Dl 19/2024. Inflitte sia all’utilizzatore che al somministratore di manodopera. Ritorna la fattispecie di somministrazione fraudolenta
Le nuove norme sul contrasto agli appalti irregolari, contenute nel decreto legge 19/2024, rilanciano la fattispecie della somministrazione fraudolenta, introdotta più di venti anni fa dalla legge Biagi e interessata successivamente da numerosi interventi correttivi che avevano portato alla sua abrogazione. Nel nuovo decreto, questa fattispecie si colloca al culmine di diverse situazioni di illecito caratterizzate da una gravità crescente.
La prima ipotesi è quella in cui l’appalto si considera irregolare perché mancano i requisiti fissati dalla legge (articolo 1655 del Codice civile e articolo 29 del decreto legislativo 276/2003). Il confine tra l’appalto lecito e quello irregolare è netto: chi agisce come committente deve acquistare un servizio o un prodotto che viene realizzato autonomamente da un terzo, con una propria organizzazione dei mezzi e rischio di impresa.
Spesso accade che questa autonomia manchi e lo schema dell’appalto venga usato per mascherare un obiettivo diverso, quello di “prestare” lavoratori al committente, che li organizza come se fossero propri dipendenti senza assumere le relative responsabilità giuridiche.
Se si verifica tale ipotesi, in aggiunta alla conseguenza civilistica già nota (la costituzione di un rapporto di lavoro a carico del committente apparente), il nuovo decreto introduce una sanzione penale: l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Questo tipo di sanzione non si applica solo agli appalti illeciti, ma anche alle ipotesi in cui il distacco di personale sia attuato in violazione dei requisiti di legge.
Che si tratti di appalto o distacco, quindi, poco cambia: se uno schema giuridico viene utilizzato per mascherare una fornitura di manodopera, si ricade nell’ipotesi della somministrazione irregolare (con la relativa nuova sanzione penale), perché solo le Agenzie per il lavoro appositamente autorizzate dal Ministero possono esercitare questa delicata attività.
La sanzione penale diventa più pesante se all’accertamento dell’irregolarità dell’appalto si aggiunge anche la verifica della “fraudolenza” della condotta. In questa ipotesi rivive la fattispecie della somministrazione fraudolenta, che si distingue da quella appena vista – la “semplice” situazione di irregolarità dell’appalto – perché c’è qualcosa in più, il cosiddetto dolo specifico.
Bisogna accertare, in virtù di questo elemento, che la somministrazione di lavoro è attuata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore; accertamento che non è di facile realizzazione.
Il decreto rafforza le misure di contrasto all’utilizzo irregolare degli appalti anche sotto un altro versante, quello delle condizioni di lavoro. Viene previsto, a carico degli appaltatori (e degli eventuali subappaltatori), l’obbligo di riconoscere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi «un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto».
Una misura che dovrebbe scoraggiare il ricorso all’appalto per motivi di semplice riduzione del costo del lavoro (non lo si può utilizzare per “scegliere” minimi retributivi inferiori a quelli applicati ai propri dipendenti) o di ricorso ai contratti pirata (bisogna utilizzare gli accordi applicati in misura maggioritaria nel settore o nella zona).
FONTI Giampiero Falasca “Enti Locali & Edilizia”
