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SAL Bis e CEL: il MIT conferma le indicazioni ANAC sui maggiori importi

Come cambiano compilazione dei CEL, adeguamenti prezzi e qualificazione SOA dopo il parere MIT n. 3799/2025

 

Quando si parla di adeguamenti dei prezzi e di “SAL Bis”, la domanda che torna più spesso è sempre la stessa: come si devono compilare i Certificati di esecuzione lavori (CEL)? Ma, soprattutto, i maggiori importi riconosciuti all’impresa devono essere riportati solo come informazioni aggiuntive o incidono davvero sul valore che servirà poi per la qualificazione presso la Società Organismo di Attestazione (SOA)? E ancora: quale interpretazione bisogna seguire dopo il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 30 gennaio 2025, che sembra avere cambiato l’approccio rispetto ai chiarimenti precedenti?

Sono dubbi pratici, molto concreti, che ogni Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e ogni direttore dei lavori si pone quando arriva il momento di chiudere un contratto in cui gli adeguamenti hanno avuto un peso significativo. Un importante chiarimento è arrivato dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3799 del 19 novembre 2025, è intervenuto proprio su questo nodo.

 

SAL Bis e CEL: il quesito al MIT
Il quesito posto al MIT nasce da una necessità molto semplice: capire dove e come debbano essere inseriti nei CEL i maggiori importi derivanti dalle compensazioni ex art. 1-septies del Decreto-Legge n. 73/2021 e dagli adeguamenti prezzi ex art. 26 del Decreto-Legge n. 50/2022, cioè i cosiddetti SAL Bis.

Il quadro 4.3 del modello ANAC, dedicato agli “altri importi autorizzati”, sembrava da sempre la sede naturale. Ma la vera domanda era un’altra: quei maggiori importi devono essere riportati anche nei quadri 6.2 e 6.3, che incidono direttamente sul valore delle lavorazioni e quindi sulla qualificazione SOA?

A complicare ulteriormente la vicenda, c’era un precedente tutt’altro che marginale: il Parere MIT n. 1497/2022 che – in un contesto ancora emergenziale – aveva sostenuto una tesi opposta. Poi, a gennaio 2025, il Comunicato ANAC aveva introdotto una lettura completamente diversa.

 

Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la portata del nuovo parere, bisogna inserire il tema nel contesto in cui è maturato.

Nel triennio successivo alla pandemia, il forte aumento dei prezzi dei materiali aveva reso indispensabile un intervento normativo energico. Prima con la compensazione straordinaria dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021; poi con l’art. 26 del D.L. n. 50/2022, che ha introdotto gli adeguamenti e i SAL Bis.

In quella fase, l’obiettivo era chiaro: evitare che i lavori si fermassero.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), il legislatore ha compreso la necessità di regolamentare la revisione dei prezzi non più come uno strumento eccezionale.

L’art. 60 del nuovo Codice degli appalti ha reso obbligatoria la clausola revisionale, mentre l’Allegato II.2-bis ha definito criteri oggettivi e modalità operative.

Da qui il primo passaggio decisivo: se la revisione dei prezzi è strutturale, anche i maggiori importi riconosciuti devono essere considerati parte integrante del valore dell’opera.

Il quadro è completato dal Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025, secondo il quale:

  • i meccanismi revisionale e compensativo servono a salvaguardare l’equilibrio contrattuale;
  • non valorizzare i maggiori importi nei CEL significherebbe penalizzare l’impresa nella SOA;
  • le somme vanno inserite nel quadro 4.3 e riportate nei quadri 6.2 e 6.3.

Una lettura che supera in modo chiaro la logica emergenziale alla base del precedente Parere MIT n. 1497/2022.

 

Cosa dice il MIT
Alla luce del contesto appena tratteggiato, il MIT ha chiarito inequivocabilmente che dal 31 gennaio 2025 le indicazioni da seguire sono quelle dell’ANAC.

Ciò significa che:

  • i maggiori importi dei SAL Bis devono essere inseriti nel quadro 4.3;
  • gli stessi importi devono essere riportati anche nei quadri 6.2 e 6.3, incrementando il valore delle lavorazioni;
  • il valore del CEL così aggiornato è pienamente utile ai fini della qualificazione SOA.

In altre parole, non si tratta più di decidere se valorizzare o meno quei maggiori importi. Oggi non è più una scelta discrezionale ma un passaggio obbligato.

 

Analisi tecnica
Il punto da cui partire è che la revisione dei prezzi, nel nuovo quadro normativo, non è più un elemento accessorio. Se un’impresa ha sostenuto costi maggiori, perché il mercato ha registrato aumenti imprevisti, quel valore deve comparire anche nel CEL.

L’ANAC ha ricostruito il tema da una prospettiva molto essenziale e non darne conto nei CEL significherebbe presentare un’opera in modo incompleto, quasi distorto, e penalizzare l’impresa nelle future gare.

Sulla base di questo nuovo approccio, il MIT ne ha recepito i principi con la conseguenza che il Parere n. 1497/2022 aveva senso in un momento in cui la revisione prezzi era percepita come un intervento eccezionale (e oggi non lo è più).

Quindi il valore dell’opera deve rispecchiare ciò che è stato effettivamente pagato e non solo ciò che era indicato nel contratto originario.

 

Conclusioni operative
In conclusione, il MIT ha confermato che i maggiori importi derivanti da compensazione e adeguamento prezzi devono essere integralmente valorizzati nel CEL anche ai fini SOA, seguendo le modalità previste dal Comunicato ANAC del 30 gennaio 2025.

Una conferma che ha degli effetti immediati, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici.

I primi devono:

  • inserire i maggiori importi nel quadro 4.3;
  • riportare tali importi nei quadri 6.2 e 6.3, aggiornando il valore delle lavorazioni interessate;
  • assicurare la coerenza del CEL con la contabilità dei lavori;
  • aggiornare le procedure interne per evitare certificazioni incomplete.

Gli operatori economici dovranno:

  • verificare attentamente il contenuto dei CEL;
  • richiedere immediatamente eventuali integrazioni;
  • utilizzare i nuovi valori come parametro utile per la qualificazione SOA.

Il nuovo orientamento porta ordine in un ambito che, negli ultimi anni, aveva accumulato molta incertezza. Il risultato è certamente un sistema più coerente, in cui la qualificazione dell’impresa torna a riflettere il valore reale delle opere eseguite.

 

 

 

FONTI      “LavoriPubblici.it”

Categorized: News