Ribassi eccessivi rispetto all’importo a base d’asta giustificano la revoca della gara. Ecco cosa cambia per stazioni appaltanti e operatori economici
Può la stazione appaltante revocare una procedura di gara già avviata se le offerte pervenute presentano ribassi anomali rispetto all’importo a base d’asta? In che misura l’autotutela amministrativa può incidere sulla libertà di concorrenza e sulle aspettative degli operatori economici? E quali sono i confini del sindacato giurisdizionale su tali scelte?
Ribassi eccessivi sulla base d’asta: ok del Consiglio di Stato alla revoca della gara
Con la sentenza del Consiglio di Stato del 20 agosto 2025, n. 7091, relativa a una procedura indetta per l’affidamento di servizi bancari, si torna a parlare di discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione delle offerte e di piena legittimità dell’annullamento in autotutela di una gara.
Nel corso della selezione, tre offerte su quattro hanno registrato ribassi compresi tra il 47% e il 56% sull’importo a base di gara. Un dato che ha indotto la stazione appaltante a ritenere la base d’asta eccessivamente elevata rispetto alle reali condizioni di mercato.
Contestualmente, era sopravvenuta l’esigenza di rimodulare la gara per includere un servizio aggiuntivo. Prima dell’aggiudicazione definitiva, la SA ha quindi esercitato il potere di autotutela, revocando l’intera procedura e annunciando una nuova gara con importi rivisti.
Una scelta che uno dei concorrenti non ha condiviso e che ha impugnato, senza però ottenere un riscontro positivo in primo grado. Da qui, la decisione di presentare appello al Consiglio di Stato.
Eccesso di ribasso nelle offerte: le conseguenze
La pronuncia mette in luce un equilibrio delicato: da un lato, il principio di buon andamento e l’interesse pubblico impongono che le risorse siano impiegate in modo proporzionato e coerente con le condizioni di mercato; dall’altro, gli operatori devono poter confidare nella stabilità delle regole di gara.
Una base d’asta sovrastimata può alterare il confronto competitivo, favorendo ribassi sproporzionati e risultati poco attendibili. La revoca, quindi, non è stata considerata arbitraria ma funzionale al corretto impiego di risorse pubbliche.
Il sindacato giurisdizionale resta limitato: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di opportunità, ma può solo verificarne la coerenza logica e l’adeguatezza motivazionale.
La decisione del Consiglio di Stato
Nel valutare la scelta di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici allora vigente), Palazzo Spada ha ricordato che la determinazione della base d’asta è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che può riesaminarla se emergono elementi idonei a far ritenere sopravvalutato l’importo.
Ne deriva che, nel caso in esame, ribassi così elevati costituivano un indizio evidente di errata stima, sufficiente a giustificare la revoca senza ulteriori istruttorie. La successiva esigenza di rimodulare la gara per nuove attività rafforzava la decisione in autotutela.
I giudici hanno inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990, l’amministrazione conserva sempre il potere di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamenti di fatto o nuova valutazione dell’interesse sotteso.
Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando la legittimità della revoca della procedura di gara e la possibilità di indire una nuova selezione con base d’asta rideterminata.
La pronuncia rappresenta un punto di riferimento interessante sia per le stazioni appaltanti, evidenziando che:
- la base d’asta deve essere determinata su criteri oggettivi e aggiornati alle reali condizioni di mercato;
- ribassi troppo elevati possono costituire un segnale di sopravvalutazione che legittima la revoca;
- la decisione di revoca deve essere motivata, ma non richiede istruttorie complesse se l’evidenza dei dati è autoesplicativa;
- occorre monitorare già in fase di programmazione e progettazione la coerenza tra importi stimati e condizioni reali di mercato.
Allo stesso modo, gli operatori economici devono considerare che:
- non sussiste un diritto assoluto alla conclusione della gara fino alla stipula del contratto;
- l’affidamento può essere tutelato solo contro revoche arbitrarie o prive di motivazione;
- la partecipazione a una nuova procedura rimane l’unica via per competere, a condizioni di mercato più eque.
FONTI “LavoriPubblici.it”
