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RTI e requisiti tecnico-professionali: il TAR Campania conferma il principio del cumulo

La sentenza n. 1471/2025 chiarisce che, salvo diversa previsione della lex specialis, il requisito esperienziale può essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso

 

Quando un raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) può sommare le esperienze dei suoi componenti? E fino a che punto la stazione appaltante può pretendere che anche le mandanti dimostrino requisiti tecnico-professionali propri, in proporzione alla quota che eseguiranno?

 

RTI e requisiti tecnico-professionali: la sentenza del TAR Campania
Tra le principali criticità del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) – riaffiorate soprattutto dopo il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo) – vi è certamente l’art. 68 riservato ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici. Criticità che emergono in sede di contenzioso, soprattutto quando si tratta di dimostrare i requisiti tecnico-professionali imposti dalla legge di gara, dove la linea di confine tra “cumulo” e “corrispondenza” non è sempre chiara.

A chiarirla è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 1471 del 15 settembre 2025, che ha offerto un’interpretazione ormai stabile del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tutto nasce da una procedura aperta indetta da un’azienda sanitaria per il servizio di recupero e smaltimento delle carcasse di animali selvatici. Un RTI costituendo era stato escluso perché la società mandante – cui spettava il 49% delle prestazioni – non aveva dimostrato di aver eseguito in passato un contratto analogo.

Secondo la stazione appaltante, quel requisito doveva essere posseduto da ogni impresa del raggruppamento in misura proporzionale alla propria quota di esecuzione. Le imprese escluse hanno però contestato questa lettura, sostenendo che, nel caso dei servizi, vale il principio del cumulo: il requisito tecnico-professionale può cioè essere soddisfatto nel complesso del raggruppamento, purché almeno uno dei componenti lo possieda.

La questione è, dunque, finita sul tavolo dei giudici del TAR che si è pronunciato basandosi sulla disciplina contenuta all’interno del Codice dei contratti.

 

Quadro normativo di riferimento
Per capire la posizione assunta dai giudici campani, bisogna guardare dentro la struttura del nuovo Codice dei contratti, e in particolare all’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023, che regola i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari.

Pur essendo vero che il comma 4 stabilisce che la stazione appaltante possa “specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive”, occorre anche considerare:

  • il comma 9, che sancisce la responsabilità solidale di tutti i componenti del RTI nei confronti della stazione appaltante. Significa che ciascuna impresa risponde dell’intera prestazione, non solo della propria parte.
    Questa regola, già presente nel precedente Codice del 2016, è la chiave di volta del sistema: se tutti i componenti rispondono in solido, la stazione appaltante può valutare l’affidabilità del raggruppamento come un tutt’uno;
  • il comma 11, che ribadisce il principio del cumulo dei requisiti: per i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale, conta ciò che il raggruppamento possiede nel suo complesso, salvo che la lex specialis non disponga diversamente.

Diverso è invece il discorso per i lavori pubblici. Qui intervengono gli artt. 68, comma 2 e  100, comma 4, che impongono la corrispondenza tra la quota di lavori che l’impresa intende eseguire e la propria qualificazione SOA. È un sistema rigido, costruito per tutelare la sicurezza dei cantieri e la qualità dell’esecuzione: chi realizza deve essere qualificato per ciò che realizza, senza eccezioni.

Per i servizi e le forniture, invece, la logica è diversa: non esistendo un sistema di qualificazione analogo a quello dei lavori, la norma lascia maggiore discrezionalità alla stazione appaltante, che può decidere come ripartire i requisiti, purché in modo coerente e proporzionato.

 

La decisione del TAR Campania
Sulla base del quadro normativo citato, il TAR Campania ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione del RTI. Nella sua motivazione, i giudici di primo grado hanno spiegato che la lex specialis di gara – in particolare il disciplinare – prevedeva in modo esplicito che il requisito di capacità tecnico-professionale (l’esecuzione di un contratto analogo negli ultimi dieci anni) fosse posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Di conseguenza, non era necessario che la mandante dimostrasse una propria esperienza diretta ma era sufficiente quella della mandataria, che aveva regolarmente documentato un contratto analogo. L’amministrazione, applicando in modo automatico il principio di corrispondenza, aveva quindi travisato il contenuto della lex specialis e violato la normativa di riferimento.

Il TAR ha poi richiamato la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27/2014, che aveva già chiarito come l’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione valga solo per gli appalti di lavori. Negli appalti di servizi, invece, l’amministrazione può legittimamente applicare il principio del cumulo, valutando i requisiti a livello di raggruppamento.

Un ulteriore passaggio significativo riguarda la discrezionalità della stazione appaltante: il TAR riconosce che essa può introdurre requisiti minimi anche per le singole imprese del RTI, ma solo con motivazioni specifiche e ragioni oggettive che giustifichino tale scelta. Non può farlo in modo automatico o con formule generiche: altrimenti la deroga al principio del cumulo diventa illegittima.

 

Analisi tecnica
La sentenza del TAR Campania si colloca in un filone giurisprudenziale in cui oltre alla forma occorre considerare la sostanza oltre che il buon senso che discende dai principi del nuovo Codice dei contratti.

Nel campo dei servizi e delle forniture, la priorità è assicurare l’affidabilità complessiva dell’operatore economico. Se un RTI, nel suo insieme, dimostra di avere esperienza e capacità adeguate, la stazione appaltante non può pretendere che ogni singolo componente possieda in proprio lo stesso requisito.

Il principio del cumulo risponde a un’esigenza concreta del mercato che è quello di permettere la collaborazione tra imprese con competenze diverse, favorendo la partecipazione e la concorrenza. Al contrario, estendere in modo indiscriminato il principio di corrispondenza rischierebbe di escludere soggetti qualificati solo perché una delle imprese del raggruppamento non ha esperienza diretta, pur potendo eseguire correttamente la parte assegnata.

Il TAR, inoltre, ha confermato un punto spesso sottovalutato: la responsabilità solidale all’interno del RTI è una garanzia sufficiente per la stazione appaltante. Non c’è, quindi, alcun rischio che il cumulo dei requisiti eluda il principio di affidabilità: se qualcosa va storto, ogni impresa resta comunque responsabile dell’intero contratto.

Una decisione che rafforza un equilibrio operativo che i tecnici del settore conoscono bene:

  • nei lavori serve la corrispondenza per garantire competenza esecutiva;
  • nei servizi serve il cumulo per valorizzare la complementarità delle imprese.

 

Conclusioni operative
Il nuovo intervento del TAR Campania – che ha accolto il ricorso della RTI – offre spunti molto concreti sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici.

Per le amministrazioni aggiudicatrici, il messaggio è chiaro:

  • prima di imporre requisiti pro-quota alle singole imprese del RTI, occorre motivare in modo puntuale la scelta;
  • le deroghe al principio del cumulo devono essere proporzionate, necessarie e coerenti con l’oggetto del contratto;
  • la lex specialis va redatta in modo da evitare ambiguità, distinguendo nettamente i casi di servizi da quelli di lavori.

Per gli operatori economici, invece, la sentenza rappresenta una conferma importante:

  • nei servizi e nelle forniture è possibile cumulare i requisiti tecnico-professionali tra i componenti del RTI;
  • l’esperienza della mandataria può valere per l’intero raggruppamento, se il bando non dispone diversamente;
  • la responsabilità solidale resta una garanzia sufficiente per tutelare la stazione appaltante.

In sintesi, il TAR Campania ribadisce un principio di equilibrio:

  • nei lavori serve la corrispondenza per garantire competenza;
  • nei servizi serve il cumulo per valorizzare la complementarità.

Con questa decisione, il TAR Campania ristabilisce un punto di equilibrio tra esigenze di garanzia e apertura del mercato, chiarendo che laddove la lex specialis non preveda diversamente, il principio del cumulo resta pienamente valido per gli appalti di servizi.

Un richiamo utile, soprattutto per evitare esclusioni non necessarie e preservare la logica collaborativa che il nuovo Codice vuole promuovere.

 

 

 

FONTI        “LavoriPubblici.it”

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