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Sal pagati in ritardo: legittimo fermare i lavori, ma la crisi d’impresa va provata

Il Tribunale di Nocera Inferiore considera giustificato lo stop davanti a un’attesa di 467 giorni, ma esclude il risarcimento per la crisi non dimostrata attraverso i bilanci e boccia l’abbandono del cantiere dando l’ok alla risoluzione del contratto

 

Secondo il giudice di Nocera Inferiore (sentenza n. 1893/2026) è legittimo il rifiuto di eseguire i lavori se la stazione appaltante non paga i Sal. La «crisi aziendale», quale supposta conseguenza di mancati pagamenti, però deve essere adeguatamente dimostrata con la presentazione dei bilanci in giudizio.

 

La vicenda
Il ricorrente contesta alla stazione appaltante l’illegittima risoluzione del contratto d’appalto con richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza di ritardati pagamenti «oltre che della crisi economica subita in conseguenza del notevole ritardo» nell’adempimento in parola.

La stazione appaltante contesta ogni addebito ed in specie sul ritardato pagamento del Sal (a distanza di oltre un anno di tempo) declina ogni responsabilità evidenziandone l’imputabilità a ritardi procedurali sul riconoscimento e stanziamento dei fondi. Si nega, in particolare, ogni rapporto/relazione causale tra il mancato pagamento e la «crisi aziendale» (che, in sostanza avrebbe portato a difficoltà tali da impedire l’erogazione delle prestazioni).

 

La sentenza
Il giudice analizza le questioni prospettate soffermandosi, dapprima, sul mancato pagamento del Sal (se non a distanza di un importante lasso temporale) e il rifiuto del contraente di proseguire con le prestazioni. Secondo la sentenza, il rifiuto di eseguire le prestazioni (nel caso di specie si trattava di lavori) a causa del mancato pagamento può essere considerato «legittimo». Il giudice chiarisce che i ritardi nei correlati procedimenti (che, fisiologicamente, dovrebbero portare al pagamento dei Sal) devono avere oggettiva e adeguata motivazione e in difetto sono imputabili alla stazione appaltante.

Nel caso di specie, «il ritardo di ben 467 giorni nel pagamento di opere realizzate e rispetto alle quali alcuna contestazione è stata mossa non può ritenersi giustificato». In pratica, «fino alla data di avvenuto pagamento (….) l’interruzione dei lavori da parte dell’appaltatrice deve ritenersi legittima» e giustificata. Una volta acquisito il pagamento le prestazioni (a differenza del caso di specie) devono però riprendere integrando, questo aspetto, precise obbligazioni del contraente.

 

La crisi d’impresa
Il successivo abbandono del cantiere – secondo l’appaltatore determinato dalla situazione di crisi di impresa imputabile al comportamento della stazione appaltante – invece, risulta del tutto infondato e illegittimo. Ed in quanto tale ben può giustificare un provvedimento di risoluzione del contratto per inadempimento con applicazione delle penali previste.

La dedotta (a giustificazione dell’abbandono del cantiere) «crisi dell’impresa» determinata – secondo la doglianza – dal comportamento della stazione appaltante (il ritardato pagamento) deve, in realtà, risultare adeguatamente motivata.

Per apprezzare «l’effettiva incidenza di tali eventi (sotto certi aspetti anche fisiologici nella vita di un’impresa)», la parte attrice «avrebbe dovuto produrre in giudizio i propri bilanci, in modo da avere un quadro chiaro e completo della sua situazione finanziaria e patrimoniale all’epoca dei fatti, in confronto con quelli degli anni immediatamente precedenti e successivi». Solo una produzione dei documenti fondamentali avrebbe potuto consentire il raffronto tra lo «stato di salute» dell’impresa e l’incidenza del ritardato pagamento da parte della stazione appaltante Senza la documentazione in grado di consentire un concreto confronto non è possibile individuare l’incidenza di un comportamento sia pur non corretto della stazione appaltante

 

 

 

 

FONTI          Stefano Usai             “Edilizia & Territorio”

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