Con la legge regionale che istituisce l’elenco dei Responsabili di progetto
La recente legge regionale del Lazio, n. 1/2026, rubricata «Elenco regionale dei responsabili unici del progetto. modifiche alla legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 relative all’istituzione di commissioni speciali» consente – in pratica -, di dare attuazione alla previsione introdotta dal Decreto legislativo 209/2024 (primo correttivo al Codice dei contratti) circa la possibilità di individuare/nominare per le funzioni di Rup un dipendente di altra pubblica amministrazione.
La previsione
L’articolo 4 del decreto legislativo 209/2024 ha introdotto nell’articolo 15 del codice un nuovo (terzo) periodo in cui si spiega che, oltre al Rup della “propria” stazione appaltante, anche a tempo determinato, «Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il Rup tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche». Si prevede, pertanto, la possibilità – assolutamente inedita e diversa dal supporto al Rup -, di porre a presidio di precise attività contrattuali Rup dipendenti di altre amministrazioni.
La questione pratica-operativa, però, riguardava il funzionamento concreto di questa prospettiva visto che non è stato mai fornito nessun chiarimento. Il problema, in sostanza, era quello di comprendere se alla nomina di Rup di altra stazione appaltante potesse procedere direttamente il dirigente/responsabile del servizio (con richiesta a personale qualificato di altri enti) o se si dovesse procedere – con eccessivo dispendio di tempo e risorse -, attraverso appositi convenzionamenti tra enti. Una procedura sicuramente eccessiva rispetto alle necessità di speditezza e semplificazione.
Proprio la legge regionale in commento risolve la questione innestando uno specifico albo regionale dei Rup. Da cui appunto, i dirigenti/responsabili di servizio potranno attingere individuando soggetti qualificati che dovranno avere apposita autorizzazione dagli enti di appartenenza (in applicazione di quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, norma richiamata, correttamente, dall’articolo 4, comma 3 della legge regionale).
Disposizioni di rilievo della legge
Nella legge, art. 1 (“finalità”) si spiega, come anticipato, che l’obiettivo delle disposizioni che è quello di «agevolare la possibilità per gli organismi, gli enti strumentali e le società controllati dalla Regione di nominare, nelle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di propria competenza, il Rup anche tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 36/2023, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui al citato Allegato I.2. al d.lgs. 36/2023», possibilità estesa anche agli enti locali.
L’art. 3, comma 3, chiarisce che l’elenco/albo è suddiviso in sezioni in modo da «consentire al richiedente di poter individuare il Rup» con «riferimento al valore e alla procedura di affidamento nonché all’esperienza e alle competenze degli iscritti, anche tenendo conto della matrice delle competenze prevista dal progetto Ue ProcurComp del 2020» (per il sostegno alla professionalizzazione degli appalti pubblici).
Nel successivo comma 5 la legge si sofferma sulla questione della rotazione nell’affidamento degli incarichi (di Rup) con la sottolineatura per cui «ogni iscritto non può essere nominato Rup per più di tre affidamenti nel corso dell’anno solare, salvo deroghe adeguatamente motivate, comunicate dalla stazione appaltante al Responsabile dell’Elenco regionale».
Il successivo comma 6 spiega che «l’Elenco regionale è aggiornato periodicamente, e comunque, almeno semestralmente».
Come anticipato, ogni soggetto inscritto nell’elenco ovviamente dovrà essere autorizzato allo svolgimento dei compiti con gli adempimenti di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.
FONTI Stefano Usai “Enti Locali & Edilizia”
