Parere del Mit: eccezione possibile solo in caso minimo di procedura negoziata aperta al mercato
L’affidamento diretto anche se preceduto da avviso pubblico a manifestare interesse non consente di evitare la rotazione (salvo adeguatissime motivazioni). In questo senso il Mit con il recente parere n. 3962/2026.
La domanda
L’ufficio di supporto del Mit viene sollecitato in tema di rotazione in particolare in relazione all’affidamento diretto. In particolare, l’istante evidenzia di aver proceduto con un primo affidamento – per importi inferiori ai 40 mila euro –, con previa indagine di mercato, assegnato all’unico operatore che ha manifestato interesse.
SI richiede, pertanto, se allo stesso operatore si può riaffidare il contratto – visto il precedente sviluppato con l’avviso pubblico -, o, piuttosto, si imponga l’esigenza di esperire «indagine di mercato escludendo l’uscente».
Il riscontro
L’ufficio di supporto premette al riscontro la configurazione giuridica della rotazione che esclude che si possa riassegnare allo stesso operatore economico «una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi».
Le deroghe alla regola dell’alternanza, spiega l’ufficio di supporto, sono limitatissime. Una prima possibilità è prevista nel comma 4 dell’art. 49 in cui si spiega che «sono ammesse delle deroghe a tale principio ma in casi debitamente motivati, con riferimento alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto».
In realtà, a ben valutare, si tratta dell’unica possibilità nel caso in cui si intenda procedere con l’affidamento diretto.
L’ufficio di supporto, ritiene che il riaffido non sia applicabile nell’ipotesi del quesito «non potendo escludersi che, rispetto all’indagine di mercato avviata nel 2023 sia, ad oggi, esclusa l’esistenza di alternative sul mercato».
La problematica dell’avviso pubblico per l’affidamento diretto
La fattispecie utilizzata, nel caso concreto, non è neppure riconducibile all’ulteriore possibilità di deroga che, come ribadisce il Mit, riguarda solamente le procedure negoziate. Nel parere infatti si legge che «né in relazione alla fattispecie presa in esame, può essere utilmente invocato il disposto del comma 5 dell’art. 49 D. Lgs. n. 36 cit., in quanto, come chiarito anche dalla giurisprudenza, tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)» del codice dei contratti.
La sottolineatura deve essere considerata come una sorta di giudizio negativo su una certa prassi operativa in cui il Rup ritiene che articolando l’affidamento diretto come una micro procedura negoziata possa beneficiare delle stesse prerogative che consentono deroghe alla rotazione.
In realtà, come si spiega nel parere, l’avviso pubblico aperto finalizzato all’affidamento diretto – fase propedeutica assolutamente non prevista dal codice -, non consente di evitare la rotazione visto che tale possibilità è consentita solamente in relazione alla procedura negoziata «ma non agli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo (cfr. Tar Lecce sent. n. 138 del 2025 che richiama sul punto TAR Potenza, Sez. I, 21.12.2023, n. 738)».
Pertanto, nel caso sottoposto, l’ufficio di supporto nega la possibilità del riaffido del contratto salvo la precisa dimostrazione di assenza di alternative nel mercato «e la qualità della precedente prestazione resa, ai sensi del comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023».
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
