale a preservare nel tempo il corretto equilibrio tra prestazione e corrispettivo, evitando che l’aumento dei costi renda insostenibile l’esecuzione del contratto.
Perché la revisione prezzi è fondamentale nei contratti di servizi e forniture di durata
Le Linee guida individuano nei contratti di durata il principale ambito di applicazione dell’istituto e quindi nei rapporti in cui le prestazioni si sviluppano lungo un arco temporale sufficientemente ampio da rendere rilevanti le oscillazioni dei costi dei fattori produttivi.
Tra i settori particolarmente esposti a queste dinamiche rientrano i servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione collettiva, facility management, servizi ICT, servizi sociali, lavanolo e sterilizzazione dello strumentario chirurgico.
In queste tipologie di contratti il trascorrere del tempo può modificare sensibilmente le condizioni economiche esistenti al momento della gara, rendendo necessario il ricorso a strumenti che consentano di preservare nel tempo l’equilibrio contrattuale, fermo restando il normale rischio d’impresa che continua a gravare sull’operatore economico.
Revisione prezzi ordinaria e straordinaria: differenze, soglie e modalità di applicazione
Parte significativa delle Linee guida è dedicata alla distinzione tra revisione prezzi ordinaria e revisione prezzi straordinaria.
La revisione straordinaria disciplinata dall’art. 60 trova applicazione nei casi in cui si registrino variazioni anomale e imprevedibili dei costi tali da incidere in misura significativa sull’equilibrio economico del contratto.
Negli appalti di servizi e forniture il meccanismo si attiva quando l’incremento del costo del servizio o della fornitura supera il 5% e comporta il riconoscimento dell’80% della quota eccedente tale soglia. L’applicazione deve avvenire automaticamente al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa, anche in assenza di una specifica richiesta dell’operatore economico.
Diversa è la logica della revisione ordinaria introdotta dal comma 2-bis dell’art. 60: in questo caso il legislatore ha previsto la possibilità di costruire meccanismi programmati di adeguamento dei prezzi destinati a governare le variazioni fisiologiche dei costi che caratterizzano i contratti di durata.
Come ha sottolineato il MIT, i due istituti non sono alternativi ma complementari. La revisione ordinaria interviene sulle dinamiche prevedibili del mercato, mentre quella straordinaria opera in presenza di incrementi eccezionali.
Inoltre, gli aumenti riconosciuti attraverso la revisione ordinaria non concorrono al raggiungimento delle soglie previste per l’attivazione della revisione straordinaria, evitando così duplicazioni nei riconoscimenti economici.
Revisione ordinaria come best practice: le indicazioni del MIT per documenti di gara e contratti
Pur confermando che l’art. 60, comma 2-bis, configura una facoltà e non un obbligo, le Linee guida affermano che, negli appalti di servizi e forniture di durata, la scelta di regolare contrattualmente la conservazione dell’equilibrio economico attraverso clausole revisionali ordinarie rappresenta una best practice particolarmente opportuna e raccomandabile.
Le stazioni appaltanti sono quindi invitate a valutare già nella fase di programmazione l’andamento prevedibile dei costi e a predisporre sistemi di indicizzazione capaci di accompagnare l’evoluzione economica del contratto nel corso della sua esecuzione.
Qualora la stazione appaltante decida di ricorrere ai meccanismi di revisione ordinaria, tale scelta deve essere impostata fin dalla fase di affidamento, con un espresso riferimento, nei documenti di gara, all’utilizzo di meccanismi di indicizzazione ai sensi dell’art. 60, comma 2-bis, e dell’ Allegato II.2-bis del Codice.
Il contratto dovrà poi disciplinare gli aspetti operativi del sistema revisionale, individuando l’indice o il sistema di indici applicabile, il momento iniziale dal quale effettuare il calcolo delle variazioni, la periodicità delle verifiche e le modalità di determinazione degli importi da riconoscere.
Le Linee guida individuano il dies a quo nel mese di scadenza del termine massimo previsto per l’aggiudicazione e suggeriscono di allineare la frequenza delle verifiche alla periodicità di aggiornamento degli indici ISTAT utilizzati, fermo restando che la revisione dovrebbe essere effettuata almeno con cadenza annuale.
Quali indici utilizzare per la revisione prezzi
Per quanto riguarda la scelta degli indici, il riferimento principale resta l’Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici.
L’Allegato contiene le corrispondenze tra classificazioni CPV e indici ISTAT elaborate dal Tavolo tecnico istituito presso il MIT con la partecipazione dell’ISTAT e dei rappresentanti dei principali settori produttivi.
Le stazioni appaltanti possono utilizzare tali corrispondenze come riferimento per la costruzione delle clausole revisionali, ferma restando la possibilità di adottare soluzioni differenti qualora gli indici individuati non risultino adeguatamente rappresentativi delle caratteristiche dell’appalto.
In questi casi lo scostamento deve essere adeguatamente motivato già nei documenti iniziali di gara.
Per i servizi ad alta intensità di manodopera, caratterizzati da una forte incidenza del costo del lavoro, il MIT ritiene generalmente opportuno utilizzare gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie del settore interessato.
Revisione prezzi e subappalto: quando gli adeguamenti devono essere trasferiti ai subappaltatori
Particolare attenzione viene dedicata agli effetti della revisione prezzi lungo la filiera dell’appalto. Il documento evidenzia che gli adeguamenti riconosciuti all’affidatario devono essere trasferiti ai subappaltatori in proporzione alle prestazioni da essi eseguite.
La previsione si collega all’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e al principio di equilibrio contrattuale, con l’obiettivo di evitare che i benefici derivanti dalla revisione prezzi si concentrino esclusivamente sull’appaltatore principale.
Il MIT richiama inoltre la possibilità di subordinare i pagamenti alla dimostrazione dell’avvenuto riversamento degli adeguamenti ai subappaltatori, rafforzando così i meccanismi di tutela lungo l’intera filiera contrattuale.
Copertura finanziaria della revisione prezzi: come programmare le risorse necessarie
Strettamente connesso ai meccanismi revisionali è il tema della copertura finanziaria degli incrementi riconosciuti, per cui gli oneri possono essere sostenuti attraverso le somme accantonate per imprevisti, i ribassi d’asta non vincolati e le eventuali economie disponibili, nel rispetto delle regole contabili vigenti.
Anche in questo caso, il MIT richiama le amministrazioni alla necessità di valutare già nella fase di programmazione dell’affidamento i possibili effetti economici derivanti dall’applicazione delle clausole di revisione prezzi.
La corretta programmazione delle risorse rappresenta infatti uno degli elementi essenziali per garantire l’effettiva operatività dell’istituto.
Le indicazioni operative del MIT per applicare correttamente la revisione prezzi
Nella parte conclusiva del documento il Ministero individua alcune attività considerate essenziali per il corretto funzionamento della revisione prezzi.
Le stazioni appaltanti sono chiamate a predisporre clausole revisionali adeguatamente strutturate, verificare il corretto trasferimento degli adeguamenti ai subappaltatori, garantire adeguati livelli di monitoraggio e trasparenza e adottare procedure istruttorie tempestive per ridurre il rischio di contenzioso.
L’obiettivo finale è riuscire a garantire un’applicazione uniforme dell’istituto negli appalti di servizi e forniture, rafforzando la stabilità dei rapporti contrattuali e garantendo la continuità delle prestazioni in un contesto economico caratterizzato da variazioni sempre più frequenti dei costi di produzione.
FONTI “LavoriPubblici.it”
